Nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025 è stata pubblicata la Legge 15 maggio 2025 n. 76 recante “ Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione , al capitale e agli utili delle imprese “.
Si tratta di un quadro normativo organico che mira alla promozione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese , come strumento di collaborazione in grado di preservare i posti di lavoro e valorizzare l’apporto delle imprese sul piano economico e sociale. La nuova norma dà attuazione ad un principio costituzionale, quello dell’ art. 46 rimasto inapplicato per oltre 75 anni.
A tal fine vengono riconosciute quattro forme di partecipazione : gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva. Ognuna di queste riceve una disciplina specifica secondo criteri di flessibilità e compatibilità con la struttura societaria dell’ impresa. Ruolo centrale è stato attribuito alla contrattazione collettiva di ogni livello chiamata a regolare la partecipazione in tutte le sue forme. Le imprese che occupano meno di 35 dipendenti possono favorire forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione dell’impresa, anche attraverso enti bilaterali.
Partecipazione gestionale – Nell’ ambito della partecipazione gestionale, La Legge 15 maggio 2025 n. 76 distingue tra diversi modelli di governance. Nelle società con struttura dualistica, dove l’amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, la contrattazione può prevedere la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza. Nelle società che, invece, adottano il sistema tradizionale o monistico, gli statuti possono prevedere, sempre se disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, al comitato per il controllo sulla gestione ove costituito, di uno o più amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.
Partecipazione al capitale – La partecipazione economia e finanziaria si concretizza, invece, nella distribuzione di una quota degli utili d’impresa , o nell’adozione di piani di azionariato. Ove venga riconosciuta tale forma di partecipazione, la Legge 15 maggio 2025 prevede disposizioni di particolare favore dal punto di vista dell’imposizione fiscale con l’obbiettivo di incentivare il coinvolgimento diretto dei dipendenti nei risultati aziendali , promuovendo la fidelizzazione e il senso di appartenenza, con ricadute positive sulla produttività e sulla competitività.
In particolare, per il solo anno 2025 e in deroga a quanto previsto dalla Legge 208/2015 in materia di detassazione dei premi di risultato, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, viene elevato a 5.000 euro lordi (da 3.000 euro) il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva del 10% (5% per il triennio 2025-2027).
Inoltre, sempre per il 2025, i dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, sono esenti dalle imposte sui redditi per un ammontare pari al 50% per un importo non superiore a 1.500 euro annui.
Partecipazione organizzativa – Le società potranno promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche, composte da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori in eguale numero, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro. Le società potranno poi prevedere nel proprio organigramma le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità.
Partecipazione consultiva – Nell’ambito delle stesse commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore potranno essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali, con l’introduzione di una procedura ad hoc con tempi certi, fatte salve le procedure consultive già previste dalla legge o dai contratti collettivi. La definizione della composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva, nonché delle sedi, dei tempi, delle modalità e dei contenuti della consultazione è devoluta ai CCNL.
Formazione – La legge stabilisce obblighi formativi per i rappresentanti dei lavoratori coinvolti nelle commissioni o negli organi societari: almeno 10 ore annue, finanziabili tramite enti bilaterali, fondi interprofessionali o il Fondo Nuove Competenze, per sviluppare competenze tecniche , specialistiche e trasversali
Commissione nazionale presso il CNEL – È inoltre prevista l’istituzione presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro di una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, composta da rappresentanti dello stesso Cnel, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. La Commissione avrà il compito di monitorare l’attuazione della legge e ove richiesto fornire pareri interpretativi e di indirizzo anche in vista della proposta di future misure correttive.
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