Il 30 giugno 2025 è il termine ultimo per gli enti non commerciali, ivi compresi gli enti pubblici come le Università e le ASL, (art. 73 co. 1 lett c) DPR 917/1986), per presentare la dichiarazione annuale “IMU ENC” al fine di beneficiare dell’esenzione, totale o parziale, del pagamento del tributo.
Per pacifica giurisprudenza, l’invio tempestivo della dichiarazione IMU ENC è condizione essenziale per ottenere l’esenzione, dal momento che la dichiarazione IMU ENC è basata su elementi che il Comune competente potrebbe non conoscere.
Infatti, nella dichiarazione IMU ENC vanno dettagliati tutti gli immobili in possesso o comunque in uso dall’ente non commerciale, deputati alle attività istituzionali (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), promosse esclusivamente secondo modalità non commerciali (art. 7, c. 1, lett. i) d.lgs. 504/1992 integrata dalla L. di bilancio 2020 che ha abrogato la TASI).
La Legge di Bilancio 2024 ha poi esteso, con efficacia retroattiva, il beneficio dell’esenzione IMU agli immobili posseduti da altri enti ma concessi in uso, anche a titolo di comodato gratuito, ad enti non commerciali per promuovere l’attività istituzionale, anche qualora l’immobile risulti temporaneamente inutilizzato (circolare 2/DF/2024 il Dipartimento politiche fiscali del MEF).
Il “test di non commercialità” è previsto dagli artt. 3 ss del D.M. 200/2012, che prevede la compresenza di requisiti formali e sostanziali quale condizione essenziale per fruire del beneficio.
Quanto agli aspetti formali, le attività istituzionali si considerano svolte con “modalità non commerciali” quando l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale prevedano:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Quanto agli aspetti sostanziali, invece, l’art. 4 del D.M. 200/2012 richiamato aggiunge “ulteriori requisiti” specifici per ciascuna tipologia di attività istituzionale promossa nell’immobile dall’ente non commerciale. Per fare un esempio, in caso di attività culturali, attività ricreative, attività sportive, queste si considerano “svolte secondo modalità non commerciali”, se sono promosse a titolo gratuito o comunque dietro il versamento di un corrispettivo simbolico, ossia non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale: in sostanza non deve esistere alcuna relazione tra il costo effettivo ed il servizio reso secondo le regole di mercato (parità dei costi/ricavi).
Il tema fondamentale è dunque l’aspetto di solidarietà del servizio reso che non si piega al fine di lucro.
La giurisprudenza di merito, considera “non commerciali” le attività culturali nel caso in cui “i bilanci dell’ente sono costantemente in perdita nonostante i considerevoli contributi pubblici” (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bergamo, sentenza n.49/2019) oppure considera “non commerciali” i servizi educativi resi dietro pagamento di rette periodiche quando “le entrate dell’ente derivanti dalle rette versate dai fruitori del servizio non permettono di garantire il pareggio di bilancio ma, diversamente, sono in grado di coprire solo parzialmente i costi sostenuti per l’attività didattica” (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bergamo, sentenza n. 86/2019).
Va da sé che in caso di “utilizzo misto” dell’immobile, come nel caso di un impianto sportivo dotato di piscine, campi da calcio, campi da tennis ed un punto vendita o un ristorante all’interno, l’esenzione non sarà totale e la ASD/SSD che utilizza l’immobile nella sua interezza potrà solo beneficiare della riduzione dell’IMU, dovuta limitatamente alle porzioni dell’immobile adibite ad attività commerciali o comunque diverse da quelle istituzionali, che vanno altresì indicate nella dichiarazione.
I principi appena descritti valgono altresì per gli Enti del Terzo Settore, per i quali il c.d. “Codice del Terzo Settore” (art. 82 co. 6 d.lgs. 117/2017) prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore, ivi comprese le Imprese Sociali, all’interno dei quali siano promosse le attività di interesse generale (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), con modalità non commerciali.
Tuttavia, le legge speciale del Terzo Settore prevede un “test di commercialità” ad hoc previsto dall’art. 79 d.lgs. 117/2017 che invoca la parità costi/ricavi o comunque che i ricavi sono ricompresi nella soglia di tolleranza del 6% rispetto i costi effettivi.
Acclarata l’importanza della presentazione della dichiarazione IMU, come ovviare ad eventuali omissioni negli anni di imposta precedenti?
In caso di omissione è possibile regolarizzare la posizione contributiva degli anni precedenti attraverso il ravvedimento operoso presentando la dichiarazione tardiva, anche oltre i 90 giorni, e versando la sanzione per omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo con i relativi interessi.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Copyrights © 2015 – ISSN 2464-9775
***
The following two tabs change content below.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link