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Gestione del palasport comunale: esenzione IVA e prestazioni strettamente connesse allo sport


L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 2/2025, nega l’esenzione Iva prevista in favore dei servizi “strettamente connessi con la pratica dello sport” (art. 36 bis d.l. 75/2023) ai corrispettivi versati mensilmente al Comune, da una A.S.D. militante nel campionato nazionale A/2 di basket, a titolo di concessione dell’uso e della gestione del Palasport comunale omologato dalla F.I.P. dove si disputano le competizioni sportive.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso specifico, le prestazioni oggetto della concessione hanno “natura complessa” e la presenza di una clausola che prevede la facoltà di svolgere attività commerciali all’interno del Palasport, nel dettaglio attività di sponsorizzazione, non soddisfa il requisito della “stretta connessione” con la pratica sportiva.

Analizziamo il caso concreto.

La concessione a titolo oneroso affida alla A.S.D. beneficiaria, dietro pagamento di un canone “simbolico” mensile con Iva al 22%, la gestione del Palasport che comprende una serie di servizi collaterali (custodia, pulizia, piccola manutenzione) a carico della .A.S.D. nonché con la facoltà, per la A.S.D. stessa, di svolgere la pubblicità commerciale nell’impianto stesso in occasione delle competizioni.

Contrariamente alla tesi della A.S.D. istante, che considera i servizi nel complesso fatturati dal Comune meritevoli di esenzione Iva, in quanto strettamente funzionali e strumentali sia agli allenamenti che alle gare e competizioni sportive, l’Agenzia delle Entrate, sul solco della precedente Risoluzione n. 292/E del 10 luglio 2008 richiamata, perviene alla conclusione opposta e predilige l’interpretazione restrittiva dell’art. 36 bis d.l. 75/2023, norma dal carattere eccezionale, limitata ad un numero ristretto di “prestazioni connesse alla pratica dello sport”.

L’esenzione, dunque, non ha portata generale ma va circoscritta a “talune prestazioni di servizi” a condizione che le stesse risultino “strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica” e fornite da “organismi senza fini di lucro” alle “persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica” (Corte di Giustizia UE, Sentenza del 16 ottobre 2008, Canterbury Hockey Club e Canterbury Ladies Hockey Club, C-253/07).

Attraverso il rinvio alla giurisprudenza europea laddove interpreta l’art. 132 par. 1 lett. m) della c.d. “direttiva Iva” n. 2006/112/CE, l’Agenzia delle Entrate limita l’ambito di applicazione del regime di favore alle sole prestazioni sportive dirette alle “persone fisiche che esercitano lo sport” escludendo, quindi, le restanti prestazioni che determinano un vantaggio economico diretto in favore del club sportivo.

La ratio dell’esenzione de qua è l’incentivo del consumatore persona fisica che fa sport e non dell’operatore economico.

Pertanto, laddove la ASD, come nel caso di specie, tragga dal regime in concessione un valore aggiunto attraverso servizi collaterali, accessori e di mercato, la prestazione nel complesso non è meritevole di esenzione Iva: “le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista al n. 1, lett. m), di detto art. 13, parte A, ove siano essenzialmente destinate a procurare all’ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all’IVA”. (Corte di Giustizia UE, Sentenza del 16.10.2008 – causa C253/07).

La prassi descritta, dunque, disapplica il regime di esenzione Iva alle concessioni di impianti pubblici sportivi dotate di clausole specifiche che rendano la gestione “complessa” poiché attribuiscono una serie di facoltà e vantaggi economici ulteriori alla A.S.D. beneficiaria: attività di sponsorizzazione o promo-pubblicitaria; vendita di gadget in occasione di partite; vendita di biglietti per le manifestazioni sportive ecc.

Diverso è il caso di una concessione limitata tout court all’affidamento oneroso dell’uso dell’impianto sportivo al solo fine precipuo di fare sport: in questo caso i vari servizi collaterali di gestione, di manutenzione e di pulizia, possono considerarsi effettivamente funzionali a garantirne l’idoneità dell’impianto, il corretto svolgimento degli allenamenti, delle competizioni e delle manifestazioni sportive secondo le disposizioni tecnico-federali e come tali possono considerarsi attività “strettamente connesse alla pratica sportiva”, meritevoli di esenzione Iva.

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