Dopo la conversione in legge n. 78/2025 del D.L. n. 39/2025
sull’obbligo di stipula di polizze catastrofali per le
imprese, ANCE ha pubblicato un
interessante Dossier sugli aspetti
operativi più rilevanti per le imprese.
Polizze catastrofali: gli aspetti operativi nel Dossier
ANCE
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2024 (Legge
n. 213 del 30 dicembre 2023), all’articolo 1, commi 101-111 ha
introdotto, per la prima volta in Italia, un obbligo
assicurativo specifico per la copertura dei rischi
catastrofali.
Secondo quanto previsto dalla norma, tutte le imprese
con sede legale o stabile organizzazione in Italia, che
sono tenute all’iscrizione nel registro delle imprese,
devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni
a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature
industriali e commerciali causati direttamente da eventi quali
sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
L’obbligo assicurativo è bilaterale, quindi vige sia per
le imprese che devono assicurarsi che per le compagni di
assicurazione che devono assicurare.
Successivamente il DM 30 gennaio 2025, n. 18 ha
definito le modalità operative per l’attuazione dell’obbligo
assicurativo contro i rischi catastrofali. ANCE segnala che però
probabilmente alcune disposizioni saranno
aggiornate in quanto non più in linea con le recenti
modifiche introdotte dal decreto-legge n. 39/2025.
Le modifiche normative
Successivamente, il Decreto-legge del 31 marzo 2025, n. 39,
convertito con modificazioni nella Legge 27 maggio 2025 n. 78, ha
ridefinito le scadenze per l’adempimento dell’obbligo assicurativo
introducendo poi alcune specifiche modifiche normative volte a
chiarire alcuni aspetti operativi.
Il termine fissato per tutte le imprese era inizialmente il 31
dicembre 2024, prorogato poi al 31 marzo 2025 dall’articolo 13,
comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024. Il decreto legge n.
39/2025 ha invece differenziato le scadenze in base alle dimensioni
dell’impresa:
- 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
- 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese;
- 31 marzo 2025 per le grandi imprese.
Queste le principali modifiche:
- proroga dei termini per la stipula dei contratti
assicurativi disposta al fine di agevolare l’adempimento
dell’obbligo assicurativo e di consentire, soprattutto alle medie e
piccole imprese, (circa il 99,9 per cento delle imprese iscritte al
registro) un esame ponderato e comparativo delle offerte; - monitoraggio dei premi assicurativi: è stato
previsto che Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in
collaborazione con IVASS, monitorerà le offerte assicurative per
prevenire speculazioni sui premi, anche su segnalazione delle
imprese; - immobili con difformità edilizie: sono
assicurabili esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla
base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale ad un
periodo in cui tale titolo non era obbligatorio. Ammissibili alla
copertura anche gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia
in corso un procedimento di sanatoria o condono; - indennizzo per beni di terzi: se un’impresa
assicura beni di terzi utilizzati per la propria attività (e non
già assicurati), l’indennizzo spettante in caso di danno sarà
corrisposto direttamente al proprietario del bene. L’indennizzo
dovrà, tuttavia, essere utilizzato per il ripristino dei beni o
della loro funzionalità.
Quali beni sono assicurabili
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione esso si
riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati
dall’evento calamitoso, agli immobili di cui all’articolo 2424 del
Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2
e 3) ossia le immobilizzazioni materiali a
qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa
con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura
assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi
dall’imprenditore che impiega i beni.
Beni di terzi assicurati dall’impresa
Secondo l’interpretazione fornita dal ministero delle Imprese e
del made in Italy e dall’ANIA alla luce di quanto previsto
dall’art. 1 bis comma 2 del decreto-legge 189/2024 in caso di beni,
sia fabbricati che impianti e attrezzature, concessi in locazione,
l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato
dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa
obbligatoria.
Secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 3-sexies del
decreto-legge n. 39 del 2025, se un’impresa assicura beni (come
terreni, fabbricati, impianti o macchinari) che non le appartengono
ma che sono impiegati nella sua attività, e che non sono già
coperti da un’altra polizza assicurativa, l’indennizzo spettante in
caso di evento catastrofale verrà corrisposto direttamente al
proprietario del bene.
L’imprenditore che ha stipulato la polizza ha l’obbligo di
comunicare al proprietario l’avvenuta stipulazione. La norma
specifica che l’indennizzo ricevuto deve essere utilizzato
esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o per
ripristinarne la funzionalità.
Per tutelare l’imprenditore che ha sostenuto l’onere
dell’assicurazione, la legge prevede che:
- se il vincolo di destinazione dell’indennizzo al ripristino non
viene rispettato dal proprietario, l’imprenditore ha comunque
diritto a una somma per il lucro cessante (ossia i mancati
guadagni) dovuti all’interruzione dell’attività. Questo
risarcimento è limitato al 40% dell’indennizzo percepito dal
proprietario. - l’imprenditore gode di un privilegio sul rimborso dei premi
pagati e delle spese contrattuali, nonché per le somme relative al
lucro cessante.
Obbligo assicurativo per immobili con difformità edilizie
L’articolo 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 39/2025 ha
modificato l’articolo 1, comma 106, secondo periodo, della legge n.
213 del 2023, prevedendo che l’assicuratore sia tenuto ad
assicurare esclusivamente gli immobili:
- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo
edilizio; - ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era
obbligatorio; - oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento
di sanatoria o di condono.
La modifica normativa, in linea con quanto auspicato da ANCE, è
servita a chiarire un aspetto fondamentale, ossia che le compagnie
assicurative sono tenute ad assicurare esclusivamente gli
immobili in regola dal punto di vista edilizio.
Sottoscrizione polizza: cosa succede in caso di
inadempimento?
L’articolo 1, comma 102 della legge n. 213/2023 ha previsto che
per le imprese soggette all’obbligo di assicurazione
dell’inadempimento si deve tenere conto “ai fini
dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di
carattere finanziario a valere su risorse pubbliche” Questa
valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni
previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofali.
Per le micro, piccole e medie imprese, per le quali il termine
ultimo per stipulare la polizza è stato posticipato dal decreto
legge n. 39/2025, l’eventuale applicazione delle misure
sanzionatorie scatterà solo a partire dalla data in cui l’obbligo
assicurativo diventa effettivo per ciascuna categoria.
Le grandi imprese, invece, vedranno applicata la disposizione
relativa valutazione dell’inadempimento già a partire dal 30 giugno
2025, ovvero novanta giorni dopo la data di decorrenza del loro
obbligo assicurativo.
La valutazione non opera in forma retroattiva e non riguarda
anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti
dalle imprese prima dello scadere dei termini di entrata in vigore
dell’obbligo assicurativo.
ANCE segnala però alcune criticità sul
punto:
- sarebbe stato più opportuno che l’assenza di copertura
assicurativa influenzasse l’accesso ai contributi pubblici solo in
caso di danni conseguenti ad eventi catastrofali; - non è ancora stato ufficialmente chiarito che i danni subiti da
beni non soggetti all’obbligo assicurativo debbano comunque
rimanere pienamente idonei a beneficiare di contributi
pubblici. - Non è chiara la definizione di “contributi, sovvenzioni o
agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse
pubbliche”. Questa ambiguità rende difficile per le imprese
comprendere appieno le potenziali conseguenze del mancato
adempimento, lasciando incertezza su quali agevolazioni possano
essere a rischio.
Determinazione e adeguamento dei premi
Secondo quanto previsto dall’art. 4 del DM n. 18/2025 il
premio assicurativo, ossia l’importo che
l’assicurato deve pagare all’assicuratore come corrispettivo del
contratto di assicurazione, “è determinato in misura
proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del
rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati,
delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di
pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della
letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili,
modelli predittivi che tengano in debita considerazione
l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli
eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati”.
In base a questa definizione, le imprese localizzate nei
territori caratterizzati da un rischio catastrofale elevato saranno
chiamate, verosimilmente, a corrispondere premi molto più elevati
rispetto alle imprese localizzate in zone del paese meno
rischiose.
Segnala ANCE che da informazioni informali, il valore medio
nazionale del premio potrà oscillare tra il 2 e il 4 per mille ma
che nelle zone caratterizzate da maggiore rischiosità, il premio
possa collocarsi al di sopra di questo intervallo di prezzo.
Adeguamento polizze già esistenti
Infine, segnala ANCE che già con il DM 30 gennaio 2025, n. 18
era stato stabilito che le condizioni per le polizze assicurative
già in essere e rinnovate, avrebbero dovuto essere adeguate alle
nuove disposizioni di legge.
Queste le tempistiche per l’adeguamento:
- se il pagamento del premio è annuale, l’adeguamento della
polizza avviene al primo rinnovo utile del contratto; - se, invece, il premio annuale è frazionato o rateizzato,
l’adeguamento può essere effettuato in corrispondenza del primo
quietanzamento utile.
Tuttavia, conclude ANCE, adesso diventa fondamentale
interpretare tale disposizione alla luce delle nuove scadenze che
regolano la decorrenza dell’obbligo assicurativo.
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