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Codice ateco amministratori di condominio — idealista/news


Dal primo aprile 2025 nel territorio italiano è disponibile un nuovo codice ATECO per gli amministratori di condominio, una novità introdotta dall’ISTAT per identificare con più precisione le attività ai fini fiscali, previdenziali e statistici di questi professionisti del settore immobiliare. Contestualmente, è stato introdotto un nuovo codice anche per i condomini che assumono personale, come ad esempio addetti alle pulizie o portieri. Ma cosa cambia per questi professionisti e, soprattutto, quali identificativi ATECO utilizzare?

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Una nuova classificazione ATECO

Innanzitutto, è utile comprendere perché i codici ATECO di alcune professioni, utilizzati ad esempio dai titolari di Partita IVA, siano stati di recente modificati. Nell’aprile del 2025 l’ISTAT – in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Agenzia delle Entrate, Unioncamere e Sogei – ha introdotto la nuova classificazione ATECO 2025. Quest’ultima:

  • sostituisce la precedente versione ATECO 2007, aggiornata poi nel 2022;
  • risponde alla classificazione europea NACE rev 2.1, in relazione al Regolamento Delegato UE 2023/137.

La riorganizzazione dei codici relativi alle professioni risponde a diverse necessità:

  • riflettere con più precisione le specificità delle economiche del Paese;
  • semplificare la classificazione a scopi amministrativi;
  • adeguare la stessa classificazione ai necessari adempimenti fiscali e statistici, come ad esempio le dichiarazioni fiscali, le comunicazioni previdenziali o la partecipazione a bandi pubblici.

Come accennato in apertura, la riclassificazione ha coinvolto anche gli amministratori di condominio e, ancora, i condomini che assumono dipendenti per le attività di gestione condominiale.

Qual è il codice ATECO per l’amministrazione condominiale

Compresa la necessità di una nuova classificazione, qual è il codice ATECO 2025 per gli amministratori di condominio? I professionisti che si occupano delle attività di gestione condominiali dovranno utilizzare il codice:

  • 68.32.01, corrispondente alla “Gestione di beni immobili per conto terzi”. 

Questo codice sostituisce il precedente 68.32.00, in uso fino allo scorso 31 marzo, che identificava genericamente l’”Amministrazione di condomini e gestione di immobili per conto terzi”. La nuova definizione ha lo scopo di portare un nuovo livello di dettaglio nell’identificazione della professione, poiché include esplicitamente:

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  • l’amministrazione di condomini sia da parte di professionisti indipendenti che di società;
  • la riscossione di canoni di locazione per conto terzi;
  • il property management, con la gestione di beni immobili, alloggi in multiproprietà, comproprietà o affitti a breve termine.

È però utile sapere che, per gli amministratori di condominio già in attività al primo aprile 2025, non è necessario presentare una dichiarazione di variazione dati per l’utilizzo del nuovo codice ATECO, poiché la riclassificazione verrà effettuata automaticamente dalle Camere di Commercio.

Gli amministratori di condominio in regime forfettario

Il codice ATECO per l’amministratore di condominio in regime forfettario è di fondamentale importanza: in base alla classificazione dell’attività, viene infatti stabilito anche il relativo coefficiente di redditività. Quest’ultimo serve per comprendere su quale porzione percentuale dei ricavi si applicano le imposte, al 5% o al 15% a seconda degli anni di attività.

Con il nuovo codice ATECO 68.32.01, il coefficiente di redditività rimane dell’86%. Questo vuol dire che agli amministratori di condominio viene riconosciuto il 14% dei ricavi come spese forfettarie. 

Inoltre è utile ricordare che, oltre al rispetto dei requisiti previsti per gli amministratori di condominio, i professionisti che operano come autonomi in partita IVA dovranno iscriversi alla Gestione Separata INPS, mentre chi svolge l’attività come ditta individuale potrebbe essere soggetto alla Gestione Commercianti INPS, a seconda della natura prevalente dell’attività.

Cosa significa il codice ATECO 97.00.10

Come spiegato anche in apertura, la riclassificazione voluta dall’ISTAT non ha riguardato unicamente gli amministratori, ma anche gli stessi condomini. A partire sempre dal primo aprile 2025, infatti, è stato introdotto il nuovo codice ATECO per i condomini che assumono personale, come ad esempio portieri, addetti alla pulizia e qualsiasi altro professionista che si occupa di coadiuvare le attività necessarie alla gestione dello stabile.

Secondo le novità introdotte lo scorso aprile, il nuovo codice ATECO per il condominio 2025  è il:

  • 97.00.10, relativo alle “Attività di condomini come datore di lavoro per personale domestico”.

Questa classificazione sostituisce il precedente codice 97.00.02, inerente alle “Attività di condomini” e, pur riferendosi ai condomini come datori di lavoro, si applica a tutti i condomini per uniformità normativa, indipendentemente dalla presenza di personale dipendente.

Una simile decisione, per quanto di primo acchito possa generare confusione, risponde in realtà alla necessità di standardizzare la classificazione dei condomini ai fini fiscali e amministrativi, come ad esempio per la compilazione del modello 770, relativo alle dichiarazioni fiscali per la gestione condominiale.

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La verifica e gli adempimenti dei nuovi codici ATECO

L’entrata in vigore dei nuovi codici ATECO non richiede, così come già accennato, una comunicazione formale di variazione: sarà la Camera di Commercio di competenza a provvedervi direttamente. Tuttavia, per gli amministratori di condominio, così come gli stessi condomini, è utile verificare che il passaggio sia regolarmente avvenuto. Per farlo, è sufficiente:

  • accedere al proprio Cassetto Fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE e CNS;
  • verificare la correttezza del codice ATECO riportato;
  • in caso di dubbi o perplessità, consultare la tabella di riclassificazione resa disponibile dall’ISTAT, con il confronto tra i codici ATECO 2022 e 2025.

Per i condomini, in particolare, la verifica della corretta attribuzione del codice deve essere abbinata ad altri controlli. l codice ATECO 97.00.10 implica la necessità di valutare gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, previsti dal D.Lgs 81/2008, anche in assenza di dipendenti. Questi possono comprendere:

  • la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), identificando pericoli all’interno del condominio e le relative misure di prevenzione;
  • la verifica della sicurezza degli impianti e delle attrezzature comuni;
  • la nomina di un responsabile, che funga da referente per la sicurezza, coordinando gli adempimenti di legge;
  • la formazione dei lavoratori, se presenti, sui possibili rischi.



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