Confermata la tempistica per le imprese
Rischi catastrofali e assicurazioni: convertito il D.L. n. 39/2025 con la legge 27 maggio 2025, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2025, n. 124.
Confermato lo slittamento dell’obbligo di sottoscrizione, da parte delle imprese, dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da questo tipo di eventi:
a) al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni;
b) al 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese.
Di seguito il testo coordinato del D.L. n. 39/2025 con la legge n. 78/2025
Testo coordinato del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39
Testo del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale –
Serie generale – n. 75 del 31 marzo 2025), coordinato con la legge di
conversione 27 maggio 2025, n. 78 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di
assicurazione dei rischi catastrofali». (25A03157)
(Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2025, n. 124)
Vigente al: 30-5-2025
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti in materia
di polizze catastrofali
1. Il termine previsto all’articolo 1, comma 101, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, e’ cosi’ differito:
a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ((ai sensi
della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003)), al 1° ottobre 2025;
b) per le piccole e microimprese, come definite ((ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003)),
al 31 dicembre 2025.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui
all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con
decorrenza dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo.
3. Il termine di cui all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213
del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi
della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione
di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si
applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo
assicurativo.
((3-bis. All’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la
determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il
valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di
rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del
terreno interessato dall’evento calamitoso».
3-ter. All’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali limiti non si
applicano alle grandi imprese, come definite dall’articolo 1, comma
1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle societa’
controllate e collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono
congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti
individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto
assicurativo globale valido per tutto il gruppo».
3-quater. All’articolo 1, comma 105-bis, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Garante
per la sorveglianza dei prezzi, di cui all’articolo 2, commi da 198 a
201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione con
l’IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e
verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del
presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali
operazioni speculative sui premi assicurativi».
3-quinquies. All’articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti:
«L’assicuratore e’ tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili
costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero
la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo
edilizio non era obbligatorio. Sono altresi’ assicurabili gli
immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un
procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non
assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo
non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione
di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con
riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e
catastrofali».
3-sexies. All’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre
2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre
2024, n. 189, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora
l’imprenditore, al fine di adempiere all’obbligo di cui all’articolo
1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
assicuri beni di proprieta’ di terzi impiegati nella propria
attivita’ di impresa e non gia’ assistiti da analoga copertura
assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni
l’avvenuta stipulazione della polizza, l’indennizzo spettante e’
corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario e’ tenuto a
utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o
della loro funzionalita’. In caso di inadempimento dell’obbligo di
cui al terzo periodo, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma
corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione
dell’attivita’ di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel
limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del
contratto nonche’ per le somme di cui al quarto periodo,
l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha
privilegio ai sensi dell’articolo 1891, quarto comma, del codice
civile».))
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
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