Aste immobiliari

l’occasione giusta per il tuo investimento.

 

Piccole imprese a media capitalizzazione: la definizione in GU UE


Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 28 maggio 2025, la Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione del 21 maggio 2025, contenente la definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione.

Opportunità unica

partecipa alle aste immobiliari.

 

Si ricorda che la Commissione UE, il 21 maggio 2025, aveva pubblicato una proposta di regolamento contenente alcune modifiche al GDPR (Regolamento 2016/679/UE) e ad altri Regolamenti UE, quale parte del pacchetto di misure c.d. Omnibus IV, volte a ridurre gli oneri di conformità e amministrativi in capo alle PMI.

Lo scopo delle proposte incluse nel pacchetto Omnibus IV è infatti quello di riconoscere le piccole imprese a media capitalizzazione (Small mid cap) come una categoria separata di imprese intermedie, ed evitare un’aumento degli obblighi di conformità, quando le imprese superano la categoria delle PMI.

La proposta di modifica rinviava alla pubblicazione di una specifica raccomandazione della Commissione, per la definizione puntuale di “piccole imprese a media capitalizzazione, distinte dalle “microimprese, piccole e medie imprese“, ovvero le imprese come definite al punto 2 dell’allegato alla precedente Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Con la raccomandazione pubblicata oggi in GU UE, pertanto, la Commissione, nell’allegato alla stessa, definisce quindi il numero di dipendenti “effettivi” e le soglie finanziarie per poter definire un’impresa a media capitalizzazione, per cui può definirsi tale quell’impresa che presenti i seguenti requisiti:

  • non è piccola o media ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE
  • occupa meno di 750 persone
  • il cui fatturato annuo non supera i 150 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera gli 129 milioni di euro

L’art. 3 dell’allegato fornisce poi puntuali indicazioni sui tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari (autonome, associate, soggette a controllo pubblico, collegate).

Opportunità uniche acquisto in asta

 ribassi fino al 70%

 

L’art.  5 chiarisce che i dipendenti “effettivi” corrispondono al numero di persone che hanno lavorato nell’impresa o per conto di tale impresa, a tempo pieno, durante tutto l’anno in questione (in base al parametro c.d. “unità lavorative-anno”), e fornisce quindi puntuali indicazioni per il conseguente calcolo della soglia prevista all’art. 2 dell’allegato (750 persone).

Infine, l’art. 6 indica puntualmente le modalità di determinazione dei dati dell’impresa ai fini del calcolo delle soglie di fatturato e dei dipendenti, estrapolati direttamente dai conti della stessa, anche consolidati.

La Commissione, nella raccomandazione, raccomanda quindi agli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI):

  • di utilizzare la definizione di cui all’allegato in sede di attuazione dei loro programmi destinati alle piccole imprese a media capitalizzazione
  • di adottare i provvedimenti necessari per l’impiego delle classi di dimensioni di cui all’articolo 2 dell’allegato, in particolare per il monitoraggio dell’impiego degli strumenti finanziari dell’Unione.

Precisa inoltre che le soglie previste dovrebbero essere considerate valori massimi: gli Stati membri, la BEI, e il FEI possono applicare soglie inferiori, o anche decidere di applicare unicamente il criterio del numero degli occupati per l’attuazione di determinate politiche (fatte salve le disposizioni UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato).



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

La tua casa dei sogni ti aspetta

partecipa alle aste immobiliari!

 

Investi nel futuro

scopri le aste immobiliari