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CAM rifiuti urbani e le ultime novità normative


Sintetizziamo alcuni dei recenti sviluppi legislativi in tema di economia circolare.​

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Il Decreto ministeriale 7 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 92 del 19 aprile 2025 (link), ha adottato nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i servizi di gestione dei rifiuti urbani, abrogando e sostituendo la precedente disciplina, anche in accordo con il nuovo Codice dei contratti pubblici, secondo il quale l’applicazione di tali Criteri è obbligatoria.

I CAM fissano specifiche per:
  • Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
  • Affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
  • fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
  • fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

Il documento è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi individuati nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione e mira a:

  • prevenire la produzione di rifiuti;
  • migliorare la raccolta differenziata;
  • promuovere una maggiore diffusione di beni riciclabili e contenenti materiale riciclato;
  • ridurre gli impatti dovuta alle attività di trasporto.

I nuovi CAM prevedono, per il raggiungimento degli obiettivi fissati, obblighi riguardanti la tipologia di mezzi utilizzati (i quali dovranno essere a basso impatto emissivo), requisiti sulla formazione del personale in materia ambientale e sicurezza, sistemi di monitoraggio e tracciabilità dei rifiuti, incentivi alla raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti.

Al fine di migliorare l’efficienza dei servizi, sono stati stabiliti standard e obiettivi qualitativi per ogni frazione, promuovendo una raccolta differenziata più ampia e diffusa, al fine di ridurre al minimo i rifiuti residui.

Le stazioni appaltanti dovranno inserire i CAM nei documenti di gara, prevedere criteri premianti e strumenti di monitoraggio, nonché richiedere all’affidatario la rendicontazione periodica delle prestazioni ambientali.

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La nuova disciplina entrerà in vigore il prossimo 18 giugno.

Piano di attuazione regolamento ecodesign 2025-2030

Il documento (link), presentato dalla Commissione europea, definisce il piano di attuazione, per il periodo 2025-2030, delle normative su ecodesign ed etichettatura energetica dei prodotti sostenibili. I prodotti prioritari individuati nel piano di lavoro sono stati selezionati in base a diversi fattori, tra cui: loro potenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici, ambientali ed energetici dell’Unione europea, loro impatto lungo la catena del valore, volume di vendite e necessità di aggiornare i requisiti esistenti.

Questo primo piano d’azione dà priorità a 4 prodotti finali e 2 prodotti intermedi, definisce inoltre 2 requisiti trasversali.

Prodotti finali prioritari:
  1. tessili/abbigliamento: migliorare la durata della vita dei prodotti e l’efficienza dei materiali, ridurre gli impatti su acqua, rifiuti, cambiamenti climatici ed energia (da attuare entro il 2027);
  2. mobili: migliorare l’uso delle risorse e ridurre gli impatti ambientali (da attuare entro il 2028);
  3. pneumatici: migliorare la riciclabilità e il contenuto riciclato, ridurre i rischi relativi alla gestione dei rifiuti nel fine vita dei prodotti (da attuare entro il 2027);
  4. materassi: migliorare durata ed efficienza dei materiali. Ridurre la produzione di rifiuti (da attuare entro il 2029).
Prodotti intermedi:
  1. ferro e acciaio: ridurre gli impatti su cambiamenti climatici, consumo energetico, acqua e aria. Le norme sull’ecodesign si integreranno con quelli già previste per il settore: l’etichetta verde per l’acciaio annunciata nel Clean Industrial Deal, ETS e CBAM (da attuare entro il 2026);
  2. alluminio: ridurre gli impatti su cambiamenti climatici, consumo energetico, aria, acqua e biodiversità. Come per ferro e acciaio, le norme ESPR si attueranno in sinergia con l’ETS e il CBAM (da attuare entro il 2027).
Requisiti trasversali, che favoriranno una maggiore circolarità per le critical raw materials, migliori requisiti di durabilità e riduzione dei cambiamenti climatici:
  1. riparabilità (misurabile tramite la predisposizione un punteggio di riparabilità);
  2. contenuto riciclato e riciclabilità di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il documento dedica inoltre un paragrafo ai prodotti connessi all’energia. Il precedente piano di azione 2022-2024 regolamentava 35 prodotti. Di questi, per 19 è stata previsto un periodo di transizione -in cui continueranno a sottostare alla vecchia Direttiva ecodesign- fino al dicembre 2026, mentre, per i restanti 16 (tra cui lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, sorgenti luminose, telefoni cellulari e tablet), la Commissione ha valutato di inserirli all’interno del nuovo piano d’azione 2025-2030.

Alcuni dei prodotti prioritari individuati dal regolamento sull’ecodesign, in considerazione dei loro impatti inferiori, del loro minore potenziale di miglioramento (detergenti, vernici e lubrificanti, calzature) o della loro complessità (prodotti chimici), non sono stati inclusi in questo primo piano di attuazione. Verranno in ogni caso condotti studi per riesaminare la situazione. Per i prodotti chimici, in particolare, verrà avviato uno studio entro la fine del 2025 per definire più precisamente i potenziali prodotti chimici in ambito così come un potenziale focus per miglioramenti degli aspetti del prodotto per un futuro atto delegato ESPR relativo ai prodotti chimici (inclusi polimeri e plastica) da considerare per l’inclusione nella revisione di questo o in un piano di lavoro successivo.

Direttiva (UE) 2025/794

La nuova normativa (link) modifica i termini di applicazione delle direttive sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e sul dovere di diligenza delle imprese (CSDDD) e, in particolare, posticipa:

  • di 2 anni gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le grandi imprese non soggette alla direttiva NFRD e alle imprese madri di un grande gruppo (come definite all’art. 5, par. 2 lett. B della Direttiva CSRD) e per lePMI quotate;
  • di 1 anno l’applicazione delle disposizioni sulla due diligence per le imprese di maggiori dimensioni.

L’obiettivo della norma, che fa parte del pacchetto Omnibus presentato lo scorso febbraio dalla Commissione europea, è semplificare il quadro normativo, ridurre gli oneri amministrativi e fornire chiarezza giuridica alle imprese in vista delle prossime scadenze europee.

La direttiva entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e gli Stati membri dovranno recepirla entro il 31 dicembre 2025.

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A cura di Valerio di Mario.

Image by Dave Noonan from Pixabay



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