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Il decreto fiscale rende operativa dal 2026 la disciplina fiscale del Terzo settore


Una delle disposizioni contenute nel “DL fiscale”, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, definisce espressamente l’efficacia della disciplina fiscale del DLgs. 117/2017 (codice del Terzo settore): le disposizioni contenute nel Titolo X del codice si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

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Pur essendo entrato in vigore dal 3 agosto 2017, l’operatività di ampie parti della disciplina fiscale del Codice del Terzo settore è stata finora sospesa.
Più in particolare, l’efficacia delle disposizioni individuate dall’art. 101 comma 10 del DLgs. 117/2017 è condizionata al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea, da richiedersi a cura del Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 108 § 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Dall’autorizzazione, tesa ad accertare che le misure individuate non costituiscano aiuto di Stato in favore degli ETS, dipende l’efficacia dei seguenti articoli:
77, relativo ai titoli di solidarietà;
79, comma 2-bis, relativo ai limiti entro i quali le attività di interesse generale sono considerate non commerciali;
80, che disciplina il regime forfetario per gli ETS non commerciali;
86, che disciplina il regime forfetario per APS e ODV.

A sua volta l’art. 104 comma 2 del DLgs. 117/2017 subordina alla predetta autorizzazione l’efficacia dell’intero Titolo X del codice del Terzo settore, rubricato “Regime fiscale degli enti del terzo settore”, al netto delle limitate disposizioni indicate al comma 1 del citato art. 104 (es. su imposte indirette e tributi locali dell’art. 82).

La situazione di stallo che permaneva da diversi anni è cambiata lo scorso marzo 2025, quando i competenti servizi della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea hanno adottato una comfort letter nella quale hanno affermato che le misure previste dall’art. 79 comma 2-bis, dall’art. 80 e dall’art. 86 del codice del Terzo settore non sembrano essere selettive e che, conseguentemente, non sembrerebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 § 1 del TFUE.

Come viene osservato nella Relazione illustrativa alla bozza di “DL fiscale” a nostre mani, la comfort letter adottata non corrisponde, tuttavia, a una formale decisione di autorizzazione in quanto le conclusioni ivi riportate non costituiscono la posizione definitiva della Commissione europea, ma una preliminare valutazione effettuata dai suddetti servizi della Direzione Generale Concorrenza sulla base degli elementi forniti dalle Autorità italiane. Contrariamente alle iniziali dichiarazioni, tale documento non è stato ritenuto sufficiente a rendere operative le disposizione sopra menzionate.

Al fine di superare tale ostacolo, l’art. 8 della bozza di DL fiscale interviene:
– con la lettera a) sull’art. 101 comma 10, rimuovendo la condizione legata all’autorizzazione europea per l’operatività degli artt. 79 comma 2-bis, 80 e 86 (resta la necessità dell’autorizzazione per l’articolo 77);
– con la lettera b) sull’art. 104 comma 2, prevedendo l’operatività delle disposizioni contenute nel Titolo X a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

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Il medesimo intervento è stato operato nel DLgs. 112/2017, così da rendere operativa dal medesimo periodo anche la disciplina fiscale per l’impresa sociale. Al riguardo, l’art. 14 della bozza di DL fiscale interviene sull’art. 18 comma 9:
– lasciando il vincolo dell’autorizzazione europea per le previsioni dei commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 18 e rimuovendolo, invece, per la restante parte dell’articolo; nella sostanza restano condizionate all’autorizzazione europea le detrazioni e le deduzioni per le somme investite nelle imprese sociali;
– prevedendo l’operatività dell’art. 18 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (fatta eccezione per i commi 3, 4 e 5).

In questo modo dal 2026 non concorreranno alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali:
– le somme destinate al versamento del contributo per l’esercizio dell’attività ispettiva organizzata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e le somme accantonate a riserve destinate allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio (comma 1 dell’art. 18);
– le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali effettuate ai sensi dell’art. 83 del TUIR, ove si generi un utile o un maggior utile da destinare ad incremento del patrimonio (comma 2 dell’art. 18).



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