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Decreto Coesione: analisi degli incentivi alle assunzioni di under 35 e donne


Dopo la definizione del quadro normativo dei Bonus Giovani e del Bonus Donne, per poter fruire dell’esonero contributivo previsto dagli artt. 22 e 23 del Decreto Coesione (DL 60/2024, convertito con modifiche dalla L. 95/2024) è necessario procedere alla presentazione all’Inps delle istanze di ammissione agli incentivi e ottenere l’accoglimento.

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A seguito della pubblicazione dei decreti attuativi del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanati l’11 aprile 2025 e pubblicati il 9 maggio 2025 nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro, l’Inps ha infatti pubblicato il 12 maggio 2025 le circolari n. 90 e n. 91, riguardanti rispettivamente la richiesta di concessione dell’esonero contributivo Bonus Giovani e Bonus Donne e che indicano in dettaglio gli adempimenti dei datori di lavoro per poter chiedere gli incentivi.

Le istanze possono essere presentate dal 16 maggio 2025, anche se la spendibilità dell’esonero contributivo potrà avvenire a partire dalla denuncia Uniemens del mese di giugno 2025.

I conguagli per il recupero degli eventuali esoneri contributivi relativi ai mesi precedenti potranno avvenire esclusivamente con i flussi Uniemens relativi ai mesi di competenza di: giugno, luglio ed agosto 2025.

A parte le modalità di fruizione del beneficio, appare evidente che la prima questione è quella di analizzare le regole che governano i due bonus, in particolare alla luce delle condizioni imposte dalla Commissione europea in sede di autorizzazione alla concessione.

Come è noto, infatti, i provvedimenti attuativi e di conseguenza le due circolari Inps in parola hanno dovuto tenere conto delle condizioni previste dall’autorizzazione concessa dalla Commissione europea con decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025.

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Bonus Giovani: nazionale e ZES Mezzogiorno

Per quanto concerne il Bonus Giovani l’aspetto di maggiore rilevanza è senza dubbio quello relativo alla qualificazione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, dell’esonero contributivo previsto dall’art. 22 c. 3 DL 60/2024 nel caso di assunzione a tempo indeterminato (o trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato) in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (ZES Mezzogiorno).

In tale ipotesi il massimale di esonero mensile è elevato a 650 euro.

È importante, a tal proposito, tenere presente che l’istanza di ammissione al beneficio in parola non può essere presentata per le assunzioni già effettuate, ferma restando l’ammissione per quelle da effettuarsi fino al 31 dicembre 2025.

Va tuttavia considerato che, ove l’assunzione fosse già avvenuta dal 1° settembre 2024 e prima della richiesta all’Inps, il datore di lavoro può comunque presentare l’istanza relativa all’esonero contributivo totale previsto dall’art. 22 c. 2 DL 60/2024 per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale che, come è noto, non è invece qualificabile quale aiuto di Stato: a confermare tale possibilità sia l’art. 2 del decreto ministeriale attuativo sia la circolare Inps n. 90/2025 (v. punto 9).

Tale fattispecie prevede comunque l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail per un periodo massimo di 24 mesi, anche se il limite massimo è di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascuna assunzione o trasformazione effettuata nell’intero territorio nazionale.

Bonus Donne

Anche per il Bonus Donneoccorre tenere conto delle diverse fattispecie agevolative previste dall’ar. 2 del decreto ministeriale attuativo.

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Innanzitutto, al pari di quanto già esaminato per il Bonus Giovani, nel caso di lavoratrici rientranti in una delle 3 categorie di soggetto svantaggiato destinatarie dell’esonero contributivo indicate all’art. 23 c. 2 DL 60/2024, la prestazione dell’istanza deve essere effettuata prima dell’assunzione. Più precisamente si tratta della categoria che comprende donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.

In tale ipotesi, tuttavia, il datore di lavoro può valutare se vi sono le condizioni per accedere alla riduzione contributiva, pari al 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, prevista dall’art. 4 c. 8-11 L. 92/2012.

Per le altre due categorie di soggetti svantaggiati, invece, è possibile effettuare la richiesta anche per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

In particolare, si tratta delle assunzioni riguardanti le donne operanti nelle professioni e nei settori di cui all’art. 2 p. 4 lett. f) Reg. UE 651/2014, annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. I decreti che disciplinano la fattispecie sono, per l’anno 2024, il decreto 365/2025 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, e per l’anno 2025 il decreto 3217/2024.

Attenzione però: perché per tale categoria di lavoratrici l’art. 2 c. 3 del decreto attuativo prevede che la durata dell’esonero è di 12 mesi e non di 24 mesi come originariamente previsto dall’art. 23 c. 2 DL 60/2024.

L’ultima categoria è quella relativa alle donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Per tale fattispecie l’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 per la durata di 24 mesi.

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