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Polizze catastrofali: convertito in legge decreto di proroga


E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025 la legge di conversione (L. 27 maggio 2025, n. 78) del D.L. 31 marzo 2025, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”, che introduce importanti novità in merito all’obbligo di stipula di polizze assicurative contro calamità naturali a carico delle imprese.

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RINVIO DEI TERMINI DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO

La legge di bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 101) aveva previsto per tutte le imprese l’obbligo di stipulare, entro il 31 marzo 2025, una polizza a copertura dei danni ai beni materiali d’impresa (immobili, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) derivanti da eventi catastrofali.

Con la conversione in legge del D.L. 39/2025, tale obbligo è stato posticipato secondo le seguenti scadenze:

  • Grandi imprese: obbligo confermato al 31 marzo 2025;
  • Medie imprese: obbligo posticipato al 1° ottobre 2025;
  • Piccole e microimprese: obbligo posticipato al 31 dicembre 2025.


La classificazione dimensionale fa riferimento
ai parametri stabiliti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea.


APPLICAZIONE PROGRESSIVA DEGLI OBBLIGHI SANZIONATORI INDIRETTI

Le disposizioni relative al monitoraggio e alle conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo assicurativo (art. 1, comma 102, L. 213/2023) si applicheranno a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore dell’obbligo per ciascuna categoria di impresa.

Per le grandi imprese, le sanzioni scatteranno decorsi 90 giorni dalla data del 31 marzo 2025, ovvero dal 30 giugno 2025.

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MODIFICHE AI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI ASSICURATI

La legge di conversione ha inoltre specificato che per la determinazione del valore dei beni da assicurare, si dovrà fare riferimento a:

  • valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili;
  • costo di rimpiazzo per i beni mobili;
  • costo di ripristino per i terreni.

ULTERIORI PRECISAZIONI DI INTERESSE PER LE IMPRESE

Tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione, si segnalano:

  • l’esclusione dagli obblighi di copertura e da qualsiasi beneficio pubblico in caso di calamità per gli immobili privi di regolare titolo edilizio (ad eccezione degli immobili la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio), salvo che siano oggetto di sanatoria o condono in corso;
  • l’esclusione dai limiti di copertura assicurativa per le grandi imprese e gruppi che stipulano contratti globali validi per tutto il gruppo (non si applicano quindi i limiti di scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno);
  • la tutela per gli imprenditori che assicurano beni di terzi (privi della copertura assicurativa) impiegati nella propria attività: è previsto il diritto al ristoro del lucro cessante (fino al 40% dell’indennizzo spettante al proprietario) per il periodo di interruzione dell’attività e un privilegio legale per il rimborso delle somme sostenute per la polizza. Questa tutela è prevista nel caso in cui il proprietario del bene non utilizzi le somme ricevute per l’indennizzo assicurativo per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità;
  • l’introduzione del controllo dei prezzi dei premi assicurativi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, per prevenire fenomeni speculativi.


ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche introdotte dalla Legge di conversione sono operative dal 31 maggio 2025.


IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE

Il differimento dei termini rappresenta per le PMI, la possibilità di valutare con maggiore attenzione le offerte del mercato assicurativo e di adeguarsi alle nuove disposizioni senza incorrere nelle sanzioni indirette.

Tuttavia, è fondamentale avviare sin da ora un processo di valutazione delle coperture necessarie, tenendo conto delle specifiche esigenze aziendali e delle nuove regole sul valore dei beni assicurati.



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