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Pubblicato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che regola le nuove modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0.

Specificatamente, il DD disciplina le modalità di prenotazione e trasmissione delle comunicazioni per usufruire del suddetto Bonus, a seguito della novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, articolo 1, commi 445/448).

Bonus beni strumentali 4.0: cos’è, a cosa serve e chi può beneficiarne

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è un’agevolazione fiscale pensata per sostenere e incentivare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese italiane, attraverso l’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali ai processi produttivi. 

Il bonus consiste in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione, riconosciuto alle imprese che investono in beni previsti negli allegati A e B della Legge n. 232/2016, oltre che in altri beni materiali e immateriali. 

Possono beneficiarne tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere da forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale. Sono inclusi anche professionisti, imprese agricole, marittime e soggetti in regime forfettario, con esclusione delle imprese in crisi o sottoposte a sanzioni interdittive. La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

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Legge di Bilancio 2025: nuovo tetto e fine dell’automatismo per il credito d’imposta 4.0

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto cambiamenti sostanziali nell’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. La principale novità è l’introduzione di un tetto massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati nel 2025 e nel primo semestre 2026, purché non già “prenotati” entro la fine del 2024. Questo limite finanziario segna il superamento del meccanismo automatico in vigore fino al 2024: d’ora in avanti, il credito sarà riconosciuto solo in base all’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni preventive, attraverso la piattaforma telematica gestita dal GSE.

In tal modo, l’accesso al beneficio sarà vincolato alla tempestività dell’impresa nella trasmissione della documentazione, a differenza del passato in cui il credito spettava automaticamente a chiunque ne avesse diritto sostanziale. A supporto del nuovo sistema, il MIMIT ha predisposto un’apposita modulistica aggiornata e una procedura in tre fasi distinte (comunicazione preventiva, conferma acconto, comunicazione di completamento), per garantire trasparenza nell’assegnazione delle risorse e il rispetto del nuovo plafond stabilito per la misura.

Nuovo modello di comunicazione per il credito d’imposta 4.0

Il Decreto Direttoriale MIMIT del 15 maggio 2025 introduce un nuovo modello di comunicazione che sostituisce quello allegato al DM 24 aprile 2024, per la gestione del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali materiali nuovi 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 a condizione che, entro il 31 dicembre 2025, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto di almeno il 20%. Questo nuovo modello è finalizzato alla prenotazione delle risorse entro il tetto di 2,2 miliardi di euro previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 446).

Il nuovo modello si applica:

  • obbligatoriamente agli investimenti 2025 e primo semestre 2026 non prenotati entro il 2024;
  • anche a investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024 che non risultano “prenotati”, ossia per i quali entro quella data non vi è stata l’accettazione dell’ordine e il versamento dell’acconto minimo del 20%.

NOTA BENE: Gli investimenti invece “prenotati” entro il 2024 (con ordine accettato e acconto versato) seguono ancora il modello del DM 24 aprile 2024, rimanendo esclusi dal nuovo meccanismo.

Con un successivo decreto sarà definita la data di entrata in vigore del nuovo modello, che sarà reso disponibile in formato editabile e trasmissibile esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma GSE.

Accesso al credito d’imposta 4.0: vecchia e nuova procedura

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e del Decreto Direttoriale MIMIT del 15 maggio 2025, il sistema di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 si articola ora in due procedure distinte, a seconda della data di prenotazione dell’investimento (intesa come accettazione dell’ordine e versamento di almeno il 20% di acconto).

  1. Nuovo percorso “a tre comunicazioni” – riservato alle imprese che non hanno prenotato l’investimento entro il 31 dicembre 2024 e che sono quindi soggette al plafond complessivo di 2,2 miliardi di euro. In questo caso, per accedere al beneficio è necessario rispettare un iter articolato in tre comunicazioni distinte: comunicazione preventiva, conferma dell’acconto e comunicazione di completamento, con priorità determinata dall’ordine cronologico di invio.
  2. Vecchia procedura “semplificata” – applicabile alle imprese che hanno già prenotato gli investimenti entro il 2024 (ordine accettato e acconto minimo del 20% versato). Per queste, continua a valere il sistema già regolato dal DM 24 aprile 2024, che richiede soltanto due comunicazioni: una preventiva (ex ante) e una di completamento, senza vincoli di tetto massimo né rilevanza dell’ordine cronologico.

Vediamo nel dettaglio le due procedure, con indicazione delle fasi operative, delle scadenze e delle condizioni applicabili a seconda dei casi.

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Nuova procedura di prenotazione: tre passaggi obbligatori per ottenere il credito d’imposta 4.0

La nuova procedura di prenotazione per accedere al credito d’imposta 4.0 prevede un meccanismo più articolato rispetto al passato e si sviluppa attraverso tre comunicazioni distinte, che l’impresa deve trasmettere in momenti diversi ma ben collegati tra loro.

Il primo passo è l’invio di una comunicazione preventiva, con la quale si dichiara l’intenzione di effettuare determinati investimenti agevolabili e si indica il credito d’imposta richiesto. Questa comunicazione è fondamentale perché è da qui che si forma l’ordine cronologico delle domande, determinante per ottenere le risorse disponibili.

ATTENZIONE: Le imprese che avevano già inviato la comunicazione utilizzando il modello previsto dal DM 24 aprile 2024, ma rientrano ora nella nuova procedura (perché l’investimento si completa dopo il 31 dicembre 2024 senza “prenotazione” valida), devono ripresentare il modello con la nuova modulistica allegata al Decreto Direttoriale del 15 maggio 2025, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, ossia entro il 14 giugno 2025. È fondamentale indicare nel nuovo modello il protocollo telematico della comunicazione precedente: in questo modo si mantiene la posizione nell’ordine cronologico originariamente acquisita. Chi non rispetta questo termine perde la priorità e dovrà ripartire da zero, con il rischio di restare escluso in caso di esaurimento delle risorse disponibili.

Entro 30 giorni dalla prima domanda, l’impresa è poi tenuta a trasmettere una seconda comunicazione, che attesta l’effettivo pagamento dell’acconto di almeno il 20% e la conferma dell’ordine, requisito essenziale per rendere la prenotazione valida.

Infine, al termine dell’investimento, va inviata una terza comunicazione, detta di completamento, in cui si formalizza l’ammontare effettivo del credito maturato.

Le scadenze per questa fase finale dipendono dalla data di ultimazione dell’investimento:

  • se avviene entro il 31 dicembre 2025, il termine è il 31 gennaio 2026;
  • se invece l’intervento si conclude nel primo semestre 2026 (con acconto versato entro il 2025), la comunicazione va inviata entro il 31 luglio 2026.

NOTA BENE: Il mancato rispetto dei termini comporta la perdita del diritto al credito d’imposta

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Tuttavia, anche in caso di esaurimento delle risorse disponibili, le comunicazioni saranno comunque registrate e manterranno la loro validità: le imprese potranno accedere al beneficio qualora si rendano disponibili nuovi fondi, nel pieno rispetto dell’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Regole invariate per chi ha prenotato nel 2024

Le imprese che, entro il 31 dicembre 2024, hanno già perfezionato la prenotazione dell’investimento – cioè hanno ottenuto l’accettazione dell’ordine da parte del venditore e versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo – continuano a beneficiare delle disposizioni previgenti, previste dal Decreto Direttoriale del 24 aprile 2024. 

In questi casi, non si applica il nuovo iter a tre comunicazioni né il tetto massimo di 2,2 miliardi di euro introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. Le imprese seguono quindi la procedura tradizionale, articolata in due sole fasi: una comunicazione ex ante e una comunicazione di completamento, da trasmettere tramite il modello già in uso. 

In questo percorso, l’ordine cronologico non ha alcuna rilevanza e il credito d’imposta è riconosciuto automaticamente, purché siano rispettati i requisiti previsti e gli adempimenti documentali. Questa continuità normativa garantisce certezza del diritto per chi aveva già avviato l’investimento secondo le regole precedenti.

Modalità di trasmissione, utilizzo del credito d’imposta e flussi informativi

La trasmissione delle comunicazioni previste per l’accesso al credito d’imposta 4.0 deve avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Come anticipato, il modello di comunicazione in formato editabile sarà reso disponibile successivamente, con un apposito decreto che ne disciplinerà l’effettiva entrata in vigore e i dettagli operativi.

Una volta completato l’iter comunicativo, il credito d’imposta riconosciuto potrà essere fruito in compensazione mediante il modello F24, a partire dal 10 del mese successivo alla trasmissione dei dati da parte del MIMIT all’Agenzia delle Entrate. Il credito utilizzabile non potrà in alcun caso superare l’importo comunicato nella fase finale del processo, pena lo scarto automatico del versamento.

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Per garantire il corretto funzionamento del sistema, sono previsti flussi informativi mensili tra il MIMIT e l’Agenzia delle Entrate. In particolare, il MIMIT invierà entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese l’elenco delle imprese ammesse al beneficio, con i relativi importi. L’Agenzia, a sua volta, restituirà i dati sull’effettivo utilizzo del credito in compensazione, assicurando così un monitoraggio continuo e puntuale dell’agevolazione.

Di seguito una Tabella comparativa tra la nuova procedura a tre comunicazioni introdotta dal Decreto Direttoriale del 15 maggio 2025 e la vecchia procedura prevista dal DM 24 aprile 2024, ancora valida per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024:

Fase Nuova Procedura (DM 15 maggio 2025) Vecchia Procedura (DM 24 aprile 2024)
1. Comunicazione preventiva Obbligatoria entro il 31 gennaio 2026. Indica gli investimenti programmati e il credito richiesto. Fa fede l’ordine cronologico. Obbligatoria, ma senza vincolo di ordine cronologico. Nessun limite di plafond.
2. Conferma dell’acconto (20%) Da inviare entro 30 giorni dalla preventiva. Attesta l’accettazione dell’ordine e il pagamento del 20% dell’investimento. Non richiesta, se acconto e ordine sono stati perfezionati entro il 31 dicembre 2024.
3. Comunicazione di completamento Entro il 31 gennaio 2026 (per investimenti conclusi nel 2025) o entro il 31 luglio 2026 (se conclusi entro il 30 giugno 2026). Stesse scadenze, secondo la data di ultimazione, utilizzando il modello già previsto dal DM 24 aprile 2024.
Ambito di applicazione Per investimenti non prenotati entro il 2024 o già comunicati ma senza acconto e ordine validi al 31/12/2024. Per investimenti prenotati entro il 31/12/2024 (ordine accettato + acconto ≥ 20%).
Plafond e priorità Soggetta a plafond di 2,2 miliardi e a graduatoria cronologica. Esclusa dal tetto: il credito è riconosciuto automaticamente.
Modello da utilizzare Nuovo modello allegato al DM 15 maggio 2025 (trasmissione via GSE). Modello allegato al DM 24 aprile 2024, già in uso.



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