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Proroga pagamenti imposte al 21 Luglio 2025 per le partite IVA


Il 12 giugno 2025 il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto-legge fiscale che introduce la tanto attesa proroga dei versamenti fiscali. Una misura che risponde alle esigenze dei professionisti e delle imprese minori, spesso in difficoltà nel rispettare le scadenze del 30 giugno per il saldo 2024 e l’acconto 2025. Il provvedimento, come confermato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, differisce i termini al 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione, mantenendo la possibilità di versare entro il 20 agosto con lo 0,40% di interesse corrispettivo.

Il decreto introduce inoltre importanti novità sulla tracciabilità delle spese di trasferta, limitando l’obbligo ai soli pagamenti effettuati nel territorio italiano, e contiene diverse altre disposizioni di carattere tecnico che impattano significativamente sulla prassi operativa dei contribuenti.

Proroga dei termini di versamento imposte solo per partite IVA ISA e forfettari

La proroga non è generalizzata ma riguarda specifiche categorie di contribuenti. Possono beneficiare del differimento al 21 luglio 2025 i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e quelli che presentano cause di esclusione dagli stessi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 13/2024 (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Rientrano nel perimetro anche i contribuenti in regime di vantaggio (art. 27 comma 1 del DL 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario ex articolo 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014. Una categoria spesso trascurata ma espressamente inclusa è quella dei soci o associati di società, associazioni e imprese che applicano gli ISA, estendendo quindi il beneficio anche a chi partecipa indirettamente a strutture soggette a tali adempimenti.

Sono invece escluse le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, confermando l’orientamento del legislatore di limitare la misura ai soggetti economicamente attivi e maggiormente esposti agli adempimenti tributari complessi. Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

Le imposte interessate dal differimento

Il decreto differisce specificamente i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, originariamente in scadenza il 30 giugno 2025. La formulazione normativa è precisa nel riferirsi ai “versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali“, comprendendo quindi sia i saldi delle imposte per il periodo d’imposta 2024 sia gli acconti per il 2025. Si tratta delle seguenti imposte:

  • Saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF (e relativa addizionali, regionale e comunale) e dell’IRES;
  • Saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”,
  • Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
  • Altre imposte sostitutive (es. quella sul maggior reddito concordato), le addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) e le maggiorazioni (es. per le società di comodo);
  • Saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.

Una novità significativa riguarda l’inclusione dell’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato, prevista dagli articoli 20-bis e 31-bis del D.Lgs. n. 13/2024. Questa disposizione è particolarmente rilevante per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, strumento introdotto con la riforma fiscale e che sta trovando crescente applicazione nella prassi professionale.

Il motivo tecnico della proroga, come specificato nel decreto, risiede nella necessità di coordinamento con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari e concordato preventivo biennale, dimostrando l’attenzione del legislatore alla coerenza del sistema normativo.

Versamenti IVA e INPS

La proroga riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Quindi, nel caso in cui il versamento del saldo IVA non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria di marzo, potrà essere effettuato entro il prossimo 21 luglio, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo e fino al 30 giugno 2025.

Infine, la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.

Le nuove scadenze: istruzioni operative per i versamenti

La nuova data da cerchiare in rosso sul calendario è quindi il 21 luglio 2025. Entro questo termine, i soggetti beneficiari potranno effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA senza dover applicare alcuna maggiorazione.

Per chi avesse bisogno di ulteriore tempo, il decreto conferma la possibilità di differire ulteriormente il pagamento. Sarà infatti possibile effettuare i versamenti anche entro il 20 agosto 2025, applicando però una maggiorazione dello 0,40% sull’importo dovuto a titolo di interesse corrispettivo. Si tratta di una scelta strategica di tesoreria che le imprese e i professionisti dovranno valutare attentamente con il proprio consulente.

Scadenza originale Nuova scadenza senza maggiorazione Scadenza con maggiorazione 0,40%
30 giugno 2025 21 luglio 2025 (lunedì) 20 agosto 2025 (martedì)

Come già avvenuto in passato (es. proroghe del 2020-2023), il rinvio al 21 luglio è reso necessario anche dalla coincidenza della scadenza con un giorno festivo: il 20 luglio cade di domenica, pertanto il termine slitta automaticamente al lunedì successivo ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 218/1997.

È buona prassi, in vista della proroga, calcolare tempestivamente gli importi dovuti, in modo da poter decidere consapevolmente se avvalersi o meno della possibilità di versare entro il 20 agosto con la lieve maggiorazione.

Le altre misure del decreto fiscale

Di seguito le altre principali misure inserire nel decreto fiscale appena approvato dal Governo.

Tracciabilità delle spese di trasferta: la svolta territoriale

Il decreto introduce una modifica sostanziale al regime della tracciabilità delle spese di trasferta, limitando l’obbligo ai soli pagamenti effettuati nel territorio italiano. Questa correzione risponde alle difficoltà operative segnalate dai professionisti nell’applicazione delle norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Per i lavoratori dipendenti, le spese per vitto, alloggio, viaggi e trasporti mediante autoservizi pubblici non di linea non concorrono a formare il reddito solo se sostenute nel territorio italiano e pagate con strumenti tracciabili. La limitazione territoriale elimina le problematiche pratiche legate all’impossibilità, in alcuni Paesi esteri, di utilizzare sistemi di pagamento elettronici per piccole spese quotidiane.

Per i lavoratori autonomi, il decreto corregge le incongruenze normative emerse con la Legge di Bilancio 2025, riallineando la disciplina con quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2024. I rimborsi percepiti per spese sostenute in Italia saranno tassati se pagati con strumenti non tracciabili, mentre le spese non rimborsate saranno deducibili solo se effettuate con pagamenti tracciabili.

Spese di rappresentanza e nuovi obblighi di tracciabilità

Una disposizione che merita particolare attenzione riguarda l’estensione dell’obbligo di tracciabilità alle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi, indipendentemente dal luogo di sostenimento. Questa previsione introduce un principio di “tracciabilità worldwide” per tale tipologia di spese, come chiarito dal viceministro Leo.

L’obbligo si estende anche alle spese per vitto, alloggio, viaggi e trasporti sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché ai rimborsi analitici relativi alle trasferte dei dipendenti. Questa estensione riflette la volontà del legislatore di rafforzare il controllo fiscale sulle spese che più frequentemente sono oggetto di contestazioni in sede di accertamento.

La decorrenza di tali disposizioni è fissata dalla data di entrata in vigore del decreto per le spese di rappresentanza, mentre per le altre spese si applica dal periodo d’imposta 2025, consentendo ai contribuenti un periodo di adeguamento alle nuove regole.

Modifiche al riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie

Il decreto introduce importanti aggiustamenti alla disciplina del riporto delle perdite in operazioni straordinarie come fusioni e scissioni, contenuta nell’articolo 84 del TUIR. I conferimenti e versamenti effettuati nei due anni precedenti l’operazione straordinaria verranno considerati con un impatto doppio nel calcolo del patrimonio economico, modificando sostanzialmente i parametri di valutazione.

Il conferimento d’azienda viene equiparato ad altre operazioni straordinarie ai fini fiscali anche se preceduto o accompagnato da un cambio di controllo, eliminando alcune incertezze interpretative che avevano generato contenzioso. Viene inoltre chiarito che nel caso di riporto delle perdite infragruppo non si applicano i vincoli dell’articolo 176, comma 5-bis del TUIR quando si tratta di conferimenti d’azienda.

Queste modifiche hanno un impatto significativo sulla pianificazione fiscale delle operazioni straordinarie e richiedono un riesame delle strategie adottate dai gruppi societari per ottimizzare il carico tributario complessivo.

Agevolazioni per nuove assunzioni: semplificazioni per i gruppi

Il decreto modifica l’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023, che prevede una maggiorazione del costo deducibile in caso di aumento dell’occupazione. Per semplificare le verifiche nei gruppi societari, si stabilisce che le società “collegate” secondo la definizione civilistica non rientrano più nel perimetro di calcolo.

L’esclusione è estesa anche agli enti con controllo congiunto e si applica retroattivamente dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023. Questa semplificazione risponde alle difficoltà operative segnalate dalle imprese nel calcolare correttamente i parametri occupazionali quando sono presenti partecipazioni azionarie complesse.

Reverse charge e split payment: novità per trasporti e quotate

Il decreto estende il meccanismo dell’inversione contabile IVA agli appalti di trasporto merci, eliminando i requisiti di prevalenza della manodopera e dell’uso di beni del committente. Viene chiarito che ogni soggetto nella filiera del subappalto può scegliere autonomamente di applicare il reverse charge, semplificando l’applicazione pratica dell’istituto.

Per quanto riguarda lo split payment, le operazioni verso le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB saranno escluse dal meccanismo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, in linea con la decisione di esecuzione UE 2023/1552. Questa disposizione elimina un aggravio amministrativo per le operazioni con le principali società quotate italiane. Per approfondire: “Split payment: società quotate fuori dal regime dal 1° luglio 2025“.

MU e dichiarazioni fiscali: proroghe straordinarie

Per l’anno 2025, i Comuni che non hanno approvato il Prospetto delle aliquote IMU entro il 28 febbraio o lo hanno fatto senza utilizzare il portale dedicato potranno regolarizzare la posizione entro il 15 settembre 2025. La norma sana inoltre la posizione di chi ha deliberato correttamente ma in ritardo, purché la delibera sia adottata prima dell’entrata in vigore del decreto.

Le dichiarazioni dei redditi e IRAP in scadenza al 31 ottobre 2024 si considerano tempestive se inviate entro l’8 novembre 2024, ma non è previsto il rimborso per chi ha già regolarizzato l’invio tramite ravvedimento operoso. La proroga non vale per accedere al concordato preventivo biennale o al ravvedimento speciale dell’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024.



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