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L’art. 18 della legge 29 Dicembre 1993, n. 580 ha regolato la corresponsione alla CCIAA competente del diritto annuale camerale, un tributo annuale obbligatorio per ogni impresa iscritta o annotata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e per i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

La legge sopracitata determina la misura del diritto annuale camerale e individua le aziende obbligate.

I soggetti obbligati al versamento e i casi di esenzione

I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale sono indicati di seguito:

  • imprese individuali;
  • società semplici;
  • società commerciali;
  • cooperative e società di mutuo soccorso;
  • consorzi e società consortili;
  • enti pubblici economici;
  • aziende speciali e consorzi tra enti territoriali;
  • GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati.

L’obbligo esiste anche per le imprese con sede principale all’estero che possiedono unità locali o sedi secondarie in Italia.

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L’obbligo scaturisce addirittura nel caso di iscrizione o annotazione anche solo per un giorno dell’anno di riferimento.

L’esenzione del versamento del diritto annuale alla Camera di commercio è ammessa solo a start-up innovative, non alle PMI innovative, e agli incubatori certificati di start-up per un massimo di 5 anni.

Il diritto camerale in misura fissa e in misura proporzionale al fatturato: importi e calcolo

Il diritto camerale 2025 sostanzialmente conserva le misure deliberate dal Decreto interministeriale del 21 aprile 2011, con una riduzione del 50% applicata a partire dal 2017.

La nota n. 127214 del 18 dicembre 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha, comunque, stabilito le misure attinenti al versamento del diritto camerale dovuto dalle imprese nel 2025.

L’importo può essere versato in misura fissa oppure commisurato al fatturato; il calcolo dipende dalla forma giuridica applicata all’impresa.

Gli importi fissi sono previsti per le imprese individuali e le società semplici. Per l’anno 2025, il pagamento sarà in misura fissa per i seguenti soggetti:

  • imprese individuali iscritte nella sezione speciale: 44,00 euro per la sede principale e 8,80 euro per ogni unità locale;
  • imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 100,00 euro per la sede principale e 20,00 euro per ogni unità locale.

In via transitoria, pagheranno in misura fissa anche:

  • le società semplici non agricole: 100,00 euro per la sede principale e 20,00 euro per ciascuna unità locale;
  • le società semplici agricole: 50,00 euro per la sede principale e 10,00 euro per ogni unità locale;
  • le società tra avvocati: 100,00 euro per la sede principale e 20,00 euro per ogni unità locale;
  • i soggetti iscritti solo al REA: 15,00 euro;
  • imprese con sede principale all’estero: 55,00 euro per ciascuna unità locale o sede secondaria.

Gli importi del diritto camerale in misura proporzionale sono riservati alle imprese che non sono comprese tra quelle che pagano un importo fisso e, quindi, sono obbligate a calcolare il diritto camerale 2025 in proporzione al fatturato annuo conseguito nel 2024. Le suddette imprese sono, le società di capitali (Srl, Spa, SAPA), le cooperative e i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.

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Tale calcolo del diritto annuale è compiuto nella modalità indicata di seguito:

  • fino a 100.000 euro: importo calcolato euro 200,00 soggetto alla riduzione del 50%, questo implica che l’importo da versare per la prima fascia sarà fisso, pari ad euro 100,00;
  • da 100.001 a 250.000 euro: € 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00;
  • da 250.001 a 500.000 euro: € 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00;
  • da 500.001 a 1.000.000 euro: € 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00;
  • da 1.000.001 a 10.000.000 euro: € 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00;
  • da 10.000.001 a 35.000.000 euro: € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00;
  • da 35.000.001 a 50.000.000 euro: € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00.
  • oltre i 50.000.000 euro: € 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00, con un tetto massimo del diritto camerale fissato a 40.000 euro

Pertanto, l’importo dovuto per il 2025 è calcolato considerando la riduzione del 50% fissata all’art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114; a tale importo deve essere aggiunta la maggiorazione del 20%, disposta con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 23 febbraio 2023. Infatti, ciascuna Camera di Commercio può applicare la maggiorazione del 20%. riservata al finanziamento di progetti strategici.

L’importo da versare è sempre arrotondato all’unità di euro in base alle regole dell’Agenzia delle Entrate, per difetto se la parte decimale è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se pari o superiore.
In sintesi, l’importo risultante dal conteggio in tabella deve essere quindi ridotto del 50%, aumentato del 20% e arrotondato all’unità di euro in base alla regola generale.

Per esempio, l’importo dovuto per la sede da parte delle imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro è di euro 120,00.

Per l’importo massimo da versare pari a 40.000,00 euro è ugualmente applicata la riduzione, pertanto, in nessun caso l’importo da versare per la sede sarà superiore a 24.000,00 euro.

In merito alle unità locali il diritto camerale dovuto è uguale al 20% di dell’importo dovuto per la sede, calcolato prima dell’arrotondamento finale, fino ad un importo massimo di 120,00 euro per ciascuna unità locale, già ridotto del 50% e aumentato del 20%.

Pertanto, gli importi rimangono immutati rispetto all’anno precedente, come confermato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ed è stata confermata anche la riduzione degli importi calcolati, come definito dalle normative precedenti.

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Il versamento del diritto camerale: scadenze e modalità

Il diritto camerale 2025 deve essere pagato entro il 30 giugno 2025, eccetto proroghe consultabili sul sito della propria Camera di Commercio di riferimento. Per le società di capitali la data di scadenza del versamento varia in funzione della chiusura dell’esercizio e dell’approvazione del bilancio.

Il diritto camerale deve essere pagato dall’impresa obbligata in un’unica soluzione mediante il modello F24. Esso deve essere compilato indicando i seguenti dati:

  • codice ente locale: sigla della provincia della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato;
  • codice tributo: 3850;
  • anno a cui si riferisce il versamento;
  • importi a debito versati: importo del diritto camerale determinato in base alle modalità sopra indicate.

Sanzioni, interessi e ravvedimento

In caso di mancato o ritardato versamento del diritto camerale 2025, la Camera di Commercio calcola le sanzioni proporzionali alla gravità dell’inadempienza, come indicato di seguito:

  • omesso o incompleto pagamento: se l’impresa non versa, o paga solo parzialmente il diritto dovuto, sarà applicata una sanzione base del 30% calcolata sull’importo non versato. A tale sanzione può aggiungersi una maggiorazione aggiuntiva, in base all’importo omesso;
  • mora semplice entro 30 giorni dalla scadenza: se il versamento, totale o parziale, avviene entro 30 giorni dalla scadenza è calcolata una sanzione ridotta del 10% sull’importo pagato;
  • tardivo pagamento oltre 30 giorni dalla scadenza: se il versamento è eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, la sanzione torna al 30% dell’importo versato.

Il rispetto delle scadenze e delle modalità corrette di versamento è fondamentale per sfuggire a rilevanti sanzioni, che possono frequentemente e con facilità superare l’importo originario del tributo.

In merito agli interessi occorre menzionare che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10/12/2024, pubblicato in G.U. n. 294 del 16/12/2024, ha modificato il tasso legale di interesse di cui all’art. 1284 c.c., che passa dal 2,5% al 2%. Dal 01/01/2025, pertanto, questa percentuale dovrà essere adoperata nel calcolo degli interessi legali, a partire dall’anno 2025, da attuarsi per il versamento del diritto annuale con ravvedimento operoso.

Per versare il ravvedimento deve essere utilizzato il modello F24, compilato nella sezione IMU e altri Tributi Locali indicando i seguenti codici:

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  • 3850 per il tributo;
  • 3851 per gli interessi;
  • 3852 per la sanzione.

Nel campo anno di riferimento deve essere inserito, per tutti e tre i codici tributo, l’anno per il quale il diritto annuale è dovuto e non l’anno in cui avviene il pagamento ravveduto.

È fondamentale sottolineare che in caso di ravvedimento per tardata presentazione del modello F24 a saldo zero, non è possibile utilizzare il codice tributo 8911 perché non sana la violazione attinente al diritto annuale.

Il fondo di perequazione, sviluppo e premialità

Il diritto camerale ha il fine di finanziare le attività istituzionali delle Camere di Commercio, come la tenuta del Registro delle Imprese, il rilancio dell’economia locale e l’erogazione di servizi alle imprese.

Per l’anno 2025 sono confermate altresì le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio, indicate di seguito:

  • 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
  • 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
  • 6,6% oltre € 10.329.138,00.

Sono, inoltre, confermate le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio aventi un ristretto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o situazioni di rigidità di bilancio definite in base a indicatori di tipo economico-finanziario e, per il residuo 50%, in favore delle camere di commercio e, per particolari fini stabiliti da Unioncamere, delle Unioni regionali, per l’esecuzione di progetti e di iniziative di sistema volti a controllare e a migliorare l’efficienza dell’esercizio delle funzioni assegnate dalle leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

Inoltre, come già esposto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto 23.02.2023 ha accordato, per il triennio 2023-2025, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti fissati nelle deliberazioni dei Consigli camerali specificate nell’allegato A) del medesimo decreto.

A tal fine si evidenzia l’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2025, di un rapporto dettagliato sui risultati concretizzati sui singoli progetti approvati, come previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del suddetto decreto.

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Le camere di commercio sono obbligate a presentare la rendicontazione delle risorse scaturenti dall’incremento del diritto annuale 2024, insieme alle residue risorse del triennio precedente, giustificando in modo dettagliato eventuali mancati impieghi delle risorse totali disponibili.

Dott.ssa Milena Barreca

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