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DPR 66/2025 aggiorna i criteri per ammissibilità delle spese in fondi UE



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Con il DPR 10 marzo 2025, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2025, vengono definiti i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi europei a gestione concorrente per il periodo 2021–2027, come previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060.

Il DPR n. 66/2025, che entra in vigore a partire dal 23 maggio 2025, riforma l’intero assetto normativo nazionale riguardante le spese ammissibili nei progetti cofinanziati con fondi europei, offrendo un riferimento omogeneo per tutti i principali strumenti finanziari.

Nuove regole per imprese e semplificazioni operative

A partire dal 23 maggio 2025, dunque, entreranno in vigore le nuove regole relative alla rendicontazione delle spese da parte delle imprese che usufruiscono dei finanziamenti cofinanziati dall’Unione Europea. Il nuovo provvedimento introduce importanti semplificazioni nella gestione contabile dei costi legati al personale e prevede che i benefici possano essere erogati tramite contributi a fondo perduto, crediti fiscali o agevolazioni sui contributi previdenziali.

Questa nuova disciplina prende il posto del precedente DPR n. 22/2018 (che continua ad applicarsi solo ai programmi del periodo 2014–2020) e, in alcuni casi, si estende anche alle iniziative già avviate nell’attuale ciclo di programmazione.

Fondi coinvolti

Il decreto 66/2025 riguarda tutti i principali fondi:

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  • Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
  • Fondo sociale europeo Plus (FSE+),
  • Fondo per una transizione giusta (JTF),
  • Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA),
  • fondi relativi a migrazione, sicurezza e frontiere.

Requisiti di ammissibilità delle spese

Il regolamento definisce con precisione i criteri che rendono una spesa ammissibile ai fini del contributo: ogni costo deve essere attinente all’intervento, effettivamente sostenuto, verificabile, supportato da adeguata documentazione e correttamente registrato nella contabilità del beneficiario, oltre a ricadere nel periodo temporale consentito.

Principi generali

Le spese possono essere finanziate tramite:

  • sovvenzioni,
  • premi,
  • strumenti finanziari,
  • combinazioni tra questi strumenti.

Criteri per considerare una spesa ammissibile (se a costi reali)

La spesa deve essere:

  • pertinente all’operazione approvata,
  • effettivamente sostenuta e documentata,
  • effettuata nel periodo ammesso,
  • tracciabile e verificabile (escluse spese in contanti non giustificate),
  • registrata correttamente in contabilità,

Altri tipi di rimborso (non a costi reali)

L’ammissibilità delle spese è riconosciuta solo se:

  • l’operazione è stata selezionata dall’Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità;
  • le attività coperte dal rimborso sono realizzate nel periodo ammesso;
  • esiste una tracciabilità adeguata, come previsto dalle disposizioni europee già menzionate.

Nel caso di operazioni finanziate tramite il FEAMPA che non prevedono spese dirette a carico del beneficiario, l’unica spesa ammissibile è quella relativa all’aiuto pubblico effettivamente versato.

Quando un intervento è finanziato da uno o più fondi o programmi europei, l’ammissibilità delle spese segue quanto stabilito dall’articolo 63, paragrafo 9, del Regolamento (UE) 2021/1060.

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Forme di sovvenzione

Sono ammesse tutte le tipologie previste dal Regolamento (UE) 2021/1060, comprese le sovvenzioni condizionate.

Gli importi possono essere definiti usando metodi previsti nel regolamento UE o già applicati in altri programmi europei, ma è possibile usare anche le semplificazioni dei costi impiegate nel PNRR.

I costi del personale si distinguono in:

  • personale dipendente,
  • personale esterno (senza contratto subordinato).

Per i costi diretti del personale, si applicano le disposizioni dell’art. 55 del regolamento UE. Il costo lordo annuale o mensile comprende retribuzione base, premi, straordinari, benefit, contributi previdenziali e altri oneri sociali, anche solo parzialmente.

Per il personale che lavora part-time su un progetto, il costo può essere calcolato come una percentuale fissa del tempo e del costo del lavoro, attestata da un documento rilasciato dal datore di lavoro. Se l’incarico è full-time, la percentuale è del 100%.

I costi indiretti possono essere determinati in forma forfettaria.

Contributi in natura

I contributi non monetari – come la fornitura di opere, beni, servizi, terreni o immobili – sono considerati spese ammissibili anche se non supportati da fatture o documenti equivalenti, purché rispettino le condizioni e i limiti stabiliti dall’articolo 67, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060. L’Autorità di gestione del programma può imporre restrizioni aggiuntive, ma senza violare le regole nazionali ed europee sull’ammissibilità delle spese.

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I contributi in natura che consistono in indennità o stipendi pagati da terzi a beneficio dei partecipanti a un progetto possono essere ammessi a finanziamento tramite il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), ma solo nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/1057. Anche in questo caso, possono essere imposti limiti più rigidi dall’Autorità di gestione, sempre nel rispetto della normativa vincolante.

Spese relative al credito d’imposta

Quando i fondi vengono erogati sotto forma di credito d’imposta, l’importo effettivamente riconosciuto e utilizzato dal beneficiario può essere considerato una spesa ammissibile, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

    1. il credito d’imposta deve essere previsto da normative nazionali specifiche che ne regolano l’applicazione;
    2. deve essere concesso per finanziare interventi coerenti con gli obiettivi previsti dal programma;
    3. l’erogazione del credito deve avvenire in conformità con le regole sugli aiuti di Stato, se queste risultano applicabili.

Spese relative all’esonero dai contributi previdenziali

Qualora i fondi vengano erogati attraverso un esonero dal versamento dei contributi, l’importo dell’esonero effettivamente accordato e utilizzato dal beneficiario può essere considerato ammissibile a finanziamento, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

    1. l’esonero deve essere previsto e regolamentato da specifiche norme nazionali;
    2. deve essere finalizzato a sostenere iniziative utili al conseguimento degli obiettivi previsti dal programma;
    3. Deve essere concesso in conformità con le disposizioni in materia di aiuti di Stato, ove applicabili.

Spese non ammissibili

Il regolamento chiarisce quali tipologie di spesa non possono essere finanziate con i fondi europei. Tra quelle escluse si trovano:

  • sanzioni pecuniarie di qualsiasi tipo, come multe, penali contrattuali, ammende e interessi per ritardi nei pagamenti;
  • perdite derivanti da fluttuazioni valutarie, commissioni bancarie e costi legati a operazioni speculative su strumenti finanziari;
  • spese collegate al trasferimento di attività produttive da un paese dell’Unione Europea a un altro (delocalizzazione), secondo quanto stabilito dalla normativa UE;
  • acquisti di immobili, terreni o infrastrutture che non rispettano i criteri fissati, in particolare nel caso del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), salvo casi specifici in cui tali investimenti sono essenziali e proporzionati agli obiettivi dell’intervento.

IVA, spese fiscali, legali e altri oneri

L’IVA (imposta sul valore aggiunto) può essere considerata una spesa ammissibile solo nei casi e nei limiti previsti dall’articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2021/1060, e solo se non è recuperabile dal beneficiario, nel rispetto delle normative sugli aiuti di Stato, quando applicabili.

Anche l’imposta di registro è ritenuta ammissibile, a condizione che sia direttamente connessa a un’operazione finanziata.

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Qualsiasi altro tributo, onere fiscale, contributo previdenziale o assicurativo legato a un progetto cofinanziato può essere considerato ammissibile solo se strettamente collegato all’operazione e non recuperabile dal beneficiario, anche se si tratta di un ente pubblico.

Quando vengono incaricati organismi intermedi (soggetti che agiscono per conto dell’Autorità di gestione), gli interessi passivi da loro sostenuti prima del pagamento finale del programma possono essere riconosciuti come spesa ammissibile, detratti gli eventuali interessi attivi guadagnati su anticipazioni.

Sono inoltre considerate ammissibili le seguenti spese, se strettamente connesse all’attuazione dell’operazione:

  • consulenze legali e notarili;
  • costi per contenziosi, anche stragiudiziali;
  • perizie tecniche o finanziarie;
  • servizi di contabilità e revisione, se richiesti dal programma o dall’Autorità di gestione.

Se il progetto richiede l’apertura di conti bancari, anche le spese connesse alla loro gestione, comprese le commissioni bancarie, possono essere ammesse a finanziamento.

Le spese per garanzie rilasciate da banche, assicurazioni o altri soggetti finanziari sono considerate ammissibili, se richieste dalla normativa o dalle disposizioni dell’Autorità di gestione.

Acquisto di terreni

L’acquisto di terreni può essere considerato spesa ammissibile solo se rispetta alcune condizioni.

  • Connessione diretta con l’operazione finanziata.
  • Limiti economici:
    • Max 10% della spesa totale ammissibile del progetto,
    • Max 15% per aree degradate o ex industriali con edifici.
  • Valutazione del valore: serve una perizia giurata di un esperto qualificato e indipendente.
  • I limiti percentuali non si applicano se:
    • l’acquisto è giustificato e autorizzato,
    • il terreno è destinato a uso specifico e non agricolo (salvo casi particolari),
    • l’acquirente è un soggetto pubblico o equivalente.
  • Per strumenti finanziari, i limiti percentuali si calcolano sul contributo ricevuto o sul prestito garantito.

Acquisto di edifici già esistenti

Anche l’acquisto di immobili costruiti può essere ammissibile, ma solo se:

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  1. C’è connessione diretta con l’operazione.
  2. Una perizia giurata attesta il valore di mercato e la conformità urbanistica e paesaggistica dell’immobile (o le irregolarità da sanare).
  3. L’immobile non ha ricevuto altri finanziamenti pubblici nei 5 anni precedenti.
  4. Deve essere utilizzato per gli scopi e per la durata previsti dal progetto.



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