Il decreto del 25 febbraio 2025 del MEF, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce un impianto strutturato e articolato per il sostegno pubblico al Made in Italy, puntando sul rafforzamento delle filiere strategiche attraverso il coinvolgimento di capitale privato e investimenti in imprese e infrastrutture immobiliari.
I progetti più rilevanti includono innovazione, internazionalizzazione, aggregazioni industriali e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico o in concessione. Il fondo ha una dotazione pari a 1 miliardo di euro per il primo biennio.
Finalità del Fondo
Il Fondo Nazionale del Made in Italy (FNMI), istituito dall’art. 4 della legge n. 206/2023 e disciplinato dal decreto in esame, ha l’obiettivo di sostenere, rafforzare e rilanciare le filiere strategiche italiane. Gli investimenti vengono effettuati nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, con criteri di mercato e obiettivi di politica industriale ed economica.
Settori strategici e filiere prioritarie
Gli ambiti di intervento vengono definiti dal Comitato tecnico strategico e includono:
- materie prime critiche (estrazione, trasformazione, riciclo)
- altre filiere di eccellenza dell’industria italiana coerenti con gli indirizzi strategici nazionali.
Veicoli di investimento
Il FNMI opera tramite due veicoli:
- Fondo FRA (Real Asset): investe indirettamente in asset immobiliari strumentali alle imprese target, anche pubblici o in concessione.
- Fondo FI (Imprese): investe direttamente o indirettamente (tramite fondi di private equity) nelle imprese target ammissibili.
Ogni fondo è affidato a una SGR italiana specializzata, selezionata secondo procedure pubbliche.
Imprese ammissibili
Possono beneficiare del Fondo le Società di capitali (incluse cooperative e quotate) con sede legale in Italia, non operative nel settore bancario, finanziario o assicurativo:
- in possesso di adeguata solidità patrimoniale, redditività attuale o prospettica, e potenzialità di crescita e consolidamento del settore;
- regolarmente iscritte al Registro imprese, non in liquidazione o in procedure concorsuali, e senza cause ostative.
Tipologie di investimenti ammessi
Gli investimenti ammissibili rientrano in due macro-categorie:
- Investimenti in Imprese Target (Fondo FI)
- Acquisto di partecipazioni di minoranza o maggioranza;
- Sottoscrizione di strumenti di capitale di rischio (azioni, strumenti partecipativi, etc.);
- Coinvestimenti con soggetti privati;
- Investimenti indiretti tramite fondi target (diretti o indiretti).
- Investimenti in Asset Immobiliari Strumentali (Fondo FRA)
- Acquisto, regolarizzazione e valorizzazione di asset immobiliari funzionali all’attività di imprese target;
- Partecipazioni indirette mediante fondi immobiliari;
- Leasing, concessioni, contratti di godimento;
- Coinvestimenti con soggetti privati o pubblici.
Condizioni e limiti
Gli interventi devono rispettare le normative europee in materia di aiuti di Stato (regime “de minimis”, GBER art. 22, etc.). Il FNMI può finanziare fino al 50% degli investimenti complessivi, lasciando la parte restante a investitori privati. Gli investimenti prevedono una durata a medio/lungo termine. È vietata la partecipazione sistematica a coinvestimenti obbligatori con soggetti terzi.
Governance e controllo
Il Comitato tecnico strategico:
- definisce settori, strategie e soglie d’investimento;
- monitora l’andamento degli investimenti;
- formula indirizzi e pareri su piani e progetti.
Il decreto impone criteri ESG e principi di finanza responsabile per tutte le operazioni.
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