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START UP INNOVATIVE – CHIARIMENTI NOVITA’ 2025


Sintesi delle modifiche normative introdotte dalla L. n. 193 del 16 dicembre 2024 e dalla L. n. 162 del 28 ottobre 2024, evidenziando i cambiamenti rispetto alla normativa precedente.

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NUOVA DEFINIZIONE DI STARTUP INNOVATIVA

 La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.

La definizione di startup innovativa è stata aggiornata con la Legge 193/2024  per includere requisiti più specifici, allineandosi con le direttive europee e le necessità del mercato. Secondo la nuova normativa, una startup innovativa deve:

  •  essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) classificata secondo la raccomandazione 2003/361/CE, con un fatturato annuale inferiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro (una startup partecipata da una grande impresa è quindi esclusa);
  •  avere un oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  •  escludere attività prevalenti di consulenza e quindi le startup che operano principalmente come agenzie o forniscono servizi di consulenza non rientrano più nella categoria;
  •  investire in ricerca e sviluppo destinando almeno il 15% del fatturato o dei costi operativi annuali a progetti innovativi;
  •  dimostrare una componente tecnologica rilevante attraverso brevetti registrati, software sviluppati o team altamente qualificati.

REQUISITI START UP INNOVATIVA

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

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  • è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
  • è costituita da non più di 5 anni;
  • è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

  1. sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
  3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

DURATA ED ESTENSIONE DELLA QUALIFICA FINO A 5 ANNI

Modificando la definizione di Startup innovativa, si riduce ad un triennio la permanenza “standard” nella sezione speciale del Registro delle Imprese, sebbene alcuni requisiti rendano possibile il prolungamento. 

Durata massima: Le start-up innovative possono restare iscritte nella sezione speciale del registro fino a 3 anni.

Per poter usufruire dell’allungamento a 5 anni dell’iscrizione all’albo delle start up innovative è necessario rispettare almeno uno dei 5 requisiti successivi:

A) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;

B) spese in ricerca e sviluppo portate al 25% del valore della produzione totale, rispetto al precedente requisito del 15%;

C) obbligo di stipulare contratti di sperimentazione con almeno una pubblica amministrazione o grande impresa;

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D) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;

E) ottenimento di almeno un brevetto.

Disposizioni transitorie per start up già iscritte: Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei nuovi requisiti previsti avvenga:

  • in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.
  • in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;

Le imprese che non possiederanno più i requisiti di start up innovative per effetto della presente legge, qualora ne ricorrano le condizioni, potranno iscriversi alla sezione speciale dell PMI Innovative.

PROLUNGAMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO START UP IN FASE DI SCALE-UP FINO A 9 ANNI

Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale-up”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico superiore al 100 per cento annuo.

AGEVOLAZIONI PER START UP INNOVATIVE

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Le misure si applicano alle startup innovative a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di 5 anni a decorrere dalla loro data di costituzione.

Inoltre la Legge annuale concorrenza 193/2024 (art. 31) ha introdotto ulteriori misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative, modificando l’incentivo fiscale in “de minimis” per l’investimento nel capitale di startup innovative.

Di seguito viene presentata la lista delle agevolazioni dedicate alle startup innovative.

  •  Incentivo fiscale in “de minimis” al 65% per l’ investimento nel capitale di startup innovative
  • Incentivo fiscale al 30% per l’investimento nel capitale di startup innovative
  •  Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
  •  Smart & start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale)
  •  Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità
  •  Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
  •  Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
  •  Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
  •  Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
  •  Disciplina del lavoro flessibile
  •  Proroga del termine per la copertura delle perdite
  •  Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
  •  Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
  •  Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
  •  Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività) 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START UP

Persone fisiche

Alle persone fisiche che investono nel captale delle start up innovative viene riconosciuta una detrazione pari al 30% per un importo massimo dell’investimento di 1.000.000 di euro se lo stesso viene mantenuto per almeno tre anni. L’agevolazione può essere portata in detrazione dell’IRPEF nel periodo d’imposta dell’investimento e nei periodi successivi, ma non oltre il terzo.

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Diversamente, per gli investimenti delle persone fisiche effettuate in regime de minimis la detrazione sull’IRPEF è elevata al 65% a partire dal 1° gennaio 2025 (fino al 2024 era pari al 50%) fino a un massimo di 100.000 euro all’anno.

questa misura, introdotta per incentivare ulteriormente gli investimenti in startup innovative, è soggetta al regime “de minimis”, che limita l’ammontare complessivo degli aiuti di Stato ricevibili da un’impresa.

l’aumento della detrazione in regime de minimis avviene purché l’investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento portato a beneficio.

la detrazione in de minimis si applica alle sole startup innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Persone giuridiche

Alle imprese soggette all’imposta sulle società, diverse dalle start up innovative, viene riconosciuta una deduzione pari al 30% sull’IRES per investimenti, di importo massimo per euro 1.800.000, nel capitale di una o più start up innovativa a condizione che l’investimento venga mantenuto per almeno tre anni.

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Limite all’investimento

NOVITA’: Le agevolazioni non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento d



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