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Corsi di formazione agevolati per i giovani imprenditori agricoli


Per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, l’art. 6 della L. 15 marzo 2024 n. 36 ha previsto un credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli, le cui disposizioni attuative sono state adottate con il decreto del Ministero dell’Agricoltura 1° aprile 2025.

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Per poter beneficiare dell’agevolazione l’imprenditore agricolo deve avere età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti (si deve possedere il requisito dell’età anagrafica al momento in cui le spese si considerano sostenute) e deve aver iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario (per l’anno 2024 sono stanziati 2 milioni di euro, motivo per cui il credito d’imposta che sarà effettivamente fruibile dall’imprenditore agricolo dipenderà dall’ammontare complessivo dei crediti richiesti e la percentuale dell’agevolazione sarà comunicata con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DM 1° aprile 2025).

Nelle spese sostenute nel 2024 per la partecipazione a corsi di formazione che possono essere ammesse al credito d’imposta rientrano:
– le spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
– le spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative citate nel punto precedente, fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate.
L’IVA è agevolabile soltanto se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Per l’individuazione del momento di sostenimento della spesa vale il principio di cassa, motivo per cui assume rilevanza il momento del suo pagamento.
Per poter beneficiare del credito d’imposta, inoltre:
– le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento (es. bonifico bancario, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta;
– è necessario possedere un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.

Le spese dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Per ottenere il credito d’imposta i soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. La data a partire dalla quale detta comunicazione potrà essere trasmessa sarà definita da un apposito provvedimento con il quale dovrà essere altresì approvato il modello di comunicazione, unitamente alle relative istruzioni (art. 4 del DM 1° aprile 2025).

Detto credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando telematicamente il modello F24, ex art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale sarà resa nota la percentuale dell’agevolazione e, comunque, non prima della data di conclusione del corso di formazione (art. 6 del DM 1° aprile 2025).

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del DM 1° aprile 2025, inoltre, il credito d’imposta in argomento:
– deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è presentata la comunicazione delle spese ammissibili sostenute nel 2024 per i corsi di formazione (dato che la comunicazione potrà avvenire soltanto dopo che il modello sarà approvato nel corso del 2025, quindi, il credito d’imposta dovrà essere indicato nel modello REDDITI PF 2026);
– può essere usufruito in F24 entro la fine del 2026 (entro il secondo periodo di imposta successivo al momento di sostenimento della spesa avvenuto nel 2024).

Si evidenzia che il credito d’imposta previsto dall’art. 6 della L. 36/2024 viene contemplato nelle istruzioni dei modelli REDDITI 2025, ma queste non sono aggiornate con le disposizioni attuative del DM 1° aprile 2025.



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