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Deposito bilancio 2025: Unioncamere fornisce indicazioni operative


È online il nuovo Manuale operativo di Unioncamere per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese, pensato per guidare società e professionisti negli adempimenti legati al periodo d’imposta 2024, bilancio da presentare nel 2025. Attenzione alle novità!

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Deposito bilanci 2025: online il nuovo manuale operativo

È online dal 5 maggio sui siti di www.unioncamere.gov.it e www.registroimprese.it il Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Campagna bilanci 2025 volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.

 

Le varia forme di bilancio delle società commerciali

deposito bilancio 2025L’art. 2423 codice civile, comma 1, stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria costituito da prospetti contabili e nota integrativa, precisamente:

  • Stato Patrimoniale,
  • Conto Economico,
  • Rendiconto Finanziario,
  • Nota Integrativa.

Il bilancio in forma ordinaria risulta pertanto costituito da quattro parti; il Rendiconto Finanziario si aggiunge allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa.

Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società di capitali che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (piccole imprese):

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  • totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 5.500.000 €;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 €;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Il bilancio abbreviato è composto da prospetti contabili e nota integrativa, precisamente:

  • Stato Patrimoniale,
  • Conto Economico,
  • Nota Integrativa.

Le piccole imprese che forniscono in Nota Integrativa le informazioni richieste dai punti 3) e 4) dell’art. 2428 codice civile sono esonerate dalla relazione sulla gestione (art. 2435-bis comma 7 codice civile).

L’art. 2435-ter codice civile, “Bilancio delle micro imprese”, definisce la classe delle micro-imprese, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio.

Secondo tale articolo, sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 220.000 €;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 €;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: del Rendiconto F



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