Gli artt. 22 e 23 del DL 60/2024 hanno introdotto in favore dei datori di lavoro due incentivi all’assunzione temporanei, vale a dire il “bonus giovani” e il “bonus donne” che solo di recente sono stati attuati con apposito decreto ministeriale e resi operativi con le circolari INPS nn. 90 e 91 dello scorso 12 maggio 2025.
Si ricorda che i due incentivi consistono in un esonero contributivo del 100% (esclusi INAIL e specifiche contribuzioni), richiedibili al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa. Il bonus giovani under 35, mai stati occupati con contratto stabile, spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate:
– dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025: in questo caso il limite massimo di esonero è di 500 euro;
– dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, per i lavoratori con sede di lavoro nelle Regioni meridionali e con limite massimo di 650 euro.
Il bonus donne spetta in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato:
– dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (durata massima 24 mesi);
– dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (durata massima 24 mesi);
– dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di donne occupate nelle professioni o settori con disparità di genere (massimo di 12 mesi).
I due incentivi sono stati molto discussi non solo per il ritardo nella loro attuazione, ma anche perché il decreto attuativo ha previsto una sostanziale riduzione dell’ambito temporale per effettuare l’assunzione per specifiche categorie di soggetti.
Ciò nonostante non sono mancati ulteriori questioni dubbie all’indomani della pubblicazione delle due circolari INPS.
Sull’argomento, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato il 23 maggio 2025 la circolare n. 2, contenente alcuni chiarimenti forniti in sede di tavolo tecnico tra il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’INPS.
Un primo chiarimento riguarda i soggetti che possono richiedere il bonus giovani. La circ. INPS n. 90/2025 individua, quali soggetti interessati, tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo (è esclusa la pubblica amministrazione). In merito, nella circolare della Fondazione Studi viene evidenziato che l’incentivo spetta anche per le agenzie di assicurazioni.
Altro aspetto che ha fatto sorgere qualche dubbio riguarda la tempistica per effettuare l’assunzione dopo la presentazione della domanda. Si ricorda che se l’istanza di riconoscimento degli incentivi è inviata per un’assunzione (o trasformazione per il bonus giovani) non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo PEC (o e-mail) e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. In merito, nella circolare della Fondazione Studi viene evidenziato che il termine di 10 giorni inizia a decorrere dalla data di invio della PEC e della comunicazione tramite My INPS all’utente, che al massimo vengono trasmesse il giorno successivo in cui è inoltrata la richiesta di agevolazione.
Un ulteriore aspetto operativo su cui vale la pena soffermarsi riguarda la domanda e, in particolare, le informazioni da indicare nel modulo. Tra queste occorre indicare l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro. In merito, nella circolare della Fondazione Studi viene sottolineato che, in caso di rapporto di lavoro part time, occorre indicare la retribuzione media effettiva, ovverosia quella riparametrata in base alla percentuale del part time.
Con riferimento alle domande accolte, nella circolare della Fondazione Studi viene evidenziato che, in caso di errori
nella compilazione, è possibile rinunciare allo sgravio (con conseguente annullamento della domanda e ripristino delle risorse accantonate) e inviarne una nuova.
Infine, nella circolare si sottolinea che i bonus giovani e donne non possono essere cumulati con incentivi di natura regionale.
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