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Errori per gli aiuti di Stato: che cosa fare?


Con il Provvedimento 5.6.2025 l’Agenzia delle entrate dà un’ulteriore attuazione a quanto è previsto dall’art. 1, commi da 634 a 636, della l. 23.12.2014, n. 190, per cui è previsto l’invio di comunicazioni per l’adempimento spontaneo dei contribuenti che nel 2021 hanno beneficiato di agevolazioni per avere indicato nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 dati erronei e/o non coerenti con la disciplina prevista di aiuti di Stato e di aiuti in “regime de minimis” nei registri:

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  • RNA: registro nazionale degli aiuti di Stato;
  • SIAN: sistema informativo agricolo nazionale;
  • SIPA: sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura.

Per effetto dell’art. 52 della l. 24.12.2012, n. 234, come sostituito dall’art. 14, comma 1, lett, b), della l. 29.7.2015, n. 115, è stato istituito il “Registro nazionale degli Aiuti di Stato” nel quale sono contenute le informazioni che hanno per oggetto:

  • gli aiuti di Stato di cui all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, compresi gli aiuti in esenzione della notifica;
  •  gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2015 della Commissione, del 15.12.2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, nonché dalle disposizioni dell’Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
  • gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25.4.2012;
  •  l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13.7.2015.

La finalità è individuata nel fatto di garantire gli obblighi di trasparenza e di divieto di cumulo dei benefici, che ha trovato attuazione con il d.m. 31.5.2017, n. 115, che prevede l’interoperatività del RNA con i registri SIAN e SIPA.

Nelle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate sono segnalati:

  • il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo, la data della comunicazione, il codice atto e l’anno di imposta;
  • la data e il protocollo telematico delle dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2021;
  • i dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione: in RNA, SIA e SIPA;
  • le modalità attraverso le quali è possibile consultare gli elementi informativi di dettaglio dell’anomalia che è stata riscontrata;
  • le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate gli eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • le modalità con le quali il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni che sono previste per le violazioni commesse.

La comunicazione viene trasmessa al domicilio digitale del contribuente, comunicato ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7 del d.l. 29.11.2008, n. 185, per società e professionisti, e dell’art. 5, comma 1, del d.l. 18.10.2012, n. 179, per le imprese individuali.

Il contribuente può consultare la stessa comunicazione all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate e più in particolare nel “Cassetto fiscale” nella sezione “L’agenzia scrive”.

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Il contribuente è invitato a verificare:

  • a) che l’anomalia non sia dovuta a inesattezze nelle informazioni a disposizione dell’Agenzia;
  • b) di non aver utilizzato erroneamente il codice residuale 999 nel campo “Codice inviato” del prospetto “Aiuti di Stato”;
  • c) di non aver erroneamente compilato gli altri specifici campi.

Anche mediante l’intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, comma 3, del d.p.r. 22.7.1998, n. 322, il contribuente può richiedere informazioni ovvero può segnalare eventuali inesattezze delle informazioni che ha ricevuto e/o elementi, fatti e circostanze che non sono conosciuti dall’Agenzia delle entrate, secondo le modalità che sono indicate nella comunicazione che ha ricevuto. I dati e gli elementi che sono contenuti nella comunicazione inviata e le informazioni segnalate dal contribuente sono resi disponibili alla Guardia di Finanza.

1) La regolarizzazione dell’anomalia

Il contribuente può porre rimedio all’anomalia che gli è stata segnalata tenendo presente che il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” unicamente nell’ipotesi in cui debbono essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica che non sono espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”. 

In pratica se il contribuente ha commesso un errore avendo utilizzato il codice 999 in quanto ha indicato (punto 5.1):

  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis che è stato concesso da un’altra Amministrazione o un’agevolazione che non è qualificabile come aiuto di Stato, è invitato per le prossime dichiarazioni a verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con il codice 999 (lett. a);
  • un aiuto di Stato o un  aiuto de minimis che è già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”  (vedasi le istruzioni alla compilazione del quadro RS), è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto (lett. b).

Se erroneamente sono stati compilati i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, Codice comune”, “dimensione impresa e/o “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato” relativi all’aiuto individuale oggetto di mancata registrazione nei pertinenti                     registri, il contribuente è invitato correggere l’errore e a  presentare una dichiarazione integrativa esponendo correttamente i dati (punto 5.2).

Le suddette regolarizzazioni relative agli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritte in RNA, Sian e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati (punto 5.3).

Se la mancata registrazione dell’aiuto individuale non è imputabile ad errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto che ha illegittimamente fruito unitamente agli interessi legali che sono maturati (punto 5.4).

Per le violazioni indicate ai punti 5.1, lett. b), 5.2 e 5.4 sono dovute le sanzioni per le quali è riconosciuto il beneficio della riduzione nella misura prevista dall’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, nella formulazione in vigore fino al 31.8.2024, cioè anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 14.6.2025, n. 87.

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Violazione Adempimento
  1. Utilizzo del codice 999 per aiuto di Stato o aiuto de minimis concesso da altra amministrazione o per agevolazioni non qualificabili come aiuto di stato (punto 5.1, lett a))
  2. Utilizzo del codice 999 con l’aiuto di Stato o aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato” (punto 1, lett b))
  3. Erronea compilazione dei campi: “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia dei costi” (punto 5.2)
  4. Mancata registrazione dell’aiuto individuale non imputabile a errori “Aiuti di Stato”

     

  1. il codice 999 va utilizzato solo per codici non compresi nella “Tabella aiuti di Stato”;nessun adempimento è richiesto; il contribuente è invitato a verificare, con il codice 999.
  2. presentare la dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.
  3. presentare la dichiarazione integrativa con i dati corretti
  4. presentazione della dichiarazione integrativa e restituzione dell’aiuto, comprensivo degli interessi.

Se la mancata registrazione dell’aiuto non è imputabile ad alcuna delle suddette anomalie o se la misura dell’aiuto non è stata registrata nei registri (previa verifica della coerenza del “settore” indicato nel prospetto Aiuti di Stato con la misura di aiuto) il contribuente può restituire l’aiuto di stato fruito illegittimamente presentando la dichiarazione integrativa, versare l’aiuto fruito e la relativa sanzione prevista dall’art. 1 e/o dall’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, nella misura antecedente alle modifiche che sono state apportate con il d.lgs. n. 87 citato.

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Violazione   Violazione
Sanzione  Sanzione ridotta
  1. Dichiarazione con dati incompleti o inesatti (se la violazione non ha inciso sull’imposta dovuta)                     
  2. Violazione che ha inciso sull’imposta dovuta  

  1. euro 250
  2. 90% dell’imposta
  1. a 1/6 euro 41,67
  2. a 1/6
  1. Mancata registrazione e restituzione dell’aiuto. Interessi legali dal giorno della fruizione  

  1. 30% dell’aiuto
  1. a 1/6: 5%

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2) L’obbligo di pubblicazione sul sito internet

Per effetto dell’art. 1, commi da 125 a 128, della l. 4.8.2017, n. 124, a decorrere dall’anno 2018, entro il 30.6 di ogni anno, “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati nell’esercizio precedente da amministrazioni pubbliche, devono essere pubblicati sul sito internet aziendale.

L’obbligo deve essere osservato da società di capitali non tenute alla presentazione della nota integrativa, dalle società di persone, dalle imprese individuali esercenti attività di impresa, da associazioni e fondazioni e dai soggetti che hanno la qualifica di ONLUS.   

L’obbligo non va osservato dai professionisti.

Le società di capitali tenute  a redigere la nota integrativa al bilancio, possono indicare i contributi nella stessa entro il 30.6. Le piccole e medie imprese sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet o su quello dell’associazione di categoria di appartenenza entro il 30.6.

La violazione dell’obbligo di pubblicazione, riferito al superamento della soglia di € 10.000 percepiti nell’anno, è punito con la sanzione pecuniaria dell’1% dell’importo ricevuto, con un minimo di € 250, e con la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. 

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