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Movida a Bari, dall’Umbertino a Poggiofranco: stop alle aperture facili nelle aree tutelate. Petruzzelli: “Svolta storica”


È entrato in vigore da ieri, lunedì 16 giugno, il “Regolamento comunale sulla disciplina di insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto”, approvato dal Consiglio comunale lo scorso aprile.

Il documento, nato dal lavoro del gruppo di lavoro intersettoriale e passato dalla consultazione nei Municipi, disciplina l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto, rispettando la normativa comunitaria e nazionale.

“Siamo giunti a un punto di svolta, chiesto e atteso prima dai residenti, e poi dalle attività di somministrazione, con cui in questi mesi abbiamo condiviso riflessioni, analisi e strategie – commenta l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli -. Oggi i tempi sono maturi per immaginare non un formale cambio nelle procedure di autorizzazione di apertura di nuove attività, ma una sostanziale, diversa visione dello sviluppo commerciale e ricreativo della città. Da ieri, infatti, nelle aree tutelate, non basterà più presentare agli uffici la semplice Scia, segnalazione certificata di inizio attività, ma occorrerà sottoporre agli stessi una domanda di autorizzazione, da valutare secondo precisi criteri stabiliti dal regolamento, che contribuiranno a formare un punteggio minimo, indispensabile per avviare l’impresa. La novità è di portata storica: sarà più complicato avviare imprese il cui progetto, già in partenza, non contempli la sostenibilità dell’attività rispetto alla vita del quartiere e alla serenità dei residenti. Ci piacerebbe, quindi, che gli imprenditori e le imprenditrici che vogliono investire in città, allarghino con convinzione i loro orizzonti ad altre zone da raggiungere/contaminare con le loro idee e il loro talento. Sarà importante, d’ora in poi, comprendere i confini delle aree tutelate, che sono state individuate nel centro città e nei quartieri San Pasquale Carrassi, Picone Poggiofranco, Santo Spirito e Torre a Mare, comprendendo alcune delle strade da mesi al centro del dibattito sulla conciliazione tra divertimento e riposo dei residenti, come via Mazzitelli, via Volta, il cosiddetto ‘punto X’ a Poggiofranco, viale Einaudi, Bari vecchia e la zona umbertina, ma anche il lungomare di Santo Spirito e la piazzetta di Torre a Mare. Infine, tengo a ribadire, ancora una volta, che il regolamento è uno strumento dinamico, che potrà essere modificato ogni due anni proprio perché vogliamo valutarne l’efficacia in corso d’opera e adeguarlo eventualmente ai cambiamenti della città”.

L’obiettivo del regolamento è bilanciare l’interesse delle imprese con quello della collettività, il diritto al divertimento con quello al riposo, salvaguardando l’ordine pubblico, la sicurezza, la salute, l’ambiente e il patrimonio storico-artistico della città.

Il regolamento individua aree del territorio comunale da sottoporre a tutela (AST – indicate sulle planimetrie con la lettera B) e aree da sottoporre a elevata tutela (ASET – indicate sulle planimetrie con la lettera C), soggette a un regime autorizzatorio specifico per l’apertura e il trasferimento di attività, al fine di garantire la qualità del servizio e la sostenibilità sociale e ambientale delle stesse.

Sono escluse dall’applicazione del regolamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti:

· negli esercizi annessi a strutture ricettive come alberghi e pensioni;

· nei locali con attività di spettacolo, intrattenimento, sale da gioco, impianti sportivi, cinema, teatri, ecc.;

· nelle aree di servizio delle strade principali e delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico;

· presso gli impianti di distribuzione carburanti;

· nelle mense aziendali, circoli cooperativi e altre attività non aperte al pubblico;

· in strutture come ospedali, scuole, caserme, strutture di accoglienza e simili, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro;

· nei centri polifunzionali e nelle attività temporanee;

· al domicilio del consumatore.

Nelle aree tutelate le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto saranno soggette a una specifica disciplina autorizzatoria. In allegato al regolamento sono indicate le localizzazioni delle aree individuate sulla base di indicatori territoriali e dell’analisi degli indicatori di criticità di contesto territoriale.

Gli indicatori di criticità di contesto territoriale sono i seguenti:

· distribuzione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

· distribuzione della popolazione residente con classe di età ≥ 50 anni;

· presenza di “luoghi sensibili” distinti in edifici (scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, RSA, convitti e dormitori, ecc.) e nelle aree a verde (giardini, parchi urbani, ecc.);

· presenza di zone di pregio artistico, storico e architettonico;

· quantità di rifiuti urbani prodotti;

· numero dei verbali elevati dalla Polizia Locale;

· orario di apertura;

· equilibrio tra superficie di somministrazione/vendita e capacità di ospitare avventori;

· accessibilità alle persone con disabilità;

· insonorizzazione dei locali;

· presenza e caratteristiche delle occupazioni esterne (plateatico);

· perseguimento di pratiche di sostenibilità ambientale.

Il territorio comunale, ai fini dell’applicazione del regolamento, è considerato come un’unica zona commerciale in cui individuare le aree da sottoporre a tutela attraverso l’introduzione di nuovi criteri qualitativi, con l’obiettivo di qualificare l’offerta di somministrazione garantendo la qualità dei locali, delle strutture e della gestione.

I criteri individuati costituiscono requisiti indispensabili per il rilascio e il mantenimento in vita dell’autorizzazione. I divieti e le limitazioni previsti dal regolamento si applicano in caso di trasferimento di sede delle attività da una area non soggetta a tutela all’interno di una tutelata e in caso di trasferimento interno alle medesime tutelate.

Le attività presenti nelle AST e ASET, dopo l’autorizzazione, dovranno sempre rispettare le prescrizioni, le condizioni e gli impegni riportati nel titolo: in caso di modifiche degli elementi di qualità del locale e del servizio che comportino complessivamente una diminuzione del punteggio attribuito nel procedimento autorizzatorio, si procederà a nuova istruttoria da parte degli uffici comunali, che si concluderà con il rilascio del nuovo titolo, salvo revoca in caso di punteggio insufficiente per l’area in questione. Tutte le altre modifiche, comprese quelle che comportano l’aumento del punteggio attribuito, seguono la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Le domande di avvio di una nuova attività e/o di trasferimento di sede sono soggette a regime autorizzatorio mediante istruttoria tesa a valutare il raggiungimento del punteggio desunto dalla somma dei singoli punti attribuiti agli indicatori.

La somma dei punteggi massimi assegnati ai predetti indicatori è pari a 150. Il punteggio di qualità minimo previsto per il rilascio dell’autorizzazione è differenziato a seconda della zona di insediamento. Per il rilascio delle autorizzazioni dovrà essere raggiunto un punteggio superiore o uguale a 70 per le zone AST e superiore o uguale a 100 punti per le zone ASET.



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