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arriva l’approvazione definitiva del Senato


Il 4 maggio 2025 il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva del ddl n. 1509 di conversione in legge del decreto Sicurezza (D.L. n. 48/2025), recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica.
Mercoledì 4 giugno 2025, con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva del ddl n. 1509 di conversione in legge del decreto-legge n. 48/2025, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica.

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Il decreto prevede tra l’altro:

benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata con particolare riferimento all’esclusione dai benefici dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale. Le norme ora introdotte consentono l’ammissione al beneficio qualora, al tempo dell’evento, il soggetto avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi;

– disposizioni in materia di impugnazione avverso le misure di prevenzione personali, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

– disposizioni che sono finalizzate al contrasto dell’occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (o delle relative pertinenze) e una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile e la conseguente reintegrazione nel possesso;

– la modifica il terzo comma dell’art. 635 c.p. (Danneggiamento) al fine di prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia. In particolare, innova il terzo comma dell’art. 635 c.p., prevedendo che qualora il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sia commesso con violenza alla persona o minaccia si applichi la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e della multa fino a 15.000 euro;
– l’introduzione di modifiche alla legge n. 242 del 2016, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, al fine di evitare che l’assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l’incolumità pubblica o la sicurezza stradale: introduce modifiche all’articolo 639 c.p., relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, prevedendo che ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, con la precipua finalità di “ledere l’onore, il prestigio o il decoro” dell’istituzione alla quale appartengono, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro; inoltre interviene in tema di recidiva, introducendo al terzo comma dell’articolo 639 c.p. la previsione per cui, nei casi di recidiva per deturpamento e imbrattamento di beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa fino a 12.000 euro;

– al fine di assicurare un efficace sostegno al soggetto beneficiario, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale, dispone che le vittime del delitto di usura, alle quali sono erogati i mutui previsti dall’articolo 14, si avvalgono, dal momento della concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza.

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