In alcuni casi associati e soci di ASD e SSD non sono coperti dall’assicurazione INAIL contro gli infortuni. A fornire i chiarimenti è la nuova circolare pubblicata dall’Istituto
Associati e soci di ASD e SSD sono coperti dall’assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali?
La risposta è sì, ma solo quando è presente un rapporto di lavoro subordinato oppure di collaborazione coordinata e continuativa in ambito amministrativo-gestionale.
Al contrario, invece, non è previsto alcun obbligo assicurativo. Lo chiarisce l’INAIL nella circolare pubblicata il 20 maggio.
Assicurazione INAIL: quando non è prevista per associati e soci di ASD e SSD?
Con la circolare n. 31/2025 l’INAIL fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per il lavoro sportivo.
Nello specifico l’Istituto precisa che in alcuni specifici casi non è previsto alcun obbligo assicurativo per gli associati e i soci di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD).
In seguito alla cosiddetta riforma dello sport, dal 1° luglio 2023 l’assicurazione all’INAIL è obbligatoria per i lavoratori e le lavoratrici subordinati sportivi e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
Il chiarimento riguarda in particolare i casi in cui associati di ASD e soci di SSD che si trovano a svolgere, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa in assenza di un rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione.
In sintesi, l’INAIL ha chiarito che, se gli interessati svolgono l’attività di istruttore sportivo in assenza di un rapporto di lavoro dipendente oppure svolgono un’attività amministrativa senza un rapporto co.co.co., non possono essere assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dato che non è espressamente previsto per legge.
“Ammettere la tutela equivarrebbe, infatti, a estendere la tutela Inail in via interpretativa a soggetti che il legislatore non ha indicato espressamente nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, infatti, il rapporto associativo o sociale non è previsto dal citato articolo 34.”
Quando è obbligatoria l’assicurazione INAIL per associati e soci di ASD e SSD?
Come noto, la riforma dello sport ha introdotto una nuova disciplina di lavoro sportivo, fornendo una specifica definizione di lavoratori e lavorativi professionisti e dilettanti, prevedendo anche una serie di misure e tutele.
Tra queste appunto l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i dipendenti che esercitano attività sportiva in favore dei soggetti dell’ordinamento sportivo e per i collaboratori impegnati in attività di amministrazione e gestionali anche se non elencati espressamente tra i lavoratori sportivi.
Ebbene, spiega l’INAIL il vincolo associativo tra soci/associati e ASD/SSD non è sufficiente per far scattare l’obbligo di assicurazione. Tale condizione si verifica quando il socio/associato risulta anche inquadrato come lavoratore sportivo dipendente oppure come collaboratore in ambito amministrativo-gestionale
Pertanto, il socio di un’associazione e di una società sportiva dilettantistica che esercita l’attività sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara è assicurato all’INAIL solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Allo stesso modo, non è soggetto all’obbligo di assicurazione l’associato di una ASD e il socio di una SSD che svolge attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell’interesse dell’associazione o della società in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
- INAIL – Circolare n. 31 del 20 maggio 2025
- ASD e SSD. Esclusione dell’obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
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