La L. 207/2024 ha introdotto numerose novità in materia di lavoro e previdenza, con specifiche misure rivolte sia alle imprese sia ai lavoratori; in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, vigono specifiche limitazioni alla deducibilità di alcune spese relative ai rimborsi a dipendenti e lavoratori autonomi.
Dal 1° gennaio 2025 le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea hanno l’obbligo di pagamento tracciato se relative a trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi. Diversamente, scatta l’indeducibilità del costo in capo all’azienda datrice di lavoro (anche ai fini Irap) e la tassazione per il lavoratore, poiché il rimborso delle spese viene considerato “retribuzione”. I medesimi limiti operano anche con riferimento alle spese di rappresentanza. |
Lavoratori subordinati
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto su autoservizi pubblici non di linea, rimborsate dal datore di lavoro, potranno essere escluse dal reddito imponibile solo se i pagamenti verranno effettuati tramite strumenti tracciabili quali:
- carte di credito;
- bancomat;
- prepagate;
- assegni bancari o circolari;
- telepass o similari.
Sono escluse dall’obbligo di tracciabilità le spese di trasporto documentate da servizi pubblici di linea. |
Per far fronte al nuovo obbligo il lavoratore potrà utilizzare la propria carta di credito e in tal caso alla distinta del rimborso dovranno essere allegati i documenti fiscali che attestino la spesa come le fatture oltre alla ricevuta di pagamento.
Se il pagamento dovesse avvenire per il mezzo di carte aziendali che il datore di lavoro ha consegnato al lavoratore non ci saranno problemi di sorta in quanto la stessa carta sarà collegata al conto corrente della società e i documenti di spesa saranno intestati direttamente a quest’ultima.
Attenzione | ||
Obbligo di tracciabilità | Trasferte in ambito comunale | Sì |
Obbligo di tracciabilità | Indennità forfettarie di trasferta | No |
Lavoratori autonomi
La Legge di Bilancio ha introdotto nell’articolo 54, Tuir, il nuovo comma 6-ter, secondo cui “le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Ne deriva che le spese sostenute dal professionista sono deducibili unicamente se effettuate con metodi di pagamento tracciabili.
Si tratta quindi del medesimo trattamento riservato ai dipendenti e in mancanza di tracciabilità gli importi verranno tassati con impossibilità di dedurre i costi sostenuti.
Conclusioni
Sul tema è recentemente intervenuta l’Associazione italiana dottori commercialisti chiarendo alcuni punti ritenuti ancora non chiari.
In particolare, l’Associazione ha riportato i seguenti chiarimenti:
- sono escluse dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni le spese relative alla sosta o parcheggio a cui continua a essere applicato il trattamento previsto nella risposta a istanza di consulenza giuridica fornita n. 5/E/2019;
- l’estensione dell’onere di tracciabilità anche ai costi addebitati dai professionisti comporta che dal periodo d’imposta 2025 le spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, da un lato non concorrono più alla formazione dei compensi professionali e dall’altro non sono più deducibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato; e
- ai fini dell’assolvimento dell’adempimento da parte dei collaboratori esterni, il cui venir meno non comporta per questi ultimi alcun effetto negativo, è consigliabile prevedere, nei futuri rapporti contrattuali con i collaboratori esterni, un impegno a dare evidenza dei mezzi di pagamento utilizzati per le spese confluite nelle richieste di rimborso analitico.
Per riassumere si propone una tabella di sintesi:
Spese con obbligo di tracciabilità | Spese senza obbligo di tracciabilità | Indennità forfettaria: nessun rimborso spese di vitto e alloggio |
Albergo e ristorante | Biglietto di trasporto pubblico (treno, bus, aereo, etc.) | Esenti:
– fino a 46,48 euro al giorno territorio nazionale; – fino a 77,47 euro al giorno per l’estero. |
Taxi | Posteggio autoveicolo | |
Noleggio con conducente | Noleggio senza conducente |
Rimborso forfettario vitto e dell’alloggio | Rimborso forfettario vitto o dell’alloggio | Rimborso a piè di lista di vitto, alloggio, viaggio e trasporto | Altre spese, anche non documentabili |
Esente:
– fino a 30,99 euro al giorno territorio nazionale (riduzione di 1/3) – fino a 51,65 euro al giorno per l’estero (riduzione di 1/3) |
Esente:
– fino a 15,49 euro al giorno territorio nazionale (riduzione di 2/3) – fino a 25,82 euro al giorno per l’estero (riduzione di 2/3) |
Totalmente esente e totalmente deducibile per il datore di lavoro
Dal 1° gennaio 2025 solo se pagamento tracciabile |
Esenti:
– fino a 15,49 euro al giorno territorio nazionale; – fino a 25,82 euro per trasferte all’estero. |
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.
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