E’ in pubblicazione l’ordinanza regionale n. 75 firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020, salvo ulteriori modifiche in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:
1.1. l’esercizio e la fruizione delle attività connesse a Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli; 1.2. lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di 20 partecipanti per ciascun evento e nell’osservanza delle ulteriori misure previste dai protocolli;
1.3. a tutti gli esercizi commerciali (compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati), dalle ore 22 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonché di tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonché ai tavoli, purché nel rispetto dei protocolli vigenti. Agli esercizi che non possano garantire dette misure è fatto obbligo di chiusura alle ore 22;
1.4. dalle ore 22 alle ore 6 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, comprese le ville e i parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici; 1.5. resta sospesa l’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse;
1.6. è fatto divieto di salire a bordo dei mezzi di trasporto ai passeggeri che non indossino la mascherina. Eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono, in ogni caso, essere sanzionati in conformità a quanto previsto ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, deve essere disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.
Restano confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n. 73 del 25 settembre 2020 e n. 74 del 27 settembre 2020, pubblicate sul BURC nella data di adozione. Si rammenta che, ai sensi delle ordinanze, è fatto obbligo, tra l’altro: di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C;
per i gestori di ristoranti ed altri esercizi analoghi, di identificare almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori, conservando i dati di idoneo documento di identità al fine di metterli a disposizione dell’Autorità Sanitaria, ove richiesto; di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale (l’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei 6 anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva);
ai titolari di esercizi commerciali, pubblici o aperti al pubblico, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio, e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali al chiuso alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 °C.
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