È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, il Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Il Provvedimento urgente è entrato in vigore il 18/06/2025
Il documenti chiarificatori, depositati presso la Camera dei Deputati il 17 giugno 2025, illustrano nel dettaglio le motivazioni e gli effetti delle numerose misure fiscali contenute nel decreto, tra cui:
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modifiche alla disciplina del trattamento fiscale delle spese di trasferta per lavoratori dipendenti e autonomi;
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interventi in materia di tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità di specifiche spese;
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ridefinizione della tassazione delle plusvalenze per i professionisti;
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nuove regole sul riporto delle perdite fiscali;
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disposizioni in tema di IMU, biodiesel, split payment e regime fiscale del Terzo Settore.
La Relazione illustrativa chiarisce, inoltre, il coordinamento delle nuove norme con la recente riforma fiscale attuata con i decreti legislativi n. 192 e n. 209 del 2024..
Si riporta l’articolo 13 del Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 che per il 2025, che differisce i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA (compresi i soggetti che partecipano i predetti soggetti ISA “trasparenti”), forfetari e in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
La disposizione che riscrive il calendario dei versamenti del primo acconto 2025 e del saldo 2024
Art. 13
Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
L’articolo 13 del Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali sono tenuti a effettuare, entro il 30 giugno 2025, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto. In favore di detti soggetti viene previsto (comma 1) il differimento del citato termine al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione.
I contribuenti interessati dal differimento potranno avvalersi della possibilità di applicare l’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435; pertanto, i versamenti in argomento potranno essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del nuovo termine, fissato al 21 luglio 2025, applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Con riferimento al versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, resta comunque ferma l’applicazione degli interessi dovuti qualora il versamento fosse stato effettuato entro il 30 giugno 2025.
Si precisa, per completezza, che il differimento dei termini di versamento riguarda anche l’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato prevista dagli articoli 20-bis e 31-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
Link al testo del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Il Provvedimento urgente è entrato in vigore il 18/06/2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025
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