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Addio all’abilitazione scientifica nazionale. Il testo del disegno di legge del governo


Il Consiglio dei Ministri ha approvato da poche ore lo schema di disegno di legge che rivede le norme per l’accesso, la valutazione e il reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. La novità più rilevante è l’addio all’abilitazione scientifica nazionale. In attesa di una lettura più meditata, ecco il testo completo del provvedimento. 

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SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE «REVISIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO, VALUTAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE RICERCATORE E DOCENTE UNIVERSITARIO»

ART. 1

(Disposizioni in materia di reclutamento universitario)

 

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  1. L’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – (Requisiti per l’ingresso nei ruoli universitari) – 1. L’ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, su proposta dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dalla individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

  1. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione:
  2. l’organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero;
  3. la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
  4. il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca, definiti tenendo delle caratteristiche di ciascun gruppo scientifico-disciplinare, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, nonché della rilevanza nazionale e internazionale dei prodotti medesimi;
  5. la partecipazione a progetti di ricerca di base e applicata, sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali;
  6. il conseguimento di premi riconosciuti come rilevanti nel gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
  7. ove le specifiche caratteristiche del settore scientifico lo richiedano, i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.
  8. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo.»
  9. All’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
  10. a) al comma 1:
  • alla lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare» e, dopo le parole: «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari», sono inserite le seguenti: «, nonché, per l’area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»;
  • alla lettera b), le parole da: «studiosi in possesso dell’abilitazione» fino a «macrosettore e» sono sostituite dalle seguenti: «studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell’articolo 16»;
  • dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all’articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

  • almeno quattro componenti esterni all’università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
  • almeno un componente interno all’università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
  • per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, ameno tre componenti della commissione giudicatrice sono individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri 1) e 2);

b-ter) esclusione dalla nomina a componente della commissione di cui alla lettera b-bis) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell’anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, secondo periodo, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal Libro secondo, Titolo II, Capo I, del codice penale, nonché, ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta, dei professori che, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici per la chiamata di professori relative a procedure del medesimo gruppo scientifico-disciplinare;»;

  • alla lettera d), sono anteposte le seguenti parole: «verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), valutazione delle modalità di svolgimento della didattica, nonché» e le parole da: «il numero massimo» a: «comma 3, lettera b), e» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di 10 e un massimo di 15,»;
  • dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

«d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati;

d-ter) ferma restando la proposta di chiamata in capo al Dipartimento di cui alla lettera e), la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole. Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera e), il Dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all’area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il Dipartimento può determinare l’àmbito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati;»;

  1. b) al comma 4, le parole: «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I docenti di cui all’articolo 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente.»;
  2. c) al comma 4-ter, dopo le parole: «gruppo scientifico-disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell’articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento»;
  3. d) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-quater. Con decreto del Ministro, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee-guida per la valutazione, dopo due anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale per la durata del rapporto di lavoro, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del Fondo per il finanziamento ordinario e del contributo di cui alle legge del 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile.».

  1. All’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 1-bis) è abrogato;
  3. b) al comma 2:
  • alla lettera a), dopo le parole: «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari» sono inserite le seguenti: «, nonché, per l’area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali»;
  • dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno uno di prima fascia, assicurando il rispetto del principio dell’equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all’articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

  • almeno due membri esterni all’università che ha indetto la procedura, individuati dalla stessa università, previo sorteggio tra i docenti disponibili a livello nazionale, afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
  • almeno un componente interno all’università che ha indetto la procedura, afferente al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;

b-ter) esclusione dalla nomina a componente della commissione di cui alla lettera b-bis) dei professori straordinari a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che, nell’anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, secondo periodo, dei professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal Libro secondo, Titolo II, Capo I, del codice penale, nonché, ove la numerosità del gruppo scientifico-disciplinare lo consenta, dei professori che, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando sono già stati componenti di due commissioni giudicatrici relative a procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato del medesimo gruppo scientifico-disciplinare;»;

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  • alla lettera c), le parole da: «possibilità di prevedere» a: «pubblicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di 10 e un massimo di 15,»;
  • dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera d), la commissione giudicatrice conclude i propri lavori indicando il candidato più meritevole. Prima di procedere alle determinazioni di cui alla lettera d), il Dipartimento può invitare il candidato a tenere un seminario pubblico; nelle procedure relative all’area medica, qualora il bando indichi specifiche esigenze clinico-assistenziali, il Dipartimento può determinare l’àmbito tematico sul quale svolgere il seminario, dandone comunicazione con congruo anticipo ai candidati;

  1. c) al comma 5, le parole: «che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «che risulti in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell’articolo 16».

 

 

ART. 2

(Disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale)

 

  1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all’articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «È inoltre consentito, con l’assenso dell’interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, unitamente alle risorse a copertura degli oneri stipendiali e le conseguenti facoltà assunzionali. Il Ministro, in sede di ripartizione annuale del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all’esito delle procedure di cui all’articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all’articolo 18, comma 4. Analoghi trasferimenti possono essere disposti in favore di università non statali legalmente riconosciute. Il Ministro provvede alle determinazioni conseguenti in relazione alla quota di finanziamento ordinario della università statale dalla quale è disposto il trasferimento.».
  2. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Nel caso di eventuali interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma da parte del Ministero, questi restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.».

 

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ART. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

 

  1. Fino alla definizione dei requisiti dei cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Coloro che sono in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono comunque in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, per le funzioni ed il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento fino al termine di validità dell’abilitazione medesima.
  4. Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell’ambito della abilitazione scientifica nazionale non sono ammessi alla partecipazione alle procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente, e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda.
  5. Fino al termine di cui all’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3, nonché coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 della citata legge n. 240 del 2010, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge.
  6. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata,» sono sostituite dalle seguenti «del Consiglio universitario nazionale,» e le parole: «della commissione di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo».

 

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(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



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