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Bonus donne subordinato all’incremento occupazionale netto


Il bonus donne previsto dall’art. 23 del DL 60/2024 è stato attuato con il DM 11 aprile 2025 e reso operativo e fruibile solo dopo la pubblicazione della circolare n. 91 dell’INPS.

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L’incentivo consiste in un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, in caso di assunzione effettuata:
– dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (durata massima dell’esonero è di 24 mesi);
– dal 31 gennaio 2025 (purché la domanda di riconoscimento dell’esonero venga effettuata prima di procedere all’assunzione) al 31 dicembre 2025 di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (l’esonero ha una durata massima di 24 mesi);
– dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 di donne occupate nelle professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna (l’esonero ha una durata massima di 12 mesi).

L’incentivo può essere richiesto solo nel caso in cui l’assunzione avvenga con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time. Sono agevolabili anche i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. 142/2001 e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Sono esclusi invece dall’ambito applicativo le assunzioni a tempo determinato, le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere, i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato, di lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017.

Non sono oggetto di sgravio i premi INAIL e specifiche contribuzioni, tra cui: il contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto; il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali, al FIS, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige Sudtirol e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua; le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

In merito alle condizioni, si evidenzia che il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 (ad esempio, la regolarità contributiva) e all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione disciplinati dall’art. 31 del DLgs. 150/2015.

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Inoltre, stante quanto previsto dall’art. 23 comma 3 del DL 60/2024, la fruizione dell’esonero è subordinata alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Sul punto, con la circ. n. 91/2025, l’INPS ha chiarito che il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

In particolare, stante quanto affermato dall’Istituto di previdenza, l’incremento occupazionale netto relativo ai 12 mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

Altra condizione da rispettare riguarda la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato. Nel dettaglio, secondo quanto specificato dall’INPS, per l’assunzione delle donne svantaggiate (prive di impiego da almeno 24 mesi oppure impiegate in professioni o settori economici con alta disparità di genere) si applica nel rispetto del regolamento (Ue) n. 651/2014.

Con specifico riferimento alle donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle Regioni della ZES, con la circolare in commento vengono descritte le condizioni da rispettare, anche ulteriori e aggiuntive rispetto alle altre due fattispecie (riguardanti i licenziamenti).

Come per il bonus giovani, anche per il bonus donne si prevede la non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. La misura risulta compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023, nonché con l’esonero ex art. 5 della L. 162/2021 per il datore in possesso della “Certificazione della parità di genere”.



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