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Riforma fiscale. Novità su contenzioso, sanzioni e accertamento — Assolombarda


E’ in vigore dal 13 giugno 2025 il decreto correttivo1 della riforma fiscale che contiene alcune novità in tema di contenzioso, sanzioni e accertamento.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Contenzioso tributario2

Nel processo tributario, il difensore deve attestare la conformità del documento cartaceo posseduto e consegnato dalla parte, ma senza onere di verificare l’originale.

La Corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni.

Deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria (non più solo con riferimento alla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado).

Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo 30 giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo PEC e fino a quando l’obbligo non sia estinto.

Inoltre, è estesa l’applicabilità dell’istituto della conciliazione anche ai ricorsi pendenti in cassazione alla data del 4 gennaio 2024.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Sanzioni tributarie

In materia doganale e accise3, sono aggiornati gli importi che distinguono le sanzioni amministrative, alcune delle quali sanabili con il ravvedimento operoso, da quelle penali.

E’ ripristinata la possibilità, anche per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, di beneficiare, nei casi di annullamento parziale dell’atto, degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni4.

Per quanto riguarda la definizione agevolata delle sanzioni tributarie5:

  • nell’ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata solo quando l’istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso;
  • le sanzioni per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici;
  • la sanzione per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici.

Per quanto riguarda l’imposta di registro, introdotta una sanzione in misura fissa pari a 250 euro o a 150 euro, rispettivamente, per l’ipotesi di omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero di omessa o tardiva presentazione delle denunce, anche in mancanza di un’imposta dovuta, perché correttamente assolta o per l’applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi6.

Accertamento

Sono introdotte novità per il procedimento di accertamento con adesione delle imposte sui redditi e IVA7, nonché per il recupero dei crediti indebitamente compensati; non è più richiesto che sia dipendente da un precedente accertamento.

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L’istanza per lo scomputo delle perdite relative al periodo d’imposta oggetto di accertamento deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione ai verbali di constatazione; l’ufficio competente emette l’atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili. Nel caso in cui dall’esito delle controdeduzioni emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facoltà di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle Entrate8.

Infine, sono introdotte novità per il recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis9

Entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di dichiarazione, percezione, fruizione dell’aiuto di Stato o di avvenuta violazione, l’Agenzia delle Entrate notifica gli avvisi di accertamento e gli atti di recupero, aventi ad oggetto il recupero di misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis.

Note

1. Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81 pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2025.
2. Art. 16 Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
3. Art. 17 Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
4. Art. 18 Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
5. Art. 19 Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
6. Art. 20 Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
7. Art. 21 Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
8. Art. 22 Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
9. Art. 23 Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail fisc@assolombarda.it – Sede di Pavia, tel. 0382.37.521, e-mail pavia@assolombarda.it

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