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CCNL alimentari – PMI: le novità dell’accordo di rinnovo


Per i dipendenti PMI dell’industria alimentare, Unionalimentari e Confapi con Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto in data 28 maggio 2025 l’accordo di rinnovo del CCNL. In data 6 giugno 2025, le Parti hanno sottoscritto il successivo verbale di rettifica. Tra le novità, aumenti nei minimi tabellari, un bonus retributivo dal 2027, estensione alle aziende di IV e V gamma, stabilizzazione della flessibilità oraria, riduzione delle ore annue per i turnisti, più permessi per lutto e malattia, nuove regole per i contratti a termine, limite del 25% per somministrati, e un contributo previdenziale dell’1,5% per il TFR. L’accordo decorre dal 1° novembre 2024 e scadrà il 31 ottobre 2028.

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Unionalimentari e Confapi con Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto in data 28 maggio 2025 l’accordo di rinnovo del CCNL. In data 6 giugno 2025 le Parti hanno sottoscritto il successivo verbale di rettifica.

Ambito di applicazione

L’accordo riguarda i dipendenti della piccola e media industria alimentare.

Minimi tabellari

Gli stipendi base per i lavoratori del settore e della panificazione industriale aumenteranno in quattro fasi: 1 giugno 2025, 1 gennaio 2026, 1 aprile 2027 e 1 gennaio 2028.

Elemento di garanzia retributiva

Dal 1° gennaio 2027 viene introdotto un bonus retributivo variabile in base alla categoria.

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Ambito di applicazione

L’estensione contrattuale include le aziende operanti nella IV e V gamma.

Durata del lavoro

L’impegno settimanale non può superare le 48 ore, considerando anche le straordinarie.

Il calcolo medio avviene su 6 mesi per le realtà con meno di 100 dipendenti e su 4 mesi per quelle con un numero superiore.

La flessibilità, inizialmente sperimentale, diventa una norma stabile.

Riduzione annua

Dal 1° gennaio 2028, la diminuzione delle ore annue per i giornalieri e i turnisti 2×5 e 2×6 sarà di 80, mentre per i 3×6 e 3×5 varierà tra 96 e 104.

Per i turnisti 3×7, il valore sarà di 100 nel 2027 e 108 nel 2028.

Malattia

Per chi ha una certificazione di disabilità, il periodo di conservazione del posto aumenta di 90 giorni, senza effetti sulla retribuzione né sull’anzianità.

Diritto allo studio

Dal 1° settembre 2026, chi ha un contratto stabile potrà usufruire di permessi retribuiti fino a 150 ore triennali per la formazione.

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Permessi 

I giorni concessi per lutto o grave infermità salgono a 4 annui, mentre per l’inserimento scolastico dei figli sono previsti 8 ore frazionabili.

Per la malattia, i genitori possono assentarsi fino a 10 giorni all’anno, di cui uno retribuito.

Contratti a termine

Le assunzioni temporanee possono superare i 12 mesi fino a 24, se giustificate da progetti speciali, innovazioni, picchi produttivi, nuovi prodotti, manutenzioni straordinarie o sostituzioni.

È previsto un affiancamento fino a 90 giorni tra il lavoratore uscente e il sostituto.

Somministrazione

Il numero massimo di contratti a termine o somministrati non può superare il 25% del personale stabile per ogni unità.

Questo limite sarà applicato dal 1° giugno 2026, mentre quelli attivi fino al 31 maggio 2026 seguiranno la loro scadenza naturale.

Previdenza integrativa

Dal 1° gennaio 2027, le aziende dovranno versare un contributo previdenziale pari all’1,5% della retribuzione utile per il TFR, destinato al fondo pensione.

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Decorrenza

L’accordo decorre dal 1° novembre 2024 e scadrà il 31 ottobre 2028.

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