Nella Gazzetta Ufficiale. 125 del 31 maggio 2025 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile scorso, relativo alle esenzioni dall’obbligo del rispetto dei tempi di guida e riposo e dal montaggio del cronotachigrafo.
Il decreto in questione amplia le casistiche in cui è possibile per un mezzo pesante non essere soggetto alla normativa sui tempi di guida e di riposo e sul corretto funzionamento del tachigrafo secondo le possibilità di deroga riservate ai singoli Stati da parte della normativa europea.
Andando nel dettaglio delle deroghe, non rientrano nell’ambito di applicazione dei Reg.561/06 e 165/2014 i seguenti trasporti effettuati sul territorio nazionale impiegando:
- veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’art. 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale;
- veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
- veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
- veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
- veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o valori;
- veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
- veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 100 chilometri.
Nel caso dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti animali, il Ministero specifica che l’introduzione di tali esenzioni si è resa necessaria per ragioni di opportunità e di salute pubblica dal momento che anche tenuto conto delle recenti fenomenologie di epidemie che colpiscono gli allevamenti animali è necessario che questa tipologia di servizi permettano di garantire lo smaltimento dei rifiuti animali e delle carcasse più velocemente.
Infine, si sottolinea che queste esenzioni si aggiungono a quelle già previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 giugno 2007.
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