A partire dal 1° luglio 2025, ISMEA introduce nuove criteri per la concessione del rinvio delle rate di rientro sui finanziamenti concessi alle imprese agricole colpite da eventi straordinari. Nello specifico, le modifiche riguardano la procedura, i requisiti di accesso e le modalità di ricalcolo del piano di ammortamento, con l’obiettivo di offrire maggiore flessibilità nei casi di difficoltà dovute a calamità naturali o ad altri eventi gravi.
In quali casi è possibile richiedere il rinvio
Le aziende agricole possono richiedere il rinvio del pagamento delle rate (senza interessi di mora) in presenza di:
- eventi meteorologici eccezionali che determinano uno stato di calamità
- diffusione di fitopatie o epizoozie
- gravi calamità naturali, come terremoti o maremoti
- situazioni di usura ed estorsione con provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo (ai sensi della legge 44/1999).
La richiesta va accompagnata dalla modulistica ufficiale predisposta da ISMEA e dalla documentazione che attesti una delle condizioni previste (per maggiori dettagli, consulta il documento ufficiale pubblicato da ISMEA).
Chi può accedere al rinvio ISMEA
Dal 1° luglio 2025, possono richiedere il rinvio delle rate le imprese agricole che risultano in regolare ammortamento e che presentano la domanda prima della scadenza indicata in un’eventuale diffida stragiudiziale ricevuta da ISMEA. Se la richiesta viene presentata dopo la scadenza indicata nella diffida, il rinvio può comunque essere concesso, a condizione che l’impresa abbia versato almeno il 50% dell’importo moroso contestato.
Invece, non possono beneficiare del rinvio:
- le imprese con contratto già risolto,
- quelle che hanno accumulato una morosità superiore a due rate annuali o quattro rate semestrali,
- e quelle con rate non rinviabili in base ai criteri stabiliti da ISMEA.
Le tre modalità di rinvio previste
ISMEA consente di rinviare il pagamento delle rate mettendo a disposizione tre modalità:
Rinvio con rimodulazione
Le rate sospese vengono redistribuite in un nuovo piano di ammortamento a rata costante, mantenendo la scadenza originale e il tasso di interesse iniziale. La durata è decisa dall’impresa, fino a un massimo pari alla durata residua del piano.
Rinvio con allungamento
Questa opzione è disponibile solo se il finanziamento originario ha una durata inferiore al limite massimo previsto, pari a 30 anni. In questo caso, le rate sospese non vengono recuperate mantenendo la scadenza originaria, ma il piano di ammortamento viene prolungato, distribuendo le rate rinviate sulla nuova durata estesa del finanziamento. In pratica, il debito complessivo non cambia, ma l’impresa ottiene più tempo per rimborsarlo, grazie all’allungamento del periodo di rimborso.
Rinvio con estensione
Con questa modalità, la durata complessiva del finanziamento viene aumentata esattamente del numero di rate rinviate. Ad esempio, se si richiede il rinvio di due rate, il piano di ammortamento sarà esteso di due scadenze in più. Questa opzione può essere utilizzata una sola volta per ciascun finanziamento e non tiene conto di eventuali sospensioni già concesse in passato nell’ambito di misure straordinarie.
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