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Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, saremo chiamati a votare su cinque quesiti referendari abrogativi. Tra questi, il quesito n. 4 riguarda un tema fondamentale per il mondo del lavoro e della sicurezza nei cantieri: la responsabilità solidale per gli infortuni sul lavoro.

In parole semplici, si propone di eliminare una parte dell’articolo 26, comma 4, del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Attualmente, questa norma esclude la responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore, per i danni derivanti dai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Se il referendum dovesse passare, questa esclusione verrebbe abrogata: quindi il committente verrebbe ad essere responsabile in solido anche per gli infortuni legati ai rischi specifici delle imprese appaltatrici.

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Il testo del quesito referendario

Quesito n. 4 –  «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»

Testo del quesito«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

Il significato del quesito referendario

Il quesito propone l’abrogazione della norma che oggi esclude la responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per gli infortuni derivanti dai rischi specifici delle attività svolte dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Se il “Sì” dovesse prevalere, chi affida i lavori e chi li esegue o li fa eseguire per suo conto sarebbe solidalmente responsabile per gli infortuni, anche se legati ai rischi tipici dell’attività svolta.

Il condominio è committente: perché gli amministratori devono fare attenzione

Nella gestione dei condomini, l’amministratore agisce come “rappresentante” del Condominio-committente ogni volta che affida lavori a ditte esterne, come manutenzioni straordinarie, rifacimenti di facciate, riparazioni di tetti, ristrutturazioni interne, o anche semplici interventi di pulizia delle grondaie o degli impianti.

Salvo particolari deviazioni del paradigma normativo connesse a inadempienze dell’amministratore o a situazioni straordinarie, il Condominio-committente e l’amministratore non hanno una responsabilità solidale con l’impresa appaltatrice o sub-appaltatrice per eventuali sinistri.

Invero, l’art. 26, c. 4 D.Lgs. n. 81/2008 prevede che «l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)»

Fino a prova contraria, il Condominio è un ente di gestione, di fatto, composto da una collettività di soggetti (solitamente: persone fisiche, ma non solo), che agisce al di fuori del paradigma imprenditoriale.

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Sul punto, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che allorquando il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale, non trovano applicazione le previsioni di cui agli articoli 26, c. 4 e 29, c. 2 del D.Lgs. 81/2008, i quali disciplinano – appunto – la responsabilità solidale tra appaltatore e committente (imprenditore), predisponendo una disciplina in favore del lavoratore (soggetto debole del rapporto) nell’ipotesi in cui l’appaltatore non adempi al suo obbligo retributivo.

La natura giuridica del condominio è quella di ente sfornito di autonomia patrimoniale perfetta e di personalità giuridica autonoma, risultando perciò escluso dal campo di applicazione degli articoli 26, c. 4 e 29, c. 2 del D.Lgs. 81/2008 (Cfr. da ultimo, Trib. Napoli, sent. n. 3619/2022), analogamente a quanto accade con riferimento al Committente persona fisica che agisce al di fuori di un’attività imprenditoriale.

Pertanto, il Condominio-committente non può essere ritenuto responsabile per gli infortuni causati da rischi (generali e specifici) dell’attività dell’impresa appaltatrice (ad esempio, un incidente legato all’uso di attrezzature specialistiche, come una piattaforma aerea).

Anche nell’ipotesi in cui il quesito referendario venisse approvato, questa tutela non verrebbe meno: il condominio, come committente, e l’amministratore, in quanto suo rappresentante, continuerebbero a non essere solidalmente responsabili anche per i rischi specifici (oltre che per quelli generali).

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