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In consultazione gli emendamenti Oic sulla rilevazione dell’acquisto di beni con opzione di rivendita


L’Oic ha posto in consultazione un insieme di proposte di emendamenti ai Principi contabili nazionali già approvate dal Consiglio di amministrazione dell’Oic le quali, come esposto nel comunicato stampa di accompagnamento, dovrebbero aver tenuto già conto anche di alcuni suggerimenti provenienti dal mondo professionale e delle imprese. È previsto che la consultazione si concluda a fine luglio, con l’obiettivo di rendere disponibile la versione finale degli emendamenti entro la fine dell’anno.

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In questo contesto, viene riferito che all’Oic è anche pervenuta una richiesta di chiarimento circa la contabilizzazione, nel bilancio della società acquirente, di quei contratti che prevedono l’acquisto di un bene con la previsione del diritto del compratore stesso di poter rivendere il bene al venditore dopo un determinato periodo di tempo ad un prezzo prefissato (vendita con diritto di rivendita o put option).

Dal lato del cedente, infatti, quanto alla rilevazione del ricavo, l’operazione è regolata dall’Oic 34 e precisamente al paragrafo A9; coerentemente al criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici, dal lato del venditore del bene, è, quindi, previsto che questi rilevi il ricavo solo se è ragionevolmente certo che il bene venduto non verrà retrocesso dal compratore, ossia quando è ragionevolmente certo che la put option non sarà esercitata (ad esempio, perché il prezzo fissato per la rivendita del bene è significativamente inferiore al suo atteso valore di mercato alla data in cui l’opzione di retrovendita può essere esercitata).

Diversamente, laddove questa ragionevole certezza non sussistesse, il venditore dovrebbe rilevare l’operazione come se si trattasse di una vendita con obbligo di riacquisto e, quindi, quando – come nella maggior parte dei casi che si incontrano nella pratica professionale – il prezzo di vendita è superiore al prezzo di riacquisto, l’operazione avrebbe comunque una natura operativa, ma il venditore dovrebbe iscrivere in contropartita della somma ricevuta per la vendita iniziale, un debito verso il cessionario corrispondente al prezzo pattuito per il riacquisto; nello stesso tempo la differenza positiva fra il prezzo di vendita e quello di riacquisto rappresenterebbe un risconto passivo espressivo del corrispettivo ricevuto per aver concesso l’uso del bene al compratore, e sarà, quindi, riversato a conto economico per competenza in quote costanti come provento operativo (voce A5 – Altri ricavi e proventi) lungo il periodo intercorrente fra la prima vendita e il riacquisto.

Ora, spostando l’angolo di osservazione dal lato del compratore, si osserva come il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici sia previsto anche dall’Oic 13 e dall’Oic 16 per la rilevazione iniziale delle rimanenze e delle immobilizzazioni materiali, come pure dall’Oic 24 per la rilevazione in bilancio dei beni immateriali dove è richiesto che il cessionario dei beni immateriali assuma il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e possa limitarne l’accesso da parte di terzi.

La rilevazione in bilancio dell’acquisto di rimanenze, immobilizzazioni materiali e beni immateriali, quando è ragionevolmente certo che il bene acquistato non venga poi rivenduto al venditore appare, quindi, coerente con le prescrizioni dell’Oic 13, Oic 16 e Oic 24.

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La proposta di emendamento dell’Oic rispetto a questi tre Principi contabili sta, quindi, nello specificare che il bene acquistato è iscritto in bilancio – rispettivamente, a seconda della sua natura, come rimanenza, immobilizzazioni materiale o bene immateriale – solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non sarà esercitata.

Diversamente, ove così non fosse, il bene rimarrebbe iscritto nel bilancio del venditore.

Ad esempio, nel caso di beni merce, se il prezzo di acquisto è superiore al prezzo di rivendita, l’acquirente iscriverebbe un credito pari al prezzo di rivendita del bene ed un risconto attivo per la differenza positiva tra l’importo pagato ed il prezzo di rivendita. Un risconto che sarebbe poi riversato per competenza a conto economico.

L’Oic ritiene che questa specifica sia appunto coerente con il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici previsto dall’Oic 34 dal lato del cedente, e abbia il pregio di evitare che lo stesso bene possa figurare iscritto tra le attività di due società diverse: il venditore, che ritiene ragionevolmente certo che l’opzione put sarà esercitata dal cessionario, e lo stesso cessionario, in assenza di una esplicita indicazione prescritta anche con riguardo alla sua posizione nei principi contabili di riferimento (Oic 13, 16 e 24).



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