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Start-up innovative 2025


Reggio Emilia, 19/05/2025

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Poiché gli investimenti in start-up innovative beneficiano di notevoli agevolazioni di carattere fiscale, è utile esaminare, in via preliminare, cosa si intende per “start up innovativa” e quali condizioni deve rispettare, anche alla luce delle modifiche normative di fine anno 2024, per accedere a tali agevolazioni.

I benefici di carattere fiscale saranno esaminati in occasione di un successivo intervento.

                                                     

Le condizioni per accedere alla qualifica di “start-up innovative” sono numerose e molto specifiche.

Può essere considerata “start-up innovativa” una società di capitali, costituita anche in forma di società cooperativa, con azioni o quote non quotate, in possesso dei seguenti requisiti:

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·      deve essere qualificabile come una microimpresa o una piccola o media impresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2023;

  • deve essere costituita da non più di sessanta mesi;

  • deve essere residente in Italia o in uno Stato membro UE (ma in questo secondo caso deve avere una sede produttiva o una filiale in Italia);

  • a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve superare 5 milioni di euro;

  • non deve distribuire e non deve aver distribuito utili;

  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo e prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non deve svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza;

  • non deve essere stata costituita a seguito di una fusione o una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

In base all’art. 2 della raccomandazione 2003/361/CE:

Sono considerate microimprese quelle che:

  • occupano meno di 10 persone e

  • realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

  • Sono considerate piccole imprese quelle che:

  • occupano meno di 50 persone e

  • realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

  • Infine, sono considerate medie imprese quelle che:

  • occupano meno di 250 persone e

  • realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore 43 milioni di euro.

Inoltre, una start up innovativa deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

  • le spese di ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore fra costo della produzione e valore della produzione;

  • deve impiegare personale altamente qualificato, cioè dipendenti o collaboratori, laureati con dottorato di ricerca, o che svolgano o che abbiano svolto attività di ricerca in percentuale uguale o superiore ad un terzo della forza lavoro complessiva, oppure dipendenti o collaboratori con laurea magistrale in percentuale pari o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva;

  • deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, ad una nuova varietà vegetale o dei diritti relativi ad un software originario registrato. Tali privative devono essere afferenti all’oggetto sociale ed all’attività di impresa.

2.     L’incubatore certificato.

L’”incubatore di start-up innovative certificato” è una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

Nella sostanza, l’incubatore di imprese start-up innovative è il soggetto che accompagna il processo di nascita e di crescita di una start-up, lavora allo sviluppo dell’attività, fornisce sostegno operativo, reperisce risorse finanziarie e spesso investe esso stesso nella nuova impresa.

Anche l’incubatore certificato deve possedere particolari requisiti, quali la disponibilità di strutture e attrezzature adatte all’attività di start-up innovative ed avere regolari rapporti con università e centri di ricerca.

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3.     Iscrizione alla Camera di commercio.

Per le start-up innovative e gli incubatori certificati, sono istituite presso le Camere di commercio apposite sezioni del Registro delle Imprese a cui tali soggetti devono essere iscritti per accedere ai benefici anche fiscali a loro riservati.

La permanenza nella sezione speciale, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a cinque anni complessivi dalla data di iscrizione in tale sezione, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;

  • stipulazione di almeno un contratto di ricerca con una pubblica amministrazione;

  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati dalla voce A.1) del conto economico o un incremento dell’occupazione, superiore al 50% fra il secondo e il terzo anno;

  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo, che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;

  • ottenimento di almeno un brevetto.

Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale-up” (che consiste in una fase evolutiva avanzata di una start-up innovativa), ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;

  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A.1) del conto economico superiore al 100% annuo.

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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