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Detassazione incremento occupazionale nel modello redditi 2025


Nel modello Redditi 2025 debutta la variazione in diminuzione per la maggiorazione del costo del lavoro legata all’incremento occupazionale. Un’agevolazione fiscale rilevante per imprese e professionisti che assume nuove forme e condizioni: ecco a chi spetta, come si calcola e dove va indicata.

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Detassazione incremento occupazionale: novità fiscali nel modello Redditi 2025

detassazione incremento occupazionale redditi 2025Al debutto, nel modello Redditi 2025, la variazione in diminuzione riguardante la maggiorazione del costo riferibile all’incremento occupazionale registrato al 31.12.2024.

Come noto, la Legge di bilancio per il 2024, ha previsto una detassazione della base imponibile IRES o IRPEF, in m misura pari al 20 o al 30 per cento a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.

 

Ambito soggettivo per la detassazione dell’incremento occupazionale 2024

La detassazione del reddito fiscale spetta ai titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo che hanno esercitato, in qualsiasi settore produttivo, l’attività “per almeno” 365 giorni nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023. In sostanza, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023.

I soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione ricomprendono:

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Saldo e stralcio

 

  • società ed enti residenti in Italia ex art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR (spa, sapa, S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, società europee / cooperative europee), Enti pubblici e privati, trust aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate in Italia;
  • enti non commerciali e altri soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, in relazione al reddito di impresa conseguito;
  • imprese individuali, imprese familiari e aziende coniugali;
  • società di persone (snc, sas) e soggetti equiparati ex art. 5, TUIR (associazioni professionali);
  • esercenti arti e professioni, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

Per coloro che svolgono contemporaneamente più attività, in relazione alle quali assumono la qualità di datori di lavoro, l’incremento del costo occupazionale va determinato al netto delle eventuali diminuzioni occupazionali verificatesi in capo al medesimo datore di lavoro relativamente alle altre attività economiche dallo stesso esercitate (in tal senso depone la risoluzione n. 164/E del 31 maggio 2002, in tema di bonus occupazionale previsto dall’art. 7, L 23 dicembre 2000, n. 388).

I soggetti che esercitano anche attività il cui reddito non è determinato in modo analitico ai fini IRPEF e dell’IRES, la maggiorazione del costo per i nuovi assunti a tempo indeterminato e impiegati sia nell’attività il cui reddito è determinato in modo non analitico che nell’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari, spetta in proporzione al rapporto tra

  • l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari e
  • l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Poiché, ai fini dell’applicazione della maggiorazione, l’impresa deve trovarsi in condizioni di normale operatività stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali, per espressa previsione il beneficio non è riconosciuto alle società / enti:

  • in liquidazione ordinaria.
  • assoggettati a liquidazione giudiziale o ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa (liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese, 3 di 5 concordato preventivo, concordato min



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