Chiarite le norme sulla determinazione del valore dei beni da assicurare, sui immobili non assicurabili e sui beni di proprietà di terzi
La Camera dei Deputati ha approvato, con modifiche e integrazioni, il disegno di legge di conversione del D.L. 39/2025 sui rischi catastrofali.
Il provvedimento che passa ora all’esame del Senato, era stato adottato dal Consiglio dei Ministri per prorogare i termini fissati al 31 marzo 2025.
La tempistica è confermata dalla Camera: il D.L. 39/2025 prevede la proroga al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per le imprese di piccole dimensioni e le micro-imprese entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Si conferma che la sanzione, in caso di inadempimento, relativa all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche trova applicazione solo al sorgere dell’obbligo assicurativo e non per le agevolazioni richieste precedentemente.
Invece, per le grandi imprese resta fermo il termine del 31 marzo 2025, ma la disposizione relativa alla sanzione decorre dai novanta giorni successivi, ossia dal 30 giugno 2025.
In sede referente, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni. Ecco cosa sapere.
Determinazione del valore dei beni da assicurare
Il D.L. 39/2025 “rivisto” alla Camera definisce il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare. In particolare, si specifica che tale valore coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.
Inoltre, si esclude l’applicabilità dei limiti sullo scoperto o sulla franchigia massima, nonché sulla proporzionalità dei premi al rischio alle grandi imprese e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti, previsti dal D.M. 18/2025, alla data di chiusura del bilancio.
Immobili non assicurabili
Si stabilisce che l’obbligo assicurativo copra esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio ovvero oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.
Alla luce di tali disposizioni, per gli immobili non assicurabili non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Indennizzo al proprietario
In caso di evento catastrofale, l’indennizzo spettante sia corrisposto al proprietario del bene laddove l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipula della polizza.
La norma, specifica che l’indennizzo percepito debba essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
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