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le risposte alle domande poste al webinar


Nel corso del webinar, dal titolo “Incentivi occupazionali del Decreto Coesione alla luce delle circolari INPS 90-91/25“, del 12 giugno 2025 sono state poste per iscritto 121 domande. Risponderò a tutte, interpretando ciò che le norme comunitarie e nazionali prevedono e nel rispetto delle circolari INPS emanate sugli argomenti trattati. Talora, esprimerò alcuni giudizi che, comunque, hanno carattere puramente personale. Mi auguro di soddisfare le esigenze di chiarezza interpretativa sollecitate da tutti voi che avete seguito il nostro webinar.

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1. Un’azienda cliente intende assumere un giovane under 35 che ha già avuto, in passato, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato “non incentivato”, della durata di un solo mese. Tale rapporto è molto recente e, in astratto, avrebbe potuto beneficiare dell’incentivo under 35 (o anche dell’incentivo strutturale under 30). La nuova assunzione può accedere all’incentivo per il tempo residuo? Oppure il fatto che il precedente rapporto non sia stato agevolato preclude la possibilità di fruire del beneficio, anche in parte?

Il giovane, avendo avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato, conclusosi dopo poco tempo (che sia stato incentivato o meno non conta) non può essere assunto con la fruizione dello sgravio contributivo previsto dall’art. 22 del D.L. n. 60/2024. Lo afferma chiaramente il comma 2 e lo ripete la circolare Inps n. 90/2015.

2. Un lavoratore è stato assunto con contratto a tempo determinato dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2025. Successivamente, il 24 marzo 2025, è stato riassunto dalla stessa azienda, sempre a tempo determinato e con la stessa mansione. L’azienda sta valutando la possibilità di trasformare il contratto in tempo indeterminato. In questo caso è possibile accedere all’incentivo per l’assunzione stabile (es. under 35), oppure la trasformazione viene considerata un obbligo preesistente che esclude la possibilità di fruire del beneficio?

Si può ben attivare la trasformazione in costanza di un contratto a tempo determinato in corso, in presenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla norma.

3. Se per la parte ZES dell’incentivo è previsto il limite “de minimis”, come mai la circolare non ne fa esplicita menzione? Nelle precedenti circolari, in presenza di tale vincolo, il riferimento al regime “de minimis” era chiaramente indicato. L’assenza di tale specificazione deve essere interpretata come una volontà di escludere il limite oppure si tratta di un’omissione che potrebbe generare incertezze applicative e rischi per le aziende beneficiarie?

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La circolare n. 90 prevede che sia l’INPS ad inserire lo sgravio contributivo nel Registro Nazionale per gli aiuti di Stato. È vero che la circolare non parla di “de minimis” ma il Regolamento n. 2831/2023 ove vengono riportati nei limiti dei 300.000 euro in tre esercizi finanziari calcolati “a ritroso”, gli aiuti minimi che non necessitano di comunicazione preventiva agli organismi europei, in passato, hanno sempre visto rientrarvi le agevolazioni contributive previste soltanto in determinate aree o per settori.

4. Se nei sei mesi prima o dopo un’assunzione agevolata l’azienda licenzia un altro lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, perde il diritto all’esonero? Tale ipotesi è da considerarsi ostativa, anche se non rientra tra i licenziamenti esplicitamente previsti dalla normativa?

La norma fa riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a quelli per riduzione collettiva di personale a seguito di procedura ex lege n. 223/1991 che hanno interessato la stessa unità operativa. Il licenziamento durante il periodo di prova non è un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

5. Ai fini della fruizione dello sgravio per l’assunzione a tempo indeterminato, è obbligatorio acquisire e conservare sia il C/2 storico sia la scheda anagrafica del lavoratore, oppure è sufficiente una dichiarazione sostitutiva in cui il lavoratore attesta l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, eventualmente integrata dalla verifica sul portale INPS (“verifica rapporti a tempo indeterminato”)?

Nulla di ciò che lei dice è obbligatorio ma rientra in una sorta di buona regola. Tenga, però, presente che, nei limiti della prescrizione quinquennale, qualora sia accertato dopo visita ispettiva degli organi di vigilanza che, in passato, il lavoratore pur avendo, ad esempio, prestato da contratto stipulato anche con altro datore, attività come collaboratore coordinato e continuativo o autonomo, è stato, in realtà, alle dipendenze di un datore di lavoro come subordinato, con la conseguenza di una conversione, in tal senso, del rapporto. L’INPS è abilitato a chiedere indietro lo sgravio contributivo e ad esigere il pagamento dei contributi ordinari (v.  circolare n. 90).

6. È inoltre necessaria la DID, anche nei casi in cui l’assunzione avvenga con contratto a termine successivamente trasformato?

Non è necessaria in quanto il lavoratore ha in corso con lo stesso datore un rapporto a tempo determinato che viene trasformato.

7. Infine, nei casi particolari (es. lavoratori iscritti alla gente di mare, sprovvisti di C/2 e scheda anagrafica ma in possesso del libretto di navigazione), e in assenza di evidenze INPS di rapporti a tempo indeterminato, è comunque possibile applicare l’incentivo, sulla base della verifica telematica e della dichiarazione del lavoratore?

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Si, è possibile ma ciò non toglie che, come detto nella risposta n. 5, qualora, nei limiti della prescrizione quinquennale, dovesse essere accertata l’esistenza di precedente rapporto autonomo o di parasubordinazione ricondotto a contratto di lavoro subordinato, l’INPS è abilitato a richiedere indietro lo sgravio contributivo.

8. La normativa prevede la preclusione all’accesso agli incentivi nei casi in cui, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, siano stati effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Mi chiedo se tale preclusione si applichi anche al licenziamento del dirigente per soppressione del posto di lavoro. Pur essendo vero che il dirigente può essere licenziato per giustificatezza oggettiva, la giurisprudenza ha chiarito che non è soggetto all’obbligo di repêchage. Considerando che l’INPS esclude dai casi ostativi i licenziamenti per superamento del comporto o per inidoneità assoluta, potrebbe ritenersi, per analogia, che anche il dirigente sia escluso dal divieto, non essendo previsto il reimpiego. È corretta questa interpretazione oppure il licenziamento del dirigente rientra comunque nel campo di applicazione della causa ostativa?

Il licenziamento individuale del dirigente non rientra, sicuramente, nella casistica preclusiva, in quanto lo sgravio contributivo non si applica alle assunzioni di personale con qualifica dirigenziale come ricorda l’art. 22. Concordo con le sue considerazioni, atteso che nei licenziamenti individuali dei dirigenti si parla di giustificatezza che è una costa diversa dal giustificato motivo oggettivo.

9. Per quanto riguarda gli esoneri contributivi per l’assunzione di donne svantaggiate (esclusi quelli previsti per le ZES), potete confermare che tali agevolazioni rientrano nel regime “de minimis”? Oppure è prevista, in alternativa, la possibilità di fruire dell’esonero ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 651/2014 per le assunzioni in “posti nuovi”?

Per gli sgravi contributivi riguardanti le donne svantaggiate non rientranti nell’area ZES (ove occorre rispettare quanto previsto dalla circolare Inps n. 91 nella ultima parte del punto 6.2), essendo rivolto a tutte le aziende per le donne molto svantaggiate da oltre 24 mesi e per quelle svantaggiate dei settori e delle professioni ove vie è disparità di genere, non è previsto l’inserimento nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, che invece, come detto, è previsto per lo sgravio contributivo in area ZES per l’assunzione di donne i un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

10. È possibile assumere con contratto di apprendistato over 30 un percettore di NASpI che è stato precedentemente licenziato dallo stesso datore di lavoro che ora intende riassumerlo? La circostanza del precedente licenziamento pregiudica la possibilità di attivare validamente il contratto di apprendistato professionalizzante over 30 con accesso alla relativa agevolazione contributiva?

La norma non lo esclude: comunque, ricordi che l’assunzione di un lavoratore over 29 con apprendistato professionalizzante richiede alcuni requisiti inderogabili:

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  • il lavoratore deve essere un soggetto fruitore del trattamento di NASPI
  • Il piano formativo deve tendere ad una ulteriore qualificazione (vera e non di facciata) rispetto a quella già posseduta o ad una riqualificazione professionale.

11. Se un lavoratore ha avuto un precedente rapporto di apprendistato con un datore di lavoro, interrotto per dimissioni, lo stesso datore può oggi riassumerlo usufruendo dell’agevolazione under 35 prevista per le assunzioni a tempo indeterminato? La precedente esperienza di apprendistato è ostativa ai fini della fruizione dell’incentivo, anche se il contratto non si è concluso con una trasformazione?

La norma consente quanto da Lei richiesto.

12. Nel caso in cui l’istanza per la fruizione di un’agevolazione contributiva, trasmessa tramite la piattaforma INPS ex DI.RE.SCO, venga respinta, è possibile presentare ricorso? Se sì, con quali modalità e tempistiche può essere attivata la procedura di riesame o, eventualmente, di contenzioso amministrativo o giudiziale?

Sul portale INPS può trovare tutte le spiegazioni per impostare un ricorso amministrativo.

13. Ci confermate che l’agevolazione per l’assunzione di giovani under 35, applicabile in Regione Lombardia, non è qualificabile come Aiuto di Stato e, di conseguenza, non è soggetta ai limiti del regime “de minimis”?

Se si riferisce alle agevolazioni under 35 applicabili su tutto il territorio nazionale (500 euro al mese entro il tetto massimo su base mensile del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro), esse non rientrano nel de minimis in quanto ci si rivolge a tutti i datori di lavoro esistenti nel territorio nazionale (anche quelli in area ZES che, in tal caso, avrebbero lo sgravio a 500 euro e non a 650 euro). Se è un incentivo specifico della Regione Lombardia si tratta di beneficio da un Ente pubblico e, a mio avviso, ci può rientrare. Chieda, comunque, alla Regione o al Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

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14. Ai fini della fruizione degli esoneri contributivi, l’incremento occupazionale richiesto dalla normativa deve essere verificato con riferimento alla singola azienda che effettua l’assunzione, oppure va calcolato considerando l’intero gruppo di imprese di cui l’azienda fa parte?

Nel caso di aziende appartenenti allo stesso gruppo (verifichi anche quanto previsto dall’art. 2359 c.c.) o appartenenti alla stessa persona, seppur controllate per interposta persona, occorre fare i conti come “impresa unica”, come affermato dai Regolamenti comunitari.

15. La mia azienda ha sede in una zona ZES: è comunque possibile fruire dell’agevolazione ordinaria (es. incentivo under 35 o donne svantaggiate), in alternativa a quella specifica per le ZES? Oppure la presenza nella zona economica speciale esclude automaticamente la possibilità di optare per altri regimi agevolativi ordinari?

Si è possibile, in quanto il beneficio da 500 euro (limite massimo mensile relativo al 100% della quota a carico del datore di lavoro) si applica a tutte le aziende e le unità produttive presenti sul territorio nazionale.

16. Il bonus giovani under 35 ordinario, con massimale mensile pari a 500 euro, è soggetto al regime “de minimis” oppure rientra in una diversa categoria di aiuti di Stato?

Non è soggetto al de minimis in quanto si applica, indistintamente, su tutto il territorio nazionale.

17. Per le assunzioni effettuate in zona ZES nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 15 maggio 2025, come si gestisce l’adempimento legato alla comunicazione preventiva INPS, considerato che la piattaforma è stata resa disponibile solo dal 16 maggio? È ammesso un invio tardivo oppure tali assunzioni sono escluse dal beneficio?

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L’art. 4, comma 3, del D.M. attuativo e la circolare Inps prevedono la irricevibilità delle istanze relative a rapporti intervenuti con richiesta dei benefici per area ZES per le assunzioni precedenti il 16 maggio, data di pubblicazione della procedura telematica delle richieste.

18. L’incentivo under 30 può essere applicato alla trasformazione a tempo indeterminato al termine del periodo agevolato di un anno post-apprendistato, previsto per l’ex apprendista? La durata massima dell’agevolazione in questo caso è limitata a un solo anno? Potete confermare questa interpretazione?

Il rapporto di apprendistato si è già consolidato al termine del periodo formativo e i 12 mesi di periodo contributivo agevolato avvengono già con il rapporto di lavoro subordinato, al di fuori del periodo formativo. Il beneficio è, come detto, per i 12 mesi successivi alla fine del, periodo formativo.

19. Il bonus giovani under 35 può essere riconosciuto anche in presenza di licenziamenti durante il periodo di prova, avvenuti nei sei mesi precedenti o successivi all’assunzione agevolata? In caso affermativo, la verifica riguarda solo i lavoratori con la stessa qualifica o mansione del soggetto assunto con incentivo?

La norma, esclude soltanto i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi per riduzione di personale effettuati nei sei mesi antecedenti l’assunzione incentivata, a prescindere dalla qualifica, dalla mansione o dal livello. Per i sei mesi successivi, si fa sempre riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o ai licenziamenti collettivi ma il riferimento al quale occorre prestare attenzione non è la stessa mansione, ma la stessa qualifica.

20. Nell’ambito della guida completa sul bonus giovani under 35, è possibile chiarire, con esempi pratici, come avviene la riparametrazione dell’incentivo in caso di riduzione dell’orario di lavoro successiva all’assunzione a tempo indeterminato? Quali sono le conseguenze sulla misura dell’esonero e quale modalità di calcolo deve adottare l’azienda in tali circostanze?

Non è possibile in queste brevi risposte fare degli esempi. Comunque, la eventuale riduzione di un orario a tempo pieno, già autorizzato, comporta la riduzione in percentuale dello stesso e la immediata comunicazione all’INPS.

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21. Se l’azienda non è ubicata in area ZES, la richiesta dell’incentivo (es. bonus under 35, donne svantaggiate) deve essere presentata prima dell’assunzione, oppure è ammessa anche successivamente, entro determinati termini? Gli incentivi all’assunzione possono essere utilizzati anche nel settore agricolo, o vi sono esclusioni o limiti specifici per questo comparto?

I datori di lavoro ubicati al di fuori dell’area ZES debbono, comunque, presentare l’istanza on line in via preventiva. È ammessa, tuttavia, la presentazione anche dopo l’assunzione o la trasformazione se ciò è avvenuto nel periodo compreso tra il 1° settembre 2014 ed il 16 maggio 2025. La possibilità di assunzione agevolata riguarda anche le aziende del settore agricolo.

22. Per l’incentivo under 35 previsto dall’art. 1, comma 10, della Legge 205/2017, è necessaria l’applicazione del regime “de minimis” oppure non rientra tra gli aiuti soggetti a tale limite?

Il de minimis non è previsto per le assunzioni ex lege n. 205/2017.

23. Se un lavoratore viene inizialmente assunto con contratto part-time di 20 ore settimanali, e l’orario viene incrementato a 30 ore prima dell’inoltro dell’istanza INPS (ai sensi della circolare n. 90/2025), è possibile richiedere il bonus under 35 con riferimento al nuovo orario di 30 ore settimanali, anche se per il periodo antecedente all’istanza l’incentivo sarà calcolato sulle 20 ore?

Nel momento in cui il datore di lavoro presenta l’istanza per una assunzione, rientrante tra quelle previste dal comma 1 dell’art. 22, se questa è stata effettuata nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 ed il 16 maggio 2025 (giorno antecedente la pubblicazione del modello INPS) dovrà quantificare una serie di dati ben individuati nello stesso modello.

24. Un lavoratore è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito di una riorganizzazione aziendale. Successivamente è stato riassunto a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato, risultando in possesso dei requisiti per lo sgravio contributivo under 35. Alla luce del punto 3 della circolare INPS n. 90/2025, che prevede la decadenza dal beneficio in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti all’assunzione nella stessa unità produttiva, è possibile applicare comunque l’incentivo, considerato che il licenziamento e la successiva assunzione riguardano lo stesso lavoratore? Oppure il vincolo opera anche se non vi è alcun legame tra il licenziamento e altri lavoratori terzi, essendo in questo caso la “restituzione” del posto di lavoro alla stessa persona?

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A mio avviso, opera il principio relativo ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dei sei mesi antecedenti (tra l’altro il lavoratore licenziato, durante questo periodo, ha un diritto di precedenza). Inoltre, dal 1° luglio 2025, per effetto del messaggio INPS n. 1535/2025, occorre applicare il requisito dell’incremento occupazionale netto rispetto a quello dei dodici mesi precedenti l’assunzione.

25. Nel caso in cui si tratti di una trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, dobbiamo comunque applicare la limitazione prevista al punto 3 della circolare INPS n. 90/2025, relativa ai licenziamenti nei sei mesi precedenti, oppure tale vincolo si applica esclusivamente alle assunzioni “ex novo” e quindi, trattandosi di una trasformazione contrattuale, possiamo procedere con l’applicazione dello sgravio under 35 senza incorrere in cause ostative?

La trasformazione di un contratto in essere è cosa del tutto diversa da una nuova assunzione. Di conseguenza, non trova applicazione la limitazione dai Lei sottolineata.

26. L’obbligo di verifica dell’incremento occupazionale si applica esclusivamente all’incentivo under 35 previsto dal decreto-legge n. 60/2024 (cosiddetto “agevolato”)? Per il bonus under 35 ordinario, previsto dalla Legge 205/2017, non è richiesto alcun incremento occupazionale ai fini della fruizione dell’esonero?

Nei giorni successivi al nostro webinar è uscito il messaggio Inps n. 1935, datato 18 giugno 2025, che, sulla scorta di interlocuzioni avvenute da parte del Ministero del Lavoro con gli organismi comunitari, afferma che dal 1° luglio 2025 l’incremento occupazionale netto si applica anche alle assunzioni di under 35 previste dall’art. 22, comma 1. Nella sostanza, soltanto per costoro, abbiamo due regimi: il primo per i contratti stipulati entro il 30 giugno e non è obbligatorio il requisito dell’incremento occupazionale netto, ed il secondo (periodo 1° luglio – 31 dicembre 2025) ove tale requisito è obbligatorio.

27. Ai fini dell’incentivo under 35, il requisito secondo cui il lavoratore non deve essere mai stato titolare di un contratto a tempo indeterminato si riferisce all’intera vita lavorativa, comprensiva non solo dei rapporti avuti in Italia, ma anche di eventuali contratti a tempo indeterminato all’estero, anche alle dipendenze di datori di lavoro esteri con sede di lavoro fuori dall’Italia?

Nella circolare n. 90 non se ne parla, a differenza di altre riferite ad incentivi simili, ove l’INPS teneva conto anche di rapporti a tempo indeterminato instaurati all’estero.

28. Nel contesto dell’incentivo previsto per le assunzioni nelle regioni ZES, è ammessa la fruizione del beneficio anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato, oppure l’incentivo è limitato esclusivamente alle nuove assunzioni ex novo?

Anche in area ZES lo sgravio contributivo è possibile in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratto a tempo determinato.

29. Nel caso in cui un lavoratore venga assunto a tempo indeterminato in somministrazione, ma con missione a tempo indeterminato presso l’azienda utilizzatrice, quest’ultima può beneficiare direttamente dell’esonero contributivo under 35, oppure l’incentivo spetta esclusivamente all’agenzia di somministrazione, in quanto formale datore di lavoro?

A meno che non si tratti di staff leasing la missione a tempo indeterminato di un lavoratore somministrato non è più possibile alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 203/2024 nel corpus dell’art. 33 del Decreto legislativo n. 81/2015. Lo sgravio contributivo passa sempre attraverso l’Agenzia di Lavoro che ha assunto il giovane a tempo indeterminato.

30. Scrivo per sottoporvi un quesito relativo ad un dubbio circa la corretta compilazione dell’istanza tramite portale DiResCo. Nello specifico, all’interno dell’istanza da presentare tramite DiResCo INPS, viene richiesto di indicare la retribuzione mensile media comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Considerato che viene richiesto di indicare anche la % part-time, si chiede conferma che l’importo della retribuzione da indicare sia quello già rideterminato in proporzione all’orario ridotto (e non quello del full-time), senza correre il rischio che l’Istituto operi un ulteriore riproporzionamento in base alla % indicata. A pagina 12 e 13 della Circolare n. 3/2025 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si legge: “occorrerà indicare la retribuzione debitamente proporzionata all’orario di lavoro previsto dalle parti”. Di conseguenza, sembra di capire che l’Istituto non effettuerà un ulteriore riproporzionamento nella determinazione del beneficio spettante. Si conferma l’interpretazione fornita a pag. 12 e 13 della Circolare n. 3/2025 della Fondazione Studi?

A mio avviso, l’interpretazione della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro appare corretta.

31. Nel caso in cui, in fase di assunzione (settembre 2024), l’impegno settimanale del lavoratore fosse pari a 40 ore e, successivamente, ad aprile 2025 sia stato ridotto a 30 ore settimanali, si chiede quale sia l’impegno orario da indicare nella domanda di richiesta agevolazioni da presentare all’INPS tramite il portale Diresco. Occorre indicare l’orario originario al momento dell’assunzione, oppure quello in essere al momento dell’invio dell’istanza?

L’INPS non lo chiarisce: sarebbe opportuno chiederlo all’Istituto trattandosi di impegno di risorse economiche.

32. In riferimento al calcolo dell’incremento occupazionale richiesto ai fini della fruizione degli incentivi all’assunzione a tempo indeterminato, si chiede come debbano essere considerati, sia nei sei mesi precedenti che successivi all’assunzione, i licenziamenti per cambio appalto. In particolare, si richiede di sapere se tale tipologia di licenziamento incida negativamente sul calcolo dell’incremento occupazionale e, inoltre, se il licenziamento per cambio appalto possa essere considerato causa ostativa che esclude l’accesso agli incentivi (es. under 35 o ZES).

Ai fini dell’incremento occupazionale netto, i licenziamenti collettivi avvenuti per perdita di appalto non vanno, a mio avviso considerati, atteso che si tratta di perdita di posti di lavoro determinati da un ridimensionamento aziendale dovuto alla fine di un contratto di appalto che viene acquisito da altra azienda.

33. Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica è escluso dalle cause ostative all’incentivo?

Secondo le circolari n. 90 e n. 91/2025 dell’Inps non è ostativo.

34. La circolare INPS n. 90/2025 lo prevede espressamente per il bonus under 35, ma nulla è indicato per l’esonero strutturale under 30.
Possiamo considerare valida la stessa esclusione anche per quest’ultimo incentivo, per analogia?

Sono d’accordo.

35. Nel caso in cui una lavoratrice part-time, con reddito inferiore alla soglia di imposizione fiscale, già assunta a tempo indeterminato da un datore che fruisce del bonus donne, venga assunta da un altro datore di lavoro a tempo indeterminato, quest’ultimo può beneficiare della parte residua dell’esonero non ancora fruita dal primo datore? In altri termini, l’esonero è trasferibile tra datori, nei limiti di durata e massimale, in caso di nuova assunzione agevolata?

Non ho ben capito il suo quesito, mi scusi. In ogni caso ciò che è possibile fare lo trova scritto nella circolare n. 91.

36. Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale in ULA, le dimissioni volontarie devono essere considerate come evento utile per tutto il periodo di fruizione dell’incentivo oppure solo nell’anno in cui si sono verificate? In altri termini, il loro effetto sull’incremento occupazionale è permanente o limitato temporalmente?

Ai fini dell’incremento occupazionale il datore deve effettuare il computo della media dei dodici mesi antecedenti l’assunzione, tenendo conto anche delle dimissioni intervenute in tale periodo.  Rispetto a quel numero occorre verificare l’incremento occupazionale con le nuove assunzioni che va mantenuto. Se nel periodo di agevolazione intervengono dimissioni queste non vanno prese in considerazione.

37. Ai fini della portabilità dello sgravio contributivo (es. bonus under 35), in caso di precedente fruizione parziale da parte di un altro datore di lavoro, come può il consulente del nuovo datore verificare se e in che misura l’incentivo sia già stato utilizzato? Esiste uno strumento, banca dati o funzionalità INPS che consenta di desumere lo stato di fruizione residua dello sgravio da parte del lavoratore, in modo da applicare correttamente l’incentivo alla nuova assunzione?

La risposta può fornirla unicamente l’INPS.

38. Nel caso in cui si confermi in servizio un apprendista under 30 al termine del primo anno di mantenimento in servizio (che beneficia dello sgravio ex apprendistato), è possibile applicare il bonus under 35 per i due anni successivi? In alternativa, è possibile applicare il bonus under 30 strutturale? E in tal caso, si può fruire dell’esonero per entrambi gli anni successivi oppure solo per un anno?

Se un apprendista viene qualificato il rapporto si consolida ed il datore di lavoro può fruire di dodici mesi di agevolazione come previsto dal comma 106 dell’art. 1 della legge n. 205/2017. Non è possibile cumulare dici dell’apprendistato giunto al termine del periodo formativo con i benefici del decreto Coesione.

39. Il limite “de minimis” si applica a tutte le tipologie di agevolazioni per l’assunzione di giovani previste dal Decreto Coesione, comprese sia quelle per i giovani assunti in zona ZES sia quelle fuori dalle aree ZES? Oppure il vincolo vale solo per una delle due misure?

A mio avviso, soltanto per l’Area ZES ove l’INPS procede alla iscrizione sul registro degli aiuti di Stato.

40. In materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, ai fini della verifica della causa ostativa all’incentivo, occorre fare riferimento alla qualifica del lavoratore (come indicato nelle slide) oppure alla mansione (come affermato dal relatore)? Qual è il criterio corretto da applicare secondo l’INPS o la normativa vigente?

La norma parla di qualifica e non di mansione. Quindi l’interpretazione da fornire è qualifica, come, del resto, affermato dall’INPS nelle sue circolari.

41. Se in data 01/07/2025 un’azienda intende trasformare anticipatamente in contratto a tempo indeterminato un rapporto di apprendistato, la cui scadenza naturale del periodo formativo sarebbe il 25/05/2026, è possibile fruire del bonus giovani under 35? La lavoratrice in questione non ha mai avuto rapporti a tempo indeterminato ed è di età inferiore ai 35 anni. L’anticipazione della trasformazione rispetto al termine del periodo formativo pregiudica l’accesso all’incentivo, oppure ne consente comunque la fruizione?

Con il consolidamento anticipato rispetto alla scadenza fissata per il periodo formativo la lavoratrice acquisisce a tutti gli effetti una qualifica e non può essere assunta con il beneficio degli under 35. La norma, è bene sottolinearlo, ritiene non ostativo soltanto il fatto che il periodo formativo del rapporto di apprendistato non si sia concluso: nel suo caso si conclude anticipatamente con l’attribuzione della qualifica. Le ricordo, inoltre, dal momento che cita la data del 1/7/2025, che da quella data il requisito dell’incremento occupazionale netto si applica a tutte le ipotesi previste dall’art. 22, nonché dall’art. 23 che riguarda le assunzioni o le trasformazioni di donne svantaggiate o molto svantaggiate.

42. Il divieto riguarda la stessa qualifica o stessa mansione?

La domanda non ha oggetto: provo ad interpretarla, nel senso che penso si riferisca al fatto che nei sei mesi successivi all’assunzione non vi debbono essere licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi per riduzione di personale concernenti lo stesso lavoratore o altri lavoratori con la stessa qualifica nella unità produttiva. Nel caso in cui ciò avvenisse, l’INPS blocca il beneficio e procede al recupero.

43. Nel contratto di apprendistato è prevista la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria finale. È possibile applicare un solo livello inferiore, anche se il CCNL prevede espressamente due livelli? In altri termini, l’inquadramento a un solo livello inferiore è comunque ammesso, oppure occorre rispettare in modo rigido quanto indicato nel contratto collettivo?

Il lavoratore può essere inquadrato anche ad un solo livello inferiore a quello finale. Si tratta di una disposizione di miglior favore rispetto al dettato contrattuale.

44. Nel caso in cui un lavoratore con diritto di precedenza venga interpellato e dichiari espressamente di non essere interessato alla nuova assunzione, tale rinuncia è sufficiente a ritenere soddisfatto l’obbligo e a procedere legittimamente con una nuova assunzione agevolata? Inoltre, nell’ipotesi in cui un lavoratore venga assunto a tempo pieno, poi trasformato a part-time dopo due mesi, e nuovamente a tempo pieno dopo altri due mesi, si chiede:

  • 45. l’agevolazione deve essere riproporzionata in base al part-time intervenuto?
  • 46. nel momento del ritorno al tempo pieno, è possibile riattivare l’esonero nella sua misura originaria (quella autorizzata inizialmente)?

La rinuncia del lavoratore che ha esercitato il diritto di precedenza per iscritto, rispetto alla possibilità di una nuova assunzione, deve essere conseguente ad una offerta scritta proposta dal datore di lavoro. Per quel che concerne lo sgravio contributivo accordato dall’INPS a seguito della procedura instaurata, fa sì che in caso di riduzione di orario lo stesso venga ridotto in proporzione dall’Istituto. In caso di aumento dell’orario, no (. V. Circolare n. 90).

47. Chiedo gentile chiarimento in merito alla fruizione dell’incentivo Decontribuzione Sud per un’assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2025. In base a quanto indicato nella circolare INPS n. 32 del 30/01/2025, risulta che, nel caso specifico, l’agevolazione potrà essere fruita nel 2026 nella misura del 20% dei contributi. Tuttavia, non è chiaro come gestire le denunce mensili relative al 2025 con la causale DPMI, dal momento che sembrerebbe non essere prevista alcuna effettiva fruizione del beneficio durante il 2025, ma solo l’anno successivo. È possibile avere conferma della corretta modalità di esposizione e recupero dell’incentivo nel flusso Uniemens per il periodo 2025?

Si tratta di una questione per la quale ritengo debba interloquire con l’INPS.

48. Nel caso di un dipendente per il quale il precedente datore di lavoro ha fruito dell’incentivo GI36 per 18 mesi, residuando quindi altri 18 mesi potenzialmente utilizzabili dal nuovo datore, è obbligatorio continuare a utilizzare il codice GI36 già in uso, oppure è possibile accedere e indicare il nuovo codice incentivo eventualmente attivo al momento dell’assunzione?

Il lavoratore non può essere assunto come under 35, atteso che ha già avuto un altro rapporto a tempo indeterminato. Qualora ne ricorrano le condizioni oggettive e soggettive si può continuare con il precedente beneficio.

49. Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità in caso di incentivo finanziato da fondi europei, qual è la procedura corretta da seguire e quali sono gli incentivi per cui tale obbligo è effettivamente richiesto?

Se si riferisce agli aiuti di Stato che vanno registrati nel Registro Nazionale, ce ne sono di vario genere. Per la registrazione degli sgravi contributivi, ad esempio, per le donne svantaggiate in area ZES, provvede l’INPS. Il Registro è consultabile da chiunque.

50. L’obbligo di pubblicazione si applica esclusivamente agli esoneri per donne svantaggiate e giovani assunti in ZES, oppure riguarda anche altri incentivi finanziati da risorse comunitarie?

Anche altre voci rientrano nelle annotazioni sul Registro Nazionale per gli aiuti di Stato.

51. Per una trasformazione a tempo indeterminato avvenuta a gennaio 2025 di un lavoratore under 35, un’azienda ha già beneficiato di un incentivo economico di 5.000 euro erogato dalla Regione. Il regolamento regionale non pone limiti di cumulabilità, ma rinvia alla normativa nazionale. Alla luce di quanto previsto dall’art. 22 del decreto-legge n. 60/2024, è possibile, a vostro parere, richiedere anche l’esonero contributivo del 100%, pur trattandosi di un altro finanziamento pubblico? In sostanza, la natura pubblica del contributo regionale rappresenta un ostacolo alla fruizione dell’esonero statale, oppure i due incentivi risultano cumulabili in assenza di esplicite incompatibilità normative?

Lo sgravio contributivo previsto dal decreto n. 60/2024 non è cumulabile con altri benefici, con l’eccezione dello sgravio dell’1% per i datori di lavoro che hanno ottenuto il certificato della parità di genere.

52. L’obbligo di incremento occupazionale è richiesto solo ai fini dell’agevolazione maggiorata prevista per le assunzioni nelle zone ZES, oppure è necessario verificarlo anche per l’incentivo ordinario (es. under 35 ex Legge 205/2017)?

A partire dall’1/7/2025, per effetto del messaggio Inps n. 1935/2025, l’incremento occupazionale netto si applica anche alle assunzioni e trasformazioni avvenute, ai sensi del comma 1 dell’art. 21, nel periodo intercorrente tra il primo luglio ed il 31 dicembre 2025.

53. È attualmente previsto un esonero contributivo specifico per le lavoratrici madri? Se sì, quali sono i requisiti per accedervi, la durata dell’agevolazione e le modalità operative per la sua applicazione?

Il D.L. n. 60/2025 non prevede alcun esonero contributivo specifico per i datori che assumono lavoratrici madri.

54. Nel caso in cui un’azienda abbia già fruito dell’esonero contributivo under 36 previsto dalla Legge 178/2020, e successivamente, nel 2025, ottenga l’autorizzazione all’esonero per la certificazione della parità di genere, anche con riferimento a periodi già agevolati, i due incentivi sono tra loro compatibili? Oppure, per poter applicare lo sgravio per la parità di genere, l’azienda deve rinunciare o restituire l’esonero under 36 già utilizzato?

L’esonero contributivo a seguito della certificazione della parità di genere (1% fino ad un massimo di 50.000) euro è cumulabile con lo sgravio contributivo ex D.L. n. 60/2024.

55. Ai fini del consolidamento degli incentivi fruiti, la verifica dell’incremento occupazionale a consuntivo (come da interpello Min. Lavoro n. 34/2014) deve essere effettuata al termine di ciascuna annualità oppure alla fine dell’intera durata dell’esonero, ossia dopo 24 mesi? Considerato che il Ministero fa riferimento al confronto tra i 12 mesi precedenti e i 12 mesi successivi all’assunzione, il dubbio riguarda se, nel caso di incentivi di durata biennale, le due annualità debbano essere considerate in modo autonomo, e quindi, ad esempio, se il mancato incremento alla fine del secondo anno comprometta o meno il consolidamento dell’incentivo già maturato nel primo anno.

L’incremento occupazionale netto andrebbe verificato ogni mese, atteso che nel caso in cui il datore sia andato “sotto”, quel mese (o quei mesi) non verranno riconosciuti e l’INPS potrà richiedere il beneficio, qualora fruito.

56. Con riferimento all’incentivo per l’assunzione di giovani previsto dal Decreto Coesione (art. 22, DL 60/2024, escluso ambito ZES), se un apprendista si dimette poco prima del termine del periodo formativo e viene riassunto dalla stessa azienda poco dopo, con mansione diversa e inferiore, è possibile considerare il nuovo rapporto come agevolabile, oppure tale circostanza è da ritenersi ostativa all’accesso all’incentivo?

La norma afferma che i periodi precedenti trascorsi in apprendistato non concluso sotto l’aspetto formativo, non sono ostativo alla assunzione con lo sgravio contributivo. Non si fa alcun cenno al livello o alla mansione.

57. Per poter accedere all’incentivo all’assunzione previsto dal Decreto Coesione, è obbligatorio che il lavoratore abbia rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) presso il Centro per l’Impiego prima dell’assunzione, affinché l’azienda possa richiedere correttamente il beneficio?

Per la fruizione del beneficio la norma richiede che il lavoratore non abbia mai avuto, in passato, alcun rapporto a tempo indeterminato, cosa che l’INPS verifica dalle banche dati.

58. Ai fini del riconoscimento dell’ulteriore agevolazione contributiva successiva all’anno di mantenimento prevista dalla Legge n. 56/2024, il requisito anagrafico dei 30 anni non compiuti deve essere posseduto: al momento della qualifica, ossia della trasformazione a tempo indeterminato, oppure al termine dell’anno di mantenimento previsto dalla stessa Legge 56?

La risposta è al momento della qualifica (comma 106, art. 1, legge n. 205/2017).

59. Qual è il momento rilevante per la verifica del requisito anagrafico?

Il momento della effettiva instaurazione del rapporto.

60. Alla conferma a tempo indeterminato di un lavoratore al termine del periodo formativo di apprendistato professionalizzante, è possibile applicare l’incentivo under 30 strutturale (di cui alla Legge 205/2017), purché il lavoratore non abbia ancora compiuto 30 anni al momento della trasformazione e non abbia già avuto altri rapporti a tempo indeterminato? In altre parole, la trasformazione post-apprendistato rientra tra le fattispecie agevolabili con l’esonero contributivo under 30?

Si, è possibile.

61. Ai fini dell’incentivo per l’assunzione di giovani, la normativa prevede che il datore di lavoro non debba effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata. È confermato che i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità lavorativa o per superamento del periodo di comporto non rientrano tra le cause ostative, ma, con riferimento al licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, si può ritenere altrettanto escluso ai fini della decadenza dall’incentivo, trattandosi di motivo soggettivo e non oggettivo? In altri termini, il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova non comporta la perdita dell’esonero, corretto?

Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova non è un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

62. Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, se intervenuto nei sei mesi precedenti un’assunzione potenzialmente agevolabile con il bonus giovani under 35, è da considerarsi ostativo al riconoscimento dell’incentivo, oppure non rientra tra le tipologie di licenziamento (giustificato motivo oggettivo o collettivo) che precludono la fruizione del beneficio?

La norma parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di licenziamenti collettivi per riduzione di personale e non di altro.

63. Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, effettuata da un’azienda ubicata in area ZES, la richiesta dell’agevolazione prevista dal Decreto Coesione deve essere presentata in via preventiva rispetto alla trasformazione, oppure può essere trasmessa successivamente, nei termini ordinari previsti dalla procedura INPS?

Sia per le assunzioni che per le trasformazioni in area ZES lo sgravio contributivo va richiesto anticipatamente.

64. È possibile presentare un esempio pratico di calcolo del bonus under 35, specificando in quali contributi non previsto (come INAIL, TFR, fondi di solidarietà)?

I premi ed i contributi assicurativi INAIL e la c.d. contribuzione minore non rientrano nello sgravio contributivo. Se legge la circolare n. 90 li trova elencati tutti.

65. L’incentivo under 30 strutturale può essere riconosciuto anche in caso di conferma a tempo indeterminato di un apprendista, ed è applicabile dopo la scadenza del beneficio annuale previsto per l’anno successivo al conseguimento della qualifica. Nel caso dell’incentivo under 35 previsto dal Decreto Coesione, è prevista la stessa possibilità oppure non è ammesso il cumulo tra il primo anno agevolato ex apprendista e il successivo biennio under 35?

Sono due cose distinte. ciò che è previsto nella legge n. 205/2017 non è previsto nel D.L. n. 60/2024.

66. Nel caso di una nuova azienda che ha iniziato ad occupare lavoratori dipendenti solo a partire da gennaio 2025, un’assunzione agevolata (es. under 35 o donne svantaggiate) può essere considerata idonea a soddisfare il requisito dell’incremento occupazionale, oppure è necessario attendere la maturazione di un periodo di riferimento precedente per poter effettuare il confronto in ULA?

Per le aziende sorte quest’anno il requisito occupazionale va considerato per i mesi trascorsi dalla nascita delle stesse.

67. Con riferimento all’incentivo under 35, una volta ricevuto dall’INPS il massimale totale autorizzato, è possibile utilizzare importi mensili differenti (ad esempio, a causa di oscillazioni della retribuzione mensile) purché si rimanga entro il limite complessivo autorizzato? In altri termini, la fruizione mensile può essere variabile o deve necessariamente avvenire in quote costanti?

Il beneficio resta lo stesso e, ovviamente, può variare mensilmente, a meno che non si trasformi il rapporto con una riduzione di ore.

68. Avrei da porre un quesito in merito all’assunzione di un lavoratore percettore di NASpI. Un’azienda ha assunto il lavoratore con contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi (circa 5 mesi). Alla scadenza, vi è stato un periodo di interruzione di circa un mese, seguito da una riassunzione a tempo determinato per un ulteriore periodo di circa 5 mesi. Alla scadenza di quest’ultimo contratto, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, l’azienda può accedere all’agevolazione contributiva prevista per l’assunzione di percettori di NASpI, oppure la pregressa presenza di due contratti a termine e l’interruzione tra gli stessi rappresentano una causa ostativa alla fruizione dell’incentivo?

Può accedere al beneficio se il lavoratore ha ancora periodo di NASPI da fruire.

69. Considerato quanto previsto al punto 5.2, comma 3 della circolare INPS n. 90/2025, secondo cui: “i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva”, è corretto ritenere che, trattandosi di una trasformazione a tempo indeterminato e non di una nuova assunzione ex novo, la preclusione non si applichi e sia quindi possibile accedere all’esonero contributivo, anche in presenza di licenziamenti nei sei mesi precedenti? In altri termini, l’espressione “sei mesi precedenti all’assunzione” esclude dal divieto le trasformazioni contrattuali?

La norma che lei cita parla di assunzione e non di trasformazione di un lavoratore che è magia in forza con un contratto a termine. Sono d’accordo con lei.

70. Nel caso di assenza ingiustificata dal lavoro, il datore di lavoro può optare per due strade:

  • attivare una procedura disciplinare, con contestazione e successivo licenziamento per giustificato motivo soggettivo (GMS);
  • riconoscere le dimissioni per fatti concludenti, in assenza di una formale comunicazione da parte del lavoratore.

Risulta però che diverse sedi INPS rifiutino l’accesso alla NASpI anche nei casi di licenziamento per GMS legato ad assenza ingiustificata, equiparandolo di fatto a dimissioni, seppure con motivazione formalmente distinta. Poiché in tali casi il ticket NASpI è comunque dovuto dal datore di lavoro, si chiede:

  • in che modo è possibile ovviare a questa disparità di trattamento, che penalizza sia il datore (per il costo del ticket) sia il lavoratore (che perde il diritto alla prestazione)?
  • È ipotizzabile un intervento chiarificatore da parte dell’INPS o del Ministero, oppure una prassi operativa alternativa che consenta di superare tale contraddizione?

Si tratta di una sola domanda sulla quale si innestano più quesiti. In caso di assenza ingiustificata sì presentano due strade alternative: la è quella del licenziamento che scatta allorquando il lavoratore supera il limite previsto dalla contrattazione collettiva (ad esempio, 3 giorni lavorativi nel commercio, 4 giorni lavorativi nell’industria metalmeccanica). Occorre seguire l’iter disciplinare previsto dall’art. 7 della legge n. 300/1970 e garantire il diritto a difesa del lavoratore. Se si arriva al licenziamento il datore è tenuto al pagamento del ticket di ingresso alla NASPI. La seconda ipotesi, quella delle dimissioni per fatti concludenti, scatta trascorsi quindici giorni di calendario e si concretizza con la comunicazione delle dimissioni per fatti concludenti all’ITL competente per territorio. Il datore non paga il contributo di ingresso alla NASPI. In caso di licenziamento, qualunque sia la motivazione, l’INPS non può negare, se ricorrono le condizioni oggettive e soggettive previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 22/2015, la NASPI. Se ciò che lei lamenta è vero, potrà ricorrere in giudizio per ottenere la condanna dell’Istituto.

71. Con riferimento all’esonero contributivo under 35, sia per le assunzioni effettuate in area ZES sia per quelle fuori dalle ZES, è corretto ritenere che in entrambi i casi la richiesta debba essere presentata all’INPS tramite la piattaforma ex DiResCo? In altri termini, trattandosi di agevolazioni soggette a limite di spesa, la domanda preventiva all’Istituto è sempre necessaria, indipendentemente dall’area territoriale in cui opera il datore di lavoro, giusto?

Sono d’accordo.

72. Considerato che il bonus under 35 (DL 60/2024) prevede adempimenti più complessi — come la verifica dell’incremento occupazionale netto e la richiesta preventiva tramite piattaforma INPS — tra l’incentivo under 35 e l’incentivo strutturale under 30 (Legge 205/2017), quale risulta preferibile, in termini di semplicità gestionale ed efficacia, per l’assunzione di un candidato di 28 anni in una sede aziendale situata a Bari (area Decontribuzione Sud) oppure a Modena (area ordinaria)?

L’incentivo strutturale under 30 appare più agibile, pur dovendo, giustamente, rispettare una serie di requisiti richiesti dai commi 100 e seguenti, dell’art. 1 della legge n. 205/2017.

73. Considerato che la circolare INPS n. 90/2025 fa espresso riferimento alla “unità produttiva” ai fini della verifica di eventuali licenziamenti ostativi all’incentivo, se una sede aziendale risulta registrata come unità operativa, può essere comunque considerata equivalente a un’unità produttiva ai fini dell’applicazione della norma? Oppure è necessario che la sede sia formalmente riconosciuta e comunicata come unità produttiva (ad esempio tramite il modello UNILAV) per essere rilevante ai fini della condizione ostativa?

La norma parla di unità produttiva ma la circolare n. 90 ha, in via amministrativa, allargato l’ipotesi anche alla unità operativa.

74. Nel caso in cui venga effettuata la prenotazione dell’incentivo (es. under 35) per un rapporto di lavoro inizialmente part-time, e successivamente il contratto venga trasformato in full-time, l’utilizzo dell’esonero resta limitato all’importo prenotato originariamente oppure è possibile richiedere un aggiornamento dell’autorizzazione per adeguare l’incentivo alla nuova retribuzione e orario?

Il beneficio è sempre lo stesso, pur se il rapporto viene trasformato in full -time.

75. Ai fini della verifica della causa ostativa legata ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti o successivi all’assunzione agevolata,
è corretto considerare come riferimento la qualifica contrattuale, intesa come livello di inquadramento previsto dal CCNL (e quindi legata alle mansioni),
oppure occorre fare riferimento alla categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti) ai sensi dell’art. 2095 c.c.? In altre parole, ai fini dell’applicazione dell’incentivo, quale criterio deve essere utilizzato per verificare l’equivalenza tra il lavoratore assunto e quello eventualmente licenziato?

La norma di legge parla di qualifica, senza ulteriore specificazione: di conseguenza, a mio avviso, in assenza di interpretazioni amministrative da parte del Ministero del Lavoro o dell’INPS, occorre riferirsi all’art. 2095 c.c..

76. Nel caso in cui un’azienda trasferisca la sede operativa da una regione del Sud (dove si applica, ad esempio, la Decontribuzione Sud o gli incentivi ZES) a una regione del Centro-Nord, cosa cambia ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive in corso? Il cambio di sede incide sull’ammissibilità o sulla prosecuzione dell’incentivo, oppure il beneficio resta valido per tutta la durata autorizzata, indipendentemente dalla nuova localizzazione?

Il beneficio è strettamente correlato al luogo ove viene svolta l’attività lavorativa.

77. Nel caso di riassunzione di un lavoratore con “zainetto” contributivo, ossia con residuo di incentivo non integralmente fruito da un precedente datore di lavoro, deve essere comunque rispettato il limite anagrafico previsto dalla misura agevolativa (es. under 35 o under 30), oppure, trattandosi di portabilità del beneficio, il limite di età non è più rilevante al momento della nuova assunzione?

In caso di successiva assunzione di un lavoratore portatore di un residuo del beneficio, il limite di età non conta più, come ricorda la circolare n.90.

78. È possibile fruire dell’esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori stranieri assunti in Italia e titolari di regolare permesso di soggiorno? In caso affermativo, quali sono i riferimenti normativi applicabili e quali condizioni devono essere rispettate affinché l’agevolazione sia riconosciuta (ad esempio, in tema di residenza, regolarità contributiva, titolarità del permesso, ecc.)?

La norma, con le stesse condizioni previste per i lavoratori italiani, si applica agli stranieri regolarmente presenti nel nostro Paese.

79. Per l’applicazione dell’esonero contributivo under 35 (di cui all’art. 22 del Decreto Coesione), è necessario inviare preventiva richiesta all’INPS tramite la piattaforma dedicata. Durante l’attesa dell’esito da parte dell’Istituto, è comunque possibile procedere con l’assunzione o è opportuno attendere l’autorizzazione formale per non rischiare la perdita del beneficio?

L’autorizzazione dell’INPS viene rilasciata in pochi giorni: attenda la saturazione del rapporto.

80. Inoltre, ai fini della fruizione dell’incentivo, è richiesto il rispetto dell’incremento occupazionale netto, o tale condizione è prevista solo in specifici casi (es. ZES)?

Dal 1° luglio 2025, per effetto dei contenuti del messaggio INPS n. 1935 del 18 giugno u.s., l’incremento occupazionale netto sarà previsto per tutte le assunzioni previste dal D.L. n. 60/2024 e non soltanto per, l’area ZES e le donne svantaggiate e molto svantaggiate (art. 23).

81. Nel caso in cui un lavoratore, per il quale l’azienda A ha fruito dell’incentivo “bonus giovani”, rassegni volontariamente le dimissioni, l’azienda B che lo assume successivamente a tempo indeterminato può usufruire del beneficio per il periodo residuo? Oppure, ai fini della portabilità dell’incentivo, è necessario che il rapporto con l’azienda A si sia concluso con un licenziamento?

L’azienda B può fruire, se in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, il caso di assunzione, del beneficio residuo pur se il precedente rapporto si sia concluso con le dimissioni.

82. Il diritto di precedenza vale anche per i somministrati?

Si, se lo prevede il CCNL applicato o un ventrale accordo di secondo livello.

83. Ai fini dell’incentivo under 35, il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato si riferisce esclusivamente a contratti svolti in Italia, oppure comprende anche eventuali contratti a tempo indeterminato svolti all’estero, alle dipendenze di aziende straniere con sede di lavoro fuori dal territorio nazionale?

Questa volta la circolare n. 90 non fa riferimento a rapporti a tempo indeterminato svolti all’estero: in passato, per incentivi analoghi, si.

84. In merito al coordinamento tra lo sgravio contributivo under 35 e donne e gli eventuali contributi economici erogati a livello regionale,
si chiede se tali misure possano essere considerate compatibili, tenuto conto che: né la normativa primaria, né le circolari INPS (es. n. 90/2025) prevedono un’incompatibilità espressa con i contributi regionali, le circolari INPS richiamano l’incompatibilità solo nei confronti dell’incentivo per l’assunzione dei disabili e dei lavoratori in NASpI, tuttavia, nella procedura telematica INPS, il modulo di richiesta prevede che il datore di lavoro dichiari di non aver richiesto né ottenuto altri contributi statali. A fronte di ciò, si chiede:

  • I contributi economici regionali possono rientrare nella nozione di “contributi statali” indicata nel modulo, comportando quindi un’incompatibilità di fatto non prevista dalla normativa?
  • In assenza di un divieto esplicito nelle fonti primarie, è possibile ritenere tali contributi compatibili, oppure è consigliabile astenersi dall’accumulare i due benefici in attesa di un chiarimento ufficiale?

Si tratta dello stesso quesito con più domande. L’art. 22, comma 7, parla di incumulabilità con altri esoneri o riduzioni di aliquote previste dalla normativa vigente. Occorrerebbe, sul punto, un chiarimento relativo alle agevolazioni concesse dalle Regioni che utilizzano, pur sempre, denaro pubblico.

85. Quali documenti è opportuno conservare nel “fascicolo dell’incentivo”, ai fini del corretto monitoraggio, della tracciabilità e di un’eventuale verifica ispettiva da parte degli enti competenti?

Sono da conservare tutti i documenti relativi alla assunzione ed al riconoscimento dello sgravio contributivo, nonché tutto ciò che riguarda il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto.

86. Con l’abrogazione del Regio Decreto 2657/1923, si può ritenere che il lavoro intermittente sia rimasto privo di una base normativa per l’individuazione delle ipotesi oggettive che ne legittimano l’utilizzo?

Non è così, in quanto (v. ad esempio, la circolare n. 34/2010 del Ministero del Lavoro) nel D.M. attuativo non si richiama il R.D. n. 2657/2023, ma i lavori discontinui in esso contenuti. Viene richiamato “ratione materiae”.

87. Nel caso di assunzione avvenuta il 1° maggio 2025 e presentazione della domanda di incentivo in data 11 giugno 2025, è possibile già fruire dello sgravio contributivo in occasione della scadenza del 16 giugno 2025, oppure è necessario attendere la comunicazione di autorizzazione INPS prima di procedere alla compensazione?

Attenda la comunicazione dell’INPS.

88. Come può il datore di lavoro o il consulente verificare se un lavoratore è già titolare di un incentivo “zainetto” residuo, ovvero se è in corso un beneficio trasferibile da un precedente rapporto di lavoro? Esiste una funzionalità INPS o una procedura ufficiale per accertare l’eventuale residuo di esonero spettante al lavoratore?

La domanda va rivolta all’INPS.

89. Nel caso in cui sia stata presentata una prima richiesta di esonero “Bonus giovani” per una sede nel Mezzogiorno, poi annullata e ripresentata a causa di un errore nella percentuale di contribuzione, e la nuova domanda venga respinta per il massimale da € 650,00 in quanto, nel frattempo, il lavoratore risulta già assunto a tempo indeterminato, è possibile che l’INPS riconosca l’errore materiale nella gestione della prima istanza e, in via di autotutela o riesame, attribuisca comunque il massimale previsto per il Mezzogiorno, riferendosi alla data della prima domanda correttamente presentata?

Credo di no, ma in questo caso è necessario chiedere delucidazioni all’Istituto.

90. In caso di variazioni della percentuale di part-time intervenute tra la data di assunzione a tempo determinato e la successiva trasformazione a tempo indeterminato, quale percentuale di orario va considerata ai fini del calcolo del beneficio contributivo (es. bonus under 35)? Quella inizialmente prevista all’atto dell’assunzione o quella in essere al momento della trasformazione?

A mio avviso, andrebbe effettuata una comunicazione con tutte le variazioni.

91. Ho bisogno di un chiarimento in merito al concetto di “impresa unica” da considerare ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale previsto per la fruizione dell’incentivo nelle zone ZES. Nel caso specifico, una società italiana ha come unico socio un’impresa straniera, la quale controlla interamente anche altre società operanti sia in Italia sia all’estero. Ai fini della verifica dell’incremento occupazionale, si deve considerare solo la singola azienda italiana che effettua l’assunzione, oppure va valutato l’intero gruppo di imprese controllate dalla holding estera, come “impresa unica” ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato?

Il concetto di impresa unica va verificato per le holding che operano sul territorio italiano secondo le previsioni riportate nell’art. 2359 c.c. o allorquando un soggetto, anche per interposta persona, è proprietario di altra azienda.

92. Nel caso di gruppi societari con imprese collegate o controllate da una stessa capogruppo, ai fini dell’incentivo previsto per le assunzioni nelle zone ZES,
l’incremento occupazionale deve essere valutato su base aggregata, considerando tutte le imprese collegate, cioè, sia la società italiana che effettua l’assunzione, sia la società controllante e le altre imprese partecipate, anche se alcune di esse non hanno sede o attività nel territorio italiano?

Il conteggio va effettuato sulle società che hanno un rapporto di collegamento o di controllo e che, ovviamente, operano in territorio italiano.

93. Ai fini della verifica dell’incremento occupazionale per l’accesso agli incentivi previsti nelle zone ZES, nel concetto di “impresa unica” rilevante per gli aiuti di Stato, deve essere considerato anche se le sedi delle imprese collegate o controllate sono situate all’interno dell’Unione Europea oppure anche extra UE? In altri termini, la verifica aggregata dell’occupazione coinvolge tutte le imprese del gruppo a prescindere dalla localizzazione geografica, oppure si limita a quelle con sede sul territorio europeo?

Ho già risposto: contano le strutture che sono presenti in Italia.

94. Ai fini della definizione di impresa unica e della relativa verifica dell’incremento occupazionale per l’accesso agli incentivi ZES, è rilevante che le sedi delle imprese collegate o controllate siano situate nel territorio dell’Unione Europea, oppure la valutazione si estende anche alle imprese localizzate al di fuori dell’UE (extra UE)?

La risposta l’ho fornita al n. 93.

95. Un datore di lavoro che ha effettuato assunzioni a partire da settembre 2024, beneficiando dell’esonero under 30 previsto dalla Legge 205/2017, può rinunciare a tale incentivo e presentare ora richiesta per fruire dell’esonero under 35 introdotto dal Decreto Coesione (DL 60/2024), a parità di requisiti soggettivi e oggettivi? In altri termini, è possibile sostituire retroattivamente l’incentivo già in corso con quello di nuova introduzione, più favorevole?

La circolare n. 90 lo consente esplicitamente ma, prima, il datore di lavoro deve restituire, attraverso l’apposita procedura, quanto ricevuto con il beneficio precedente.

96. Nel caso in cui, per una lavoratrice assunta a ottobre 2024, sia stata inizialmente richiesta l’agevolazione “donne” al 50%, è possibile presentare una nuova richiesta per beneficiare retroattivamente dell’agevolazione al 100%, prevista dal Decreto Coesione (DL 60/2024), a condizione che siano rispettati tutti i requisiti soggettivi e oggettivi? In altri termini, è ammesso un adeguamento dell’aliquota dell’incentivo per il medesimo rapporto di lavoro, con effetto retroattivo?

Vale lo stesso discorso fatto al n. 95.

97. Con riferimento agli incentivi all’assunzione previsti per lavoratori over 35 e donne svantaggiate, esistono limitazioni o esclusioni specifiche per le agenzie di assicurazione in qualità di datori di lavoro? In particolare, tali soggetti possono accedere alle agevolazioni contributive previste (es. under 35, donne, ZES), oppure rientrano tra le categorie escluse per natura giuridica o attività economica svolta?

Le circolari n. 90 e n. 91 non escludono le imprese di assicurazioni e le banche, come accaduto in passato sulla base di precise indicazioni degli organismi europei.

98. L’incentivo under 30 previsto dalla Legge 205/2017 (art. 1, commi 100-105) è tuttora attivo, fungibile e applicabile alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, oppure è stato superato o assorbito dalle recenti misure introdotte dal Decreto Coesione (DL 60/2024)?

L’incentivo under 30 previsto dai commi 100 e seguenti della legge n. 205/2017 ha natura strutturale e non temporanea come quella del D.L. n. 60/2024, ed è, pienamente, vigente.

99. Nel caso in cui un contratto di apprendistato sia cessato per recesso al termine del periodo formativo, è possibile che, in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato, si possa richiedere il bonus giovani under 35? Considerato che l’applicativo INPS respinge la domanda, si chiede se tale fattispecie sia effettivamente esclusa dal perimetro dell’incentivo, oppure se si tratti di un errore procedurale superabile con richiesta di riesame.

Probabilmente, l’applicativo Inps esclude la domanda in quanto il periodo di apprendistato è giunto al termine del periodo formativo. La norma di legge prevede la possibilità di assumere lavoratori che hanno avuto rapporti di apprendistato per i quali il percorso formativo non si è concluso.

100. Ai fini della compilazione dell’istanza per l’accesso agli incentivi all’assunzione, nell’indicare la dimensione aziendale, è corretto considerare esclusivamente la dimensione della singola azienda datrice di lavoro, oppure è necessario includere anche i dati relativi al gruppo di imprese eventualmente collegato o controllante?

Il gruppo di imprese collegate o controllate viene in evidenza unicamente per il computo relativo all’incremento occupazionale netto da intendersi come impresa unica ai sensi del Regolamento comunitario n. 651/2014.

101. In caso di assenza per maternità obbligatoria di una lavoratrice assunta con incentivo under 35, come deve essere gestita la sospensione dell’agevolazione? È necessario comunicare all’INPS la sospensione e, in tal caso, con quale procedura si effettua la segnalazione e il successivo riavvio della fruizione al termine del congedo?

Lo sgravio contributivo viene sospeso, unicamente, per la maternità obbligatoria. Il datore di lavoro potrà recuperar questi mesi. per quel che riguarda la comunicazione della sospensione e della successiva riattivazione deve chiederlo all’INPS (nelle circolari n. 90 e n. 91 non si dice nulla).

102. Nel caso in cui un lavoratore assunto con incentivo per la zona ZES venga successivamente inviato in trasferta presso una sede situata al di fuori della ZES, tale spostamento incide sul diritto alla fruizione dell’incentivo oppure è irrilevante, purché il rapporto di lavoro resti formalmente riferito all’unità produttiva ZES?

La trasferta, che è un istituto contrattuale, (se vera) non incide, a mio avviso, sul beneficio.

103. In fase di presentazione dell’istanza INPS per l’esonero under 35, è necessario specificare se si tratta di un’assunzione in zona ZES, oppure l’istanza è unica e l’INPS effettua la distinzione tra incentivo ordinario e ZES in fase di istruttoria sulla base della sede di lavoro dichiarata?

Nella istanza telematica va indicato il luogo ove si presta l’attività.

104. La portabilità dell’incentivo under 35 è applicabile anche nel caso in cui lo stesso datore di lavoro riassuma un lavoratore che si era precedentemente dimesso, oppure la riassunzione da parte del medesimo datore dopo dimissioni esclude la possibilità di fruire del residuo incentivo?

La legge è la circolare n. 90 parlano di assunzione presso altro datore di lavoro.

105. Con riferimento all’agevolazione under 35, la Circolare INPS richiede al datore di lavoro di dichiarare “di non aver ricevuto, relativamente alla misura oggetto di incentivo, altre forme di contribuzione o finanziamento pubblico”. Cosa si intende esattamente per “finanziamento pubblico” in questo contesto? In particolare, si chiede se la presenza di un contributo economico regionale (es. previsto da bandi per assunzioni a tempo indeterminato) escluda la cumulabilità con l’incentivo contributivo under 35, anche in assenza di espliciti divieti normativi o nella circolare INPS.

A mio avviso, si fa riferimento anche a forme di finanziamento erogate da Enti locali. Sarebbe opportuno un veloce chiarimento da parte del Ministero del Lavoro o dell’INPS.

106. Ai fini della richiesta di agevolazioni pregresse (ad esempio per un’assunzione avvenuta a ottobre 2024), per il calcolo della retribuzione mensile media da indicare nell’istanza INPS, è necessario fare riferimento alla retribuzione e all’orario contrattuale vigenti al momento dell’assunzione, oppure si devono considerare anche le eventuali variazioni intervenute successivamente (es. modifiche dell’orario part-time o aumenti retributivi) fino alla data di presentazione della domanda?

Va “fotografata” relativa ai costi dal momento dell’assunzione fino alla fine del periodo coperto dallo sgravio contributivo.

107. Nel caso dell’esonero ordinario fino a 500 euro mensili, è corretto ritenere che non si applichino i vincoli relativi ai licenziamenti nei 6 mesi precedenti o successivi, anche per lavoratori con la stessa qualifica dell’assunto agevolato, e che pertanto non sia previsto il controllo e la restituzione dell’incentivo? Tale esclusione dai vincoli sui licenziamenti vale anche per il bonus giovani under 35 previsto dal Decreto Coesione (DL 60/2024) nella versione non maggiorata (500 euro)?

Anche laddove lo sgravio contributivo è di 500 euro occorre rispettare la normativa relativa ai licenziamenti nei sei mesi antecedenti l’assunzione e nei sei mesi successivi.

108. Con riferimento al divieto di licenziamento nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata, previsto per il bonus giovani under 35, tale vincolo, che prescinde dalla qualifica del lavoratore, si estende anche ai dirigenti, nonostante questi siano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’esonero?

I dirigenti sono esclusi dal computo.

109. Ai fini dell’accesso al medesimo incentivo, è sufficiente la sola Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) online, anche se non formalmente convalidata dal Centro per l’Impiego, oppure la convalida è condizione necessaria per la legittima fruizione dell’agevolazione?

A mio avviso, laddove si richiede lo stato di disoccupazione da determinati periodo, occorre che ciò risulti dalla documentazione esistente presso i servizi per l’impiego.

110. In considerazione delle novità riguardo le dimissioni per fatti concludenti, sarà ancora possibile procedere con un licenziamento per giusta causa in caso di assenza ingiustificata oltre i termini previsti dal CCNL?

Le dimissioni per fatti concludenti non eliminano, assolutamente, la possibilità di procedere, a fronte di un’assenza ingiustificata, con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel rispetto delle procedure contrattuali e dell’art. 7 della legge n. 300/1970.

111. Il diritto di precedenza previsto dalla normativa per i lavoratori a termine può essere considerato un diritto inderogabile, oppure il lavoratore può validamente rinunciarvi, ad esempio mediante una dichiarazione scritta al momento della cessazione del rapporto?

Il diritto di precedenza, per essere valido, deve essere esercitato per iscritto entro i sei mesi successivi alla cessazione del contratto a tempo determinato (tre mesi per i rapporti a carattere stagionale): il lavoratore a fronte della chiamata del datore può rinunciare all’offerta di lavoro.

112. Nonostante quanto previsto al punto 7 della Circolare INPS n. 91/2025,
nel caso in cui un datore di lavoro abbia già usufruito dell’esonero contributivo al 50% per l’assunzione di una donna svantaggiata ai sensi della L. 92/2012, è possibile rinunciare all’esonero parziale già fruito e presentare nuova istanza per l’esonero al 100% previsto dal Decreto Coesione, secondo una logica analoga a quella prevista per l’incentivo under 35?

Credo che, al momento, in attesa di ulteriori chiarimenti, sia opportuno seguire le indicazioni della circolare n. 91.

113. Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova è ostativo all’agevolazione?

La norma parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di licenziamenti collettivi a seguito di procedura di riduzione di personale. Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova non è ascrivibile a tali fattispecie.

114. Come si procede per le trasformazioni in area ZES? È necessario inoltrare la domanda prima della trasformazione?

L’istanza va presentata prima della trasformazione.

115. Un lavoratore assunto a tempo indeterminato (senza agevolazioni) recede durante il periodo di prova. Il nuovo datore può applicare le agevolazioni in caso di nuova assunzione?

Il recesso da un contratto a tempo indeterminato durante il periodo di prova, esclude la possibilità di essere assunto a tempo indeterminato con le agevolazioni i under 35, come ricorda la circolare n. 90.

116. Ai fini del bonus donne, chi certifica lo status di priva di impiego regolarmente retribuito? È sufficiente la DID al CPI o serve anche un’autodichiarazione della lavoratrice?

Lo status di assenza di lavoro regolarmente retribuito se la lavoratrice è iscritta nelle liste di disponibilità dei servizi per l’impiego, risulta con il mantenimento dell’iscrizione pur in presenza di un breve contratto a tempo determinato.

117. Durante la simulazione dell’istanza under 35 va selezionato il comma 1 (max 500 €) o il comma 3 (ZES, max 650 €). Se è stata inoltrata l’istanza con il comma 3, è possibile modificare il riferimento normativo per non dover rispettare l’incremento occupazionale?

A partire dal 1/ 7/2025 per ogni ipotesi prevista dall’art. 22 (quindi, anche per le zone ove lo sgravio contributivo è entro un tetto massimo mensile di 500 euro) è necessario il requisito dell’incremento occupazionale netto.

118. Se in data 01/07/2025 un’azienda intende trasformare anticipatamente a tempo indeterminato un contratto di apprendistato con scadenza 25/05/2026, può fruire del bonus under 35? La lavoratrice ha meno di 35 anni e nessun precedente contratto a tempo indeterminato?

Trasformare in anticipo un contratto di apprendistato significa attribuire la qualifica e concludere, in anticipo, il percorso formativo. Detto questo, non è possibile assumere successivamente con lo sgravio contributivo in quanto il lavoratore è stato già assunto con contratto a tempo indeterminato (l’apprendistato, art. 41 del decreto legislativo n. 81/2015) ed il rapporto si è consolidato con la trasformazione anticipata rispetto al termine finale. Occorre ben interpretare la norma inserita nell’art. 22: non è ostativo all’accesso al contratto incentivato il periodo di apprendistato non concluso rispetto al percorso delineato dal piano formativo.

119. La domanda preventiva all’INPS è obbligatoria solo per le assunzioni in zona ZES o anche per quelle ordinarie effettuate dopo l’attivazione dell’applicativo?

È preferibile che anche le istanze per sgravi contributivi non in zona ZES, dopo il 16 maggio, avvengano prima dell’assunzione.

120. Poiché in zona ZES la comunicazione all’INPS deve avvenire prima dell’assunzione, come si gestiscono le assunzioni effettuate tra il 31 gennaio e il 16 maggio 2025?

Le assunzioni in zona ZES effettuate prima del 16 maggio 2025, sono irricevibili secondo l’INPS e secondo l’art. 4, comma 3 del DM attuativo. Il datore può, a mio avviso, pensare di chiedere il beneficio di 500 euro (valido per tutto il territorio nazionale) potendo, in tale ipotesi, come confermato dalla circolare n. 90, presentare domanda anche per i rapporti già iniziati.

121. Nell’indicare la dimensione aziendale, si considera solo l’impresa che assume o l’intero gruppo societario?

La dimensione da considerare è quella aziendale. La questione sollevata si pone, però, per il requisito dell’incremento occupazionale netto ove vige il concetto elaborato dal Regolamento CE n. 651/2014 di “impresa unica” ove il calcolo va effettuato tenendo presenti le imprese collegate o controllate (la casistica è nell’art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

A questo link puoi rivedere integralmente il webinar.


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