Il Decreto legge Infrastrutture, in discussione alla Camera, potrebbe essere la sede legislativa opportuna anche per prevedere quelle correzioni indispensabili al Decreto legge Aiuti. È stata questa una delle principali richieste avanzate da Antonio Ciucci, delegato Ance e presidente Ance Roma-Acer, ascoltato nell’ambito delle audizioni presso le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera sul Decreto legge Infrastrutture.
Al Decreto legge Aiuti, ha ricordato il rappresentante dell’Associazione dei costruttori, hanno avuto accesso circa 17 mila contratti e la norma è stata prorogata al 2025. Tuttavia, con una variazione che rischia di avere un impatto pesante sul settore. Infatti, è stata prevista la possibilità di applicare i nuovi prezzari anche in diminuzione rispetto a quelli contrattuali. Questa novità, inoltre, è stata introdotta in modo generico e senza alcun riferimento temporale nell’ambito di previsioni che riguardano i lavori eseguiti e contabilizzati a far data dal 1° gennaio 2023. “Significa che le imprese dovrebbero riaprire le contabilità già chiuse, con lavori già completati”, ha sottolineato Ciucci. “È evidente che un’eventuale applicazione retroattiva della norma provocherebbe problemi gravissimi quali, da un lato, l’impossibilità di recuperare somme nel caso di lavori con contabilità ormai chiuse, e dall’altro, una forte disparità di trattamento rispetto ai procedimenti con liquidazioni ancora in corso, aumentando il rischio di forte contenzioso”.
L’Associazione chiede quindi “di non applicare il decreto in maniera retroattiva e, in ogni caso, per il 2025, l’eventuale applicazione in diminuzione dovrebbe riguardare esclusivamente i singoli prezzi contenuti nello stato di avanzamento dei lavori, mai l’importo complessivo dello stesso, che non potrà scendere al di sotto di quello calcolato con i prezzi di contratto”.
Nel corso dell’audizione, il rappresentante dell’Ance ha trattato altri due temi. Il primo è quello dei cosiddetti “contratti esodati”. La modifica proposta mira a evitare che possano essere «attratti nella sfera di applicazione dell’articolo 60 del nuovo Codice degli appalti, che contiene la nuova disciplina sulla revisione prezzi, anche quei contratti che sinora hanno beneficiato (e potranno beneficiare anche per il 2025, come previsto nella proroga disposta dall’ultima Legge di Bilancio) dello speciale meccanismo di adeguamento prezzi (art. 26 Decreto legge Aiuti, DL 50/2022).
L’altro tema riguarda l’esclusione dal Decreto legge Aiuti degli interventi che hanno avuto accesso al FOI. Una decisione che sta generando gravi problemi applicativi e rischia di compromettere la prosecuzione dei lavori in oltre 5 mila cantieri per almeno 22 miliardi di investimenti. Molte stazioni appaltanti, infatti, sulla base di un’interpretazione letterale, hanno ritenuto e ritengono esclusi dall’applicazione dell’articolo 26 tutti gli appalti che abbiano beneficiato in qualsiasi misura del FOI. Questa lettura testuale, seppur desumibile dalla norma, non appare coerente con l’impianto sistematico e la finalità della disciplina, generando effetti applicativi distorsivi e disomogenei.
È pertanto necessario introdurre un chiarimento normativo che consenta l’applicazione delle misure di cui all’articolo 26 comma 6-ter del DL 50/2022 anche agli appalti che hanno avuto accesso al FOI, ad eccezione delle lavorazioni eseguite o contabilizzate nella medesima annualità contabile di accesso al Fondo. Inoltre, occorre prevedere che, nell’eventualità in cui le risorse FOI non siano state utilizzate dalle committenti per aggiornare i quadri economici, esse non debbano essere restituite all’amministrazione finanziaria ma utilizzate per l’aggiornamento dei prezzi in fase esecutiva ai sensi dell’articolo 26, comma 6-ter.
Infine, è stato affrontato il regime transitorio per i Certificati di esecuzione dei lavori (CEL) in caso di subappalto. Per il presidente di Ance Roma-Acer “resta la necessità di trovare soluzioni che tengano conto del ruolo svolto dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, inclusa la responsabilità solidale per la totalità dei lavori affidati in subappalto, e delle attività complementari (ingegneria, topografia, supporto amministrativo ecc.) che consentono la corretta esecuzione delle prestazioni subappaltate”.
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