L’articolo 14, D.Lgs. 192/2024, ha previsto la riapertura straordinaria dei termini per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, nonché delle riserve e fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2024.
Si tratta delle riserve di patrimonio netto originate dalla rivalutazione fiscale di un’attività e non affrancate, ragion per cui la relativa distribuzione ai soci sarebbe destinata a generare materia imponibile.
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta dei saldi e delle riserve presenti nel bilancio chiuso al 31.12.2023 e, di fatto, nel bilancio al 31.12.2024.
L’affrancamento consente di liberare i fondi e le riserve che così perdono lo status di fondi e riserve in sospensione d’imposta. In caso di distribuzione ai soci, le ricadute fiscali sono diverse a seconda che la società sia una società di capitali oppure una società di persone:
- nelle società di capitali, le somme affrancate non sono assoggettate a tassazione in capo alla società, ma generano comunque materia imponibile in capo ai soci, secondo le ordinarie regole previste per i dividendi;
- nelle società di persone, l’affrancamento esaurisce la tassazione anche in capo ai soci, pertanto è particolarmente vantaggioso.
L’affrancamento straordinario può essere effettuato per l’intero ammontare accantonato in ciascun fondo o riserva oppure anche soltanto per una parte dello stesso e comporta il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 10%. Si tratta della stessa aliquota generalmente prevista per l’affrancamento collegato a leggi di rivalutazione.
L’imposta sostitutiva:
- è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (modello Redditi 2025);
- deve essere obbligatoriamente versata in 4 rate annuali di pari importo (senza applicazione di interessi). La prima rata va versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta (salvo proroghe, quindi entro il 30.06.2025 oppure il 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%) e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi (2026, 2027 e 2028).
L’affrancamento, però, si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione dell’imposta sostitutiva (quadro RQ del modello Redditi 2025).
Gli effetti dell’operazione retroagiscono alla data dell’1.01.2025. Via libera quindi all’affrancamento delle riserve distribuite prima del versamento dell’imposta sostitutiva, ma dopo il 31.12.2024. In generale, hanno interesse ad aderire le società che devono procedere nel corso del 2025 o dei prossimi anni a distribuire le riserve ai soci. Di contro, l’affrancamento è meno interessante per le società che prevedono di mantenere le riserve in azienda, anche per utilizzarle per la copertura di perdite.
Va da sé che il nuovo istituto non trova applicazione per le riserve derivanti da una rivalutazione gratuita (come quella del 2020), poiché in tal caso non si tratta di saldi in sospensione d’imposta.
Si ricorda, infine, che le modalità operative dell’affrancamento devono essere definite dal Ministero dell’economie e delle finanze, con apposito decreto che doveva essere emanato entro l’1.03.2025 (60 giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolo 14, D.Lgs. 192/2024). Tuttavia, alla data di oggi il decreto non ha ancora visto la luce.
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