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Credito di imposta per beni strumentali 4.0 nel 2025


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L’articolo 1, commi da 445 a 448, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto nuove e significative regole che limitano lo sfruttamento del credito d’imposta Industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, L. 178/2020.

L’agevolazione non trova più applicazione per gli investimenti effettuati dal 2025 in nuovi beni immateriali Industria 4.0 compresi nella Tabella B della Legge di Bilancio 2017. Per quanto riguarda gli investimenti in beni nuovi materiali Industria 4.0 di cui alla Tabella A della Legge di Bilancio 2017 l’agevolazione matura anche se l’effettuazione della spesa avviene nel corso del 2025 oppure entro il termine lungo del 30.06.2026, sempreché entro il 31.12.2025 intervenga la prenotazione (accettazione dell’ordine da parte del fornitore  e pagamento di un acconto almeno pari al 20% dell’investimento) ma nel rispetto del nuovo limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Normativa

La Legge di Bilancio 2025 (commi 445-448) ha introdotto importanti novità sul credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0. Con il nuovo articolo 1 dedicato alle modifiche al Piano Transizione 4.0 per il 2025 ha portato significative modifiche:

• eliminazione dell’agevolazione 4.0 sui beni immateriali: l’abrogazione dell’art 1058- ter comporta per il 2025 che il credito d’imposta beni strumentali immateriali 4.0 viene limitato agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024, con termine lungo fino al 30 giugno 2025. Fino al 2024 la disciplina aveva previsto il riconoscimento del credito di imposta per investimento effettuati fino al 31 dicembre 2025, con coda fino al 30 giugno 2026.

• plafond di risorse disponibili: dal 1° gennaio 2025, sarà necessario presentare in tempi rapidi la richiesta di credito d’imposta 4.0 per i beni materiali, in quanto è stato stanziato un tetto massimo di 2.2 miliardi di euro. Il limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge di bilancio il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il Ministero, raggiunto il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospeso l’invio di nuove richieste per la fruizione dell’agevolazione. Tali fondi verranno attribuiti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande al Gse.

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• la compilazione e invio del modello di comunicazione al GSE: La richiesta di compensazione tramite modello va inviata sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024 mentre solo in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
Dal 18 maggio 2024 la richiesta di compensazione va presentata unicamente tramite la nuova funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli tramite portale, attiva sul sito del GSE;
Dal 15 maggio 2025 è stato attivato, altresì, il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1/1/2025 al 31/12/2025 ovvero 30/06/2026 a condizione che entro il 31/12/205 sia stato versato acconto del 20% nel limite massimo di 2.2 miliardi.

Gestione in GB

Come previsto per l’anno 2024, anche per il 2025, eseguendo update del software, dalla gestione “Cespiti”, è possibile accedere al calcolo del credito d’imposta dei beni strumentali 4.0 e alla verifica delle ditte con i requisiti.
Per procedere al calcolo del nuovo credito d’imposta dal 2025 accedere al pulsante nella gestione cespiti, sezione dati per altre applicazioni, “Calcolo credito d’Imposta”.

Pulsante

L’operazione preliminare al calcolo è l’impostazione del Gruppo e specie all’interno della gestione dei cespiti per l’esplicitazione dell’attività svolta.
L’utente deve procedere prima all’inserimento dei dati obbligatori di gruppo e specie e poi ritornare al calcolo.

Ritorno al Calcolo dopo la compilazione dei dati del Gruppo e SpecieRitorno al Calcolo dopo la compilazione dei dati del Gruppo e Specie

La mancanza di tali dati non consente l’utilizzo del tasto di calcolo e restituisce un messaggio per impostarli.

Messaggio dati mancantiMessaggio dati mancanti

Cliccando su è possibile effettuare una verifica dei requisiti dei beni che rientrano nel calcolo del credito d’imposta dei beni strumentali per tutte le ditte presenti nel software.

Conto e carta

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Click su Click su

La procedura restituirà l’elenco delle ditte con i beni aventi i requisiti per eseguire il calcolo del credito d’imposta. È possibile stampare l’intero elenco oppure solo la lista delle ditte (check su visualizza solo codici ditta).

Elenco delle ditte con i beni aventi i requisiti per eseguire il calcolo del credito d’impostaElenco delle ditte con i beni aventi i requisiti per eseguire il calcolo del credito d’imposta

In presenza di più codici attività, all’interno della gestione, saranno presenti tutti i beni dei codici attività con i requisiti del credito d’imposta. Il calcolo e l’invio dei crediti in F24 sarà unico.

Entità del credito di imposta 2025

Nel 2025 il credito è previsto solo per i Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati 4.0 nella misura del:

-20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
-10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
-5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

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La procedura di calcolo del credito 2025, rispetto al 2024, prevede come da normativa, delle novità di calcolo già evidenziate quali: eliminazione dell’agevolazione 4.0 sui beni immateriali, plafond di risorse disponibili e la compilazione e invio del modello di comunicazione al GSE

Messaggio entità del credito d'imposta 2025Messaggio entità del credito d'imposta 2025

Nonostante la visione del tab “Beni Immateriali Industria 4.0” non sono più presenti i beni immateriali 4.0 che fino al 2024 rientravano nel calcolo del credito di imposta 4.0 in quanto con il comma 445 della Legge di Bilancio 2025 abroga la disciplina prevista all’art 1058-ter per questa tipologia di beni.

Nella maschera del calcolo del credito d’imposta beni strumentali non verranno più caricati i Beni immateriali 4.0, seppur presenti nelle schede cespite, ma sarà possibile vedere, invece, la seguente suddivisione dei beni Materiali Industria 4.0:

  • con check su “Beni Industria 4.0” e la data consegna tra il 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
  • con check su “Beni Industria 4.0” e la data consegna entro il 30/06/2024, ma nella scheda è stato indicato il check “Ordine accettato e acconto pagato del 20% entro il 31/12/2025;
  • con check su “Beni Industria 4.0” e la data consegna tra il 01 gennaio 2025 al 30/06/2025, ma nella scheda è stato indicato il check “Ordine accettato e acconto pagato del 20% entro il 31/12/2024, fino ad ora rientranti nel calcolo 2024. Tali beni se già inseriti nell’anno 2024 verranno messi in evidenza per poter essere correttamente gestiti nell’anno di calcolo opportuno. Per questi beni però non opera alcun limite di spesa previsto dall’introduzione del plafond delle risorse disponileMaschera calcolo credito d'imposta legge n. 178/2020Maschera calcolo credito d'imposta legge n. 178/2020

È inoltre possibile inserire da input nel TAB i beni non presenti nella gestione “Cespiti”. Cliccando su “Nuovo”, in automatico viene creata la sezione “Altri Beni” dove l’utente potrà inserire i beni da assoggettare al calcolo.

Se i beni presenti sono tutti e non è necessario escluderne, nella maschera di calcolo presente nel Software procedere ad:

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

  1. Effettuare il calcolo

Click sul pulsante Click sul pulsante

Il calcolo è subordinato alla preventiva definizione del tipo di bene soggetto a credito all’interno dell’allegato di appartenenza e all’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti per il credito di imposta 4.0.

Messaggio crediti con il check su Comunicazione al GSEMessaggio crediti con il check su Comunicazione al GSE

Check su Check su

2. Effettuare la storicizzazione : passaggio successivo al calcolo e necessario per poter inviare il credito in F4. Consente il salvataggio definitivo dei calcoli

Messaggio impossibile storicizzareMessaggio impossibile storicizzare

3. Accedere al Riepilogo credito d’imposta per inviare i crediti in F24 .Accedendo al “Riepilogo credito d’imposta”, è possibile visionare i vari codici tributo e il relativo credito calcolato diviso nelle varie quote

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Pulsante Pulsante

Per inviarli in F24 cliccare su “Invia F24”. l’invio è possibile solo dopo aver storicizzato i dati calcolati.
La maschera di riepilogo dei crediti riporta eventuali crediti inseriti da input in F24 nella colonna “Importo inserito da input in F24” così che l’importo dei crediti inviati in F24 dalla procedura, sia al netto di quelli già presenti.

Nuovo processo di prenotazione

La nuova disciplina dettata dal MIMIT riguardo il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito per investimenti 4.0 prevede tre passaggi:

  1. Comunicazione preventiva: le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d’imposta. L’ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse;
  2. Conferma dell’acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.
  3. Comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026. In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Per le imprese che al 15 maggio 2025 hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede delle particolari regole:

Mantenimento dell’ordine cronologico della prenotazione delle risorse della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva (solo per chi, al 15 maggio, ha trasmesso il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024 in via preventiva),

Mantenimento dell’ordine cronologico della comunicazione di completamento con indicazione della data di versamento e l’importo dell’ultimo acconto per raggiungere almeno il 20% delle spese ammissibili (solo per chi, al 15 maggio, ha trasmesso il modello di completamento previsto dal decreto del 24 aprile 2024)

Le imprese che trasmettono il nuovo modello di comunicazione in via preventiva devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto con comunicazioni successive (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti. Le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.
Il Ministero invia, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia delle Entrate.
Per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 per cui sono esclusi dalla prenotazione.

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Utilizzo in compensazione

Il credito è utilizzabile in compensazione con F24 a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni (per gli investimenti di cui ai commi 1056,1057,1058).
Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020”;
La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
L’utilizzo dei crediti inviati in F24 comporta che gli stessi non potranno essere eliminati.

Resta fermo che il credito d’imposta va utilizzato in 3 rate annuali di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione del bene agevolato.

Applicazioni software collegate all’articolo:

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