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Obbligo Bim: chi deve adempiere e come fare


Con il primo gennaio 2025 è entrata definitivamente in vigore la disposizione dell’art. 43 del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs.36/2023) o Codice appalti che prevede l’obbligatorietà dell’utilizzo di “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”, meglio conosciuto come Building Information Modeling (BIM).

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Obbligo Bim, quali appalti riguarda

Il BIM è un processo integrato che coinvolge la creazione e la gestione di informazioni digitali dettagliate durante l’intero ciclo di vita di un’opera pubblica, dalla fase di pianificazione e progettazione fino alla costruzione, alla manutenzione e persino alla demolizione. L’obbligo del suo utilizzo attualmente riguarda sia la progettazione e realizzazione di opere pubbliche di nuova costruzione che gli interventi su costruzioni esistenti, in due ipotesi principali:

  • quando la stima del costo presunto dei lavori ha un importo superiore a 2 milioni di euro o alla soglia di rilevanza europea di euro 5.382.000, per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • in caso di interventi su edifici tutelati dal codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004)

Fuori da questi due casi è facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti adottare i medesimi metodi di gestione informativa digitale delle costruzioni, prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale per chi utilizza tali metodi e strumenti.

Normativa sull’obbligo di Bim

L’evoluzione legislativa che ha portato all’adozione della metodologia BIM nel campo delle opere pubbliche è iniziata sin dal precedente Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), il suo utilizzo è stato poi disciplinato più dettagliatamente attraverso il cosiddetto “Decreto BIM” (D.M. 560/2017 successivamente aggiornato con il D.M. 312/2021), per giungere alle attuali disposizioni di legge contenute nel Decreto n. 36, prima sinteticamente riassunte.

Il quadro normativo è stato inoltre rafforzato con l’allineamento degli standard tecnici italiani della serie UNI 11337 a quelli internazionali ISO 19650[1], fornendo così un supporto operativo all’applicazione concreta del BIM.

Requisito fondamentale, previsto dall’art. 4 del D.M. 560/2017, come modificato dal D.M. 312/2021, è quello dell’interoperabilità: il Decreto BIM, infatti, stabilisce che le stazioni appaltanti devono fare uso di piattaforme digitali capaci di interoperare attraverso formati aperti e non proprietari. I dati, inoltre, devono essere organizzati in modelli informativi disciplinari e aggregati multi dimensionali, strutturati in base ad oggetti. L’intero flusso informativo, riferito tanto alla stazione appaltante quanto al procedimento in corso, deve svilupparsi all’interno di un ambiente digitale condiviso. In questo spazio virtuale avviene la gestione integrata delle informazioni, attraverso la correlazione e l’ottimizzazione dei dati digitali con i processi decisionali legati alla singola procedura.

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Gli obiettivi del Bim obbligatorio

La definizione di queste metodologie di progettazione dal “vecchio” Codice dei contratti pubblici ha subito una trasformazione non solo terminologica ma soprattutto concettuale: i “metodi e strumenti elettronici specifici” sono diventati (v. lett. “q” dell’articolo 3 dell’Allegato I.1 del D. Lgs.36) “metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono la produzione, la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita di un’opera immobiliare o infrastrutturale”.

Questo approccio è finalizzato a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilità e a incrementare l’efficacia di un investimento pubblico, nelle diverse fasi di progettazione, realizzazione e gestione dei cespiti fisici, quali edifici, infrastrutture e reti; esso inoltre risulta coerente con gli standard internazionali di Gestione Informativa Digitale (GID).

L’espressione utilizzata dal legislatore fa evidentemente riferimento alla metodologia BIM: la gestione informativa, infatti, include lo scambio, la registrazione, l’aggiornamento e l’organizzazione delle informazioni sulla costruzione per tutti gli attori e, durante l’intera vita di un immobile o di una infrastruttura, a partire dalla pianificazione strategica e dalla progettazione iniziale, per passare all’ingegnerizzazione, allo sviluppo e alla predisposizione della documentazione per gli affidamenti, per arrivare alla costruzione, al funzionamento operativo quotidiano, alla manutenzione, alla ristrutturazione, alla riparazione per concludersi con la fine del ciclo di vita del bene.

Come adempiere all’obbligo di Bim

Il BIM è il motore operativo di questo nuovo approccio e si snoda attraverso:

  • l’utilizzo di modelli tridimensionali parametrici per una rappresentazione dettagliata e aggiornata dell’opera;
  •  l’impiego di standard aperti e interoperabili ;
  •  piattaforme collaborative per una gestione condivisa e trasparente dei progetti.

Perché il Bim è vantaggioso

Il BIM, dunque, è molto più di un semplice software di modellazione 3D, ed alcuni suoi aspetti chiave sono certamente i seguenti:

  • Migliore collaborazione: il BIM facilita la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti in un progetto, come architetti, ingegneri, imprese di costruzione e gestori delle infrastrutture. Tutti lavorano sulla stessa piattaforma digitale, condividendo informazioni in tempo reale e riducendo gli errori di comunicazione.
  •  Maggiore efficienza: il BIM consente di individuare e risolvere i problemi di progettazione in anticipo, prima che diventino costosi errori di costruzione. Ciò porta a una maggiore efficienza, riduzione dei costi e rispetto dei tempi.
  •  Migliore gestione delle risorse: il BIM fornisce informazioni dettagliate sui materiali e le risorse necessarie per un progetto, consentendo una migliore pianificazione e gestione degli acquisti e della logistica.
  •  Maggiore sostenibilità: il BIM può essere utilizzato per valutare l’impatto ambientale di un progetto in ottica di sostenibilità e per ottimizzare l’efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture.
  •  Migliore manutenzione: il BIM fornisce un modello digitale dettagliato dell’opera pubblica, che può essere utilizzato per la manutenzione e la gestione a lungo termine. Ciò consente di pianificare interventi di manutenzione preventiva, ridurre i costi e prolungare la vita utile dell’opera.

Sono molti, quindi, i possibili benefici per le PA nell’implementazione di questo nuovo approccio: l’utilizzo del BIM migliora la qualità dei progetti, riduce i potenziali errori e aumenta la trasparenza, di qui l’opportunità di utilizzarlo anche fuori dai casi in cui è obbligatorio . La sfida è aperta e le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi a questa nuova normativa, non solo fornendo strumenti software e hardware, ma soprattutto formando il personale e adottando nuove procedure di gestione al fine di realizzare quel processo integrato dell’opera pubblica che consente di monitorarla durante tutta la sua vita utile, poiché il BIM è uno strumento potente che può portare a opere pubbliche più efficienti, sostenibili e di alta qualità.

Note


[1]La ISO 19650 (Organizzazione delle informazioni sui lavori di costruzione – Gestione delle informazioni nell’uso del BIM) è uno standard internazionale che regola la gestione delle informazioni sull’intero ciclo di vita di un bene costruito, utilizzando il Building Information Modeling (BIM). Definisce i processi collaborativi per la gestione efficace delle informazioni durante la fase di consegna e di esercizio dei beni.



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