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Credito con carta revolving: senza l’iscrizione all’UIC il contratto è nullo


Il contratto di apertura di linea di credito con carta revolving è nullo se il fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario non risulta iscritto all’UIC. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza pubblicata a maggio.

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Con la sentenza n. 12838 dello scorso 13 maggio, la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il contratto di apertura di credito con carta revolving stipulato presso un fornitore di beni e servizi non iscritto nell’elenco dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC).
Secondo la normativa italiana, infatti, l’apertura di linee di credito revolving a tempo indeterminato può essere promossa esclusivamente da soggetti iscritti all’UIC.

Carta revolving: che cos’è e quali sono le sue caratteristiche

Tramite tale tipologia di carta, al titolare è data la possibilità di “effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l’addebito di interessi”.
La carta di credito revolving si differenzia rispetto alla cosiddetta carta di credito charge, in cui la restituzione delle spese tramite carta deve avvenire in un’unica soluzione, con addebito mensile e senza il pagamento di interessi.

La Cassazione dichiara nullo il contratto con carta revolving senza iscrizione UIC

Il ricorrente dichiarava che l’operazione effettuata era stata compiuta in violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, in particolare degli artt. 3 d.lgs. 374 del 1999 e 2 d.m. 13 dicembre 2001, n. 485.
Il Giudice di primo grado, accogliendo la domanda dell’attore, aveva stabilito la nullità del contratto e la restituzione delle somme ricevute a titolo di capitale maggiorate degli interessi legali.
In seguito all’impugnazione della decisione, la Corte d’Appello di Firenze aveva ritenuto necessario disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, la quale si è espressa con la sentenza n. 12838/2025.

L’attività in questione secondo la Cassazione rientra all’interno del quadro regolamentare dello svolgimento di attività finanziarie. Pertanto la normativa, anche allo scopo di tutelare i consumatori, impone l’obbligo di iscrizione dell’intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico, con un conseguente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell’autorità preposta.
Per la Cassazione l’iscrizione all’UIC è un requisito essenziale per la validità del contratto, capace di garantire la sicurezza e la trasparenza del sistema finanziario.
La Corte ritiene infatti che gli interessi abbiano valore costituzionale o che, in ogni caso, facciano parte di interessi generali della collettività.
La contrarietà alla norma imperativa determina la nullità del contratto e ha una valenza in ambito civilistico. Oltre a riguardare direttamente il venditore in qualità di promotore e distributore di carte di credito revolving, la disposizione mira a tutelare rilevanti interessi pubblici e generali relativi alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico interno e alla tutela dei consumatori.



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